Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22352 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29934-2014 proposto da:

C.E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

342/B, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA SGRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO CALA’ giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6068/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza del 13 febbraio 2008 il Tribunale di Roma, disattendendo le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione, riconosciuto il nesso di causalità, accoglieva la domanda formulata da C.E.L. nei confronti del Ministero della Salute per il pregiudizio subito per avere contratto l’infezione da HCV a seguito di assunzione di emoderivati;

avverso tale decisione proponeva appello la C., richiedendo la riforma della decisione relativamente alla quantificazione del danno, mentre il Ministero della Salute proponeva appello incidentale, ribadendo le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda o, comunque, per la riduzione della somma liquidata;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13 novembre 2013, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale dichiarava prescritto il diritto dell’attrice al risarcimento del danno e assorbito l’appello principale e gli ulteriori motivi di appello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.E.L. sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio il Ministero della Salute con controricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la decisione della Corte territoriale relativa all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Ministero della Salute sostenendo che la fattispecie in oggetto configurerebbe un’ipotesi di reato, con conseguente applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di epidemia colposa.

Rilevato che:

con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di accettazione della proposta formulata dal Ministero della Salute ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, così rinunziando al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte d’Appello di Roma, depositata il 13 novembre 2013), a spese compensate;

ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del processo e che non si debba provvedere in merito alle spese;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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