Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22353 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8801-2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO

205, presso lo studio dell’avvocato MARIA BIANCA PADRONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA STRAVATO giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AMERICA, 125 presso lo studio dell’avvocato AZZELLA MARZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LETIZIA BORTONE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PINTURICCHIO 204,

presso lo studio dell’avvocato ANNA PAOLA MORMINO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/01/2014, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. E’ impregnata la sentenza 12.2.2014 n. 952, con la quale la Corte d’appello di Roma ha provveduto – riducendo il quantum debeatur rispetto alla stima compiuta dal Tribunale – sulla domanda di risarcimento del danno, causato da un sinistro stradale, proposta da S.F. nei confronti della CST s.p.a..

2. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la sua richiesta di disporre una consulenza d’ufficio, al fine di accertare la sussistenza d’un aggravamento del danno alla persona da lui patito. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura una tipica valuta,ione di merito, quale è quella consistente nella scelta di avvalersi di un ausiliario. V’è poi da aggiungere che la Corte d’appello ha escluso – con valutane, anche in questo caso, di merito – che sussistesse la prova d’un aggravamento del danno patito dall’appellante, sicchè una consulenza avrebbe avuto finalità puramente esplorative.

3. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente determinato la misura del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno sottraendo dal credito risarcitorio l’importo liquidato alla vittima dall’INAIL.

Il motivo è manifestamente infondato. Prima della riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai soli infortuni verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 (D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202, art. 1, comma 1), l’INAIL indennizzava unicamente il pregiudizio alla “attitudine al lavoro”, di natura patrimoniale. Poichè il sinistro del quale è causa avvenne il (OMISSIS), l’importo versato dall’INAIL al ricorrente è stato determinato con i criteri previsti dal previgente D.P.R. 30 giugno 1963, n. 1124, e dunque per quanto detto ha indennizzato un pregiudizio patrimoniale. Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha defalcato tale importo dal credito risarcitorio.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso è dunque rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.F. alla rifusione in favore di T.M.G. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna S.F. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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