Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22350 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22350

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27161-2014 proposto da:

S.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENZO CASACCI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1269/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.C. proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze del 29 maggio 2007 con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti del Ministero della Salute per il pregiudizio subito per avere contratto l’infezione da HCV a seguito di assunzione di emoderivati. Il Tribunale aveva escluso la configurabilità della responsabilità contrattuale, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale riferita alla responsabilità extracontrattuale facendo decorre il termine di prescrizione dal momento in cui la malattia poteva essere percepita quale danno ingiusto, conseguente al comportamento illecito del terzo. Con sentenza pubblicata il 31 luglio 2013 la Corte d’Appello di Firenze respingeva l’impugnazione, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.C. sulla base di sette motivi. Resiste in giudizio il Ministero della Salute con controricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione conclude per il rigetto della ricorso.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 1367 c.c. e degli artt. 6,13 e 53 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., del’art. 1367 c.c. e degli artt. 6,13 e 53 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1175,2935,2907 c.c. e art. 2940 c.c., comma 1, n. 8, nonchè dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

con il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 1173 c.c., in relazione all’ar.t 360 c.p.c., n. 3;

con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. degli artt. 6,13 e 53 CEDU, dell’art. 2947 c.c., comma 3, degli artt. 40,41,157,438e 452 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 360 c.p.c., n. 5;

con il settimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè degli artt. 2043, 2058, 2934, 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

rilevato che:

con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di accettazione della proposta formulata dal Ministero della Salute ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, così rinunziando al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte d’Appello di Firenze depositata il 31 luglio 2013), a spese compensate;

ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del processo e che non si debba provvedere in merito alle spese;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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