Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22352 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22352
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8800/2015 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
242/BL, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA SGRO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COLLERONE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
10/01/2014, depositata l’11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“E’ impugnata la sentenza 11.2.2014 n. 901 con la quale la corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame proposto dal Ministero, ha rigettato la domanda proposta da G.V. di risarcimento del danno da infezione derivata da emotrasfusioe.
2. Con i quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe:
a) erroneamente individuato l’exordium praescriptionis nella data in cui la danneggiata formulò la richiesta di accesso ai benefici di cui alla L. n. 210 del 1992;
b) erroneamente escluso l’applicazione del più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, previo accertamento incidentale della sussistenza del delitto di epidemia colposa.
3. Ambedue le doglianze proposte dalla ricorrente sono manifestamente infondate. La prima lo è alla luce del principio secondo cui la presentazione della domanda ex Lege n. 210 del 1992, fa presumere nella vittima la conoscenza o la conoscibilità della causa dell’infezione: se, infatti, questa non fosse derivata da una trasfusione, l’istante non avrebbe avuto titolo per il beneficio, e deve presumersi che nessuno formuli una domanda di concessione di un beneficio sapendo o credendo di non avervi diritto (ex permultis, Sez. 6-3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785).
La seconda lo è alla luce del principio secondo cui il delitto di epidemia colposa esige una condotta attiva, incompatibile con il titolo della responsabilità del Ministero della Salute per l’ipotesi di infezione trasfusionale, rappresentato da un mero difetto di vigilanza (ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901).
4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c..
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte, per mezzo del servizio postale, una lettera nella quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve rilevarsi come la lettera fatta pervenire a mezzo posta dal difensore dei ricorrenti sia irricevibile, e non possa tenersene conto.
Sebbene, infatti, sia consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti comprovanti l’avvenuta transazione della lite (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 3934 del 29/02/2016, Rv. 638973), il relativo deposito deve avvenire con le modalità di cui all’art. 372 c.p.c., nella specie non rispettate.
4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
5. La circostanza che l’amministrazione intimata non abbia partecipato alla discussione nè depositato memoria costituisce una condotta concludente dimostrativa d’un sopravvenuto accordo tra le parti, e giustifica la compensazione delle spese.
5.1. L’inammissibilità del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Venera Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016