Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22351 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22932-2015 proposto da:

B.A., N.L., rappresentati e difesi dagli

avvocati SABRINA MENICHELLI, FILIPPO COPPELLI;

– ricorrenti –

nonchè contro

F.F., F.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 903/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2019 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato in data 04.09.1998, F.M. conveniva innanzi al Tribunale di Massa B.A. e N.L. per sentirli condannare al ripristino del naturale deflusso delle acque meteoriche ed al risarcimento del danno cagionato.

Il F. lamentava che, a seguito della costruzione da parte del B. di un muretto di recinzione che tratteneva le acque meteoriche, queste convogliavano sul tratto di strada contiguo alla sua proprietà, causandogli inconvenienti e disagi.

Si costituivano in giudizio B.A. e N.L., chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo di aver eseguito delle opere di ordinaria manutenzione, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi che avrebbe determinato un’alterazione dello scolo delle acque meteoriche in danno della proprietà del F..

2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 903/2014 del 07.07.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva rigettato la domanda, ritenendo che il F. non avesse dato prova in ordine ai requisiti di cui all’art. 913 c.c., sia in relazione alla reciproca posizione dei fondi sia al regime dello scolo naturale delle acque in epoca precedente alla costruzione delle opere che avrebbero alterato il normale corso dell’acque.

La Corte d’appello compensava le spese di lite del giudizio di secondo grado tra le parti e poneva le spese della CTU a carico di entrambe le parti.

3. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso B.A. e N.L. sulla base di un motivo.

F. e F.T., quali eredi di F.M., sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale compensato le spese di giudizio tra le parti, nonostante la totale soccombenza del F. ed in assenza di motivazione in relazione alla sussistenza dei giusti motivi, che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione temporis applicabile, giustificherebbero la compensazione delle spese.

1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

1.2 Trattandosi di giudizio antecedente alla L. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. Civ. Sez. Un., 30.7.2018, n. 20598).

Il giudice di merito può, quindi, compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non è censurabile in cassazione, poichè il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia (Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20457; Cass. 17457/2006).

1.3 Nella specie, la corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese di lite, facendo riferimento alla “natura della causa” in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, vi sono state oggettive difficoltà nell’accertamento dei fatti, erano state riscontrate contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi tanto che era stato necessario disporre una consulenza tecnica in grado d’appello.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

4. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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