Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22353 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2723-2016 proposto da:

D.R.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO

LORENZANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI DELLA COLLETTA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., DI.PI.AN., R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio

dell’avvocato CAROLA IANARI, rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANO FACCINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DI.PI.AN., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2564/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANFILIPPO ELTI DI RODEANO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla base di un decreto di trasferimento emesso a seguito di esecuzione immobiliare, gli aggiudicatari P.G., Di.Pi.An. e R.G. intimarono a D.R.M.G. il rilascio del vano sottotetto dell’immobile in cui si trovavano gli appartamenti trasferiti.

La D.R. propose opposizione avverso l’atto di precetto, sostenendo che il decreto di trasferimento non comprendeva il vano sottotetto, che non era stato oggetto del pignoramento e non costituiva pertinenza dei beni staggiti.

Il Tribunale di Belluno rigettò l’opposizione con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

Ricorre per cassazione la D.R., affidandosi a cinque motivi; resistono gli intimati con unico controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha dichiarato di condividere la conclusione del primo giudice secondo cui il vano sottotetto costituiva pertinenza dell’edificio sottoposto a pignoramento.

Al riguardo, ha evidenziato che il vano, neppure censito, difettava di autonomia; che il vincolo del pignoramento era stato posto sull’intero edificio, comprendente due appartamenti e il sottotetto, anche se non accatastato autonomamente quale ente specifico; che nel decreto di trasferimento non era stato escluso tale vano, costituente “all’evidenza pertinenza dell’edificio, colpito per intero dal pignoramento”, tanto più perchè risultava “sovrastante esattamente gli alloggi staggiti”.

Sotto altro profilo, la Corte ha rilevato come la D.R. avesse introdotto solo in grado di appello documenti – inammissibili ex art. 345 c.p.c. – per dimostrare che il vano non aveva una mera funzione di transito e protezione sanitaria dell’edificio, ma era utilizzabile a scopo abitativo; che, inoltre, era priva di rilevanza la circostanza che il vano fosse collegato all’alloggio rimasto di proprietà dell’esecutata tramite un’apertura realizzata abusivamente ed in epoca incerta, trattandosi di circostanza non idonea a dimostrare la pertinenza del vano rispetto all’alloggio della D.R., “poichè appunto opera abusiva non, con la necessaria certezza, realizzata prima del pignoramento”; che, infine, costituiva eccezione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c., la deduzione secondo cui il vano costituiva parte comune a tutti gli alloggi siti nel complessivo edificio comprendente anche l’alloggio della D.R..

2. Col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e censura la Corte per non avere considerato le misure del sottotetto e la sua attitudine ad uso abitativo; rileva che parte della documentazione attestante la natura e la funzione del vano era stata depositata tempestivamente e che quella depositata nel corso del giudizio di appello non avrebbe potuto essere prodotta nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., comma 6 in quanto formata successivamente; evidenzia, inoltre, che le effettive misure del sottotetto erano state indicate già con l’atto di opposizione, senza che mai controparte le avesse contestate, cosicchè avrebbero dovuto essere poste a base della decisione ex art. 115 c.p.c.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2912,817 e 1117 c.c. e censura la Corte per non avere utilizzato (in conseguenza dell’erronea applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c.) la documentazione che avrebbe consentito di conoscere le reali dimensioni e la funzione del locale e di escludere che lo stesso avesse natura pertinenziale.

4. Il terzo motivo (che deduce la violazione degli art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 2912 c.c., nonchè “motivazione contraddittoria e/o perplessa e/o incomprensibile”) censura la Corte per avere confuso la p.lla fondiaria su cui era stato eretto l’intero fabbricato con le singole particelle che erano state effettivamente sottoposte a pignoramento, così pervenendo alla erronea conclusione che fosse stato staggito l’intero immobile anzichè i due appartamenti compresi nello stesso.

5. Il quarto motivo deduce – sub 1) – “violazione e/o falsa applicazione di legge – vizio di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. – motivazione perplessa e/o incomprensibile e/o contraddittoria”, nonchè – sub 2) – l’omesso esame di un fatto decisivo: le censure attengono alla questione dell'”esistenza di un collegamento dal vano sottotetto con le unità abitative espropriate e con la superstite proprietà D.R.” e coglie un’insanabile contraddizione fra l’affermazione che la rampa di scale non costituiva bene comune e quella secondo cui il vano sottotetto era “comodamente raggiungibile dalla rampa di scale comune agli alloggi siti nell’edificio”; evidenzia, inoltre, che la Corte non aveva esaminato il fatto decisivo che lo stimatore non si era mai avventurato oltre il primo piano dell’edificio e non aveva mai depositato alcuna planimetria riguardante il secondo piano (ove era situato il locale sottotetto).

6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2912,817 e 1117 c.c. in base alla considerazione che “la mancanza di un collegamento tra le unità abitative espropriate ed il secondo piano, così come risultante dalle carte processuali (integrazione perizia doc. 12), esclude alla radice il vincolo pertinenziale e dunque l’estensione del pignoramento ex art. 2912 c.c.”.

7. Esaminati congiuntamente i cinque motivi, il ricorso risulta nel complesso – inammissibile, prima ancora che infondato.

Deve premettersi che:

ai sensi dell’art. 2912 c.c., “il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata”, cosicchè la pertinenza “deve ritenersi compresa nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione” (Cass. n. 3359/2011);

– “l’identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell’art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorchè non espressamente menzionati nel predetto decreto” (Cass. n. 26841/2011), “qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere la suddetta estensione” (Cass. n. 14863/2000);

– “l’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (…) ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione” (Cass. n. 12755/1999; conforme Cass. n. 4599/2006).

Tanto premesso e considerato che la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta agli anzidetti principi, deve ritenersi che, a ben vedere, anche laddove prospetta violazioni di norme di diritto, il ricorso sia diretto a contestare la qualificazione del vano sottotetto come pertinenza dei beni staggiti (e, come tale, ricompreso nel pignoramento e nel successivo decreto di trasferimento), sulla base di una valutazione alternativa rispetto all’apprezzamento compiuto dalla Corte, che tuttavia non risulta inficiato da effettivi errori di diritto o dall’omesso esame di fatti decisivi o da radicali vizi motivazionali ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Va considerato, in particolare, che:

la circostanza che il vano possa avere struttura e misure tali da consentire un utilizzo abitativo non è idonea) di per sè, a escluderne la natura pertinenziale fintantochè non risulti provata un’autonomia strutturale e funzionale rispetto ai due appartamenti colpiti da pignoramento;

del tutto ininfluenti appaiono dunque le censure relative alla violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto non risulta che i documenti che si assumono tempestivamente depositati (e, in parte, producibili solo in appello) contenessero elementi -ulteriori rispetto alle misure del vano – che potessero valere a comprovare un’autonomia funzionale del sottotetto; per le stesse ragioni, risulta priva di rilevanza la circostanza che tali misure non fossero state contestate dagli opposti;

nè può rilevare (in relazione al quarto motivo) la mera circostanza che dalla consistenza dei mappali non risultasse la porzione di scala fra il primo e il secondo piano, una volta che risulti pacifica (dalla sentenza e dallo stesso ricorso) l’esistenza di un collegamento fisico fra le unità abitative espropriate e il secondo piano (sottotetto);

infine, la censura circa l’omesso esame dell’esistenza di un’apertura di collegamento fra la residua proprietà D.R. e il sottotetto non attinge adeguatamente la sentenza, che ha considerato il fatto, ma ne ha escluso la rilevanza per il fatto che l’apertura non risultava dalle planimetrie ed era stata “realizzata abusivamente in epoca incerta”.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza.

9. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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