Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22350 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23306-2020 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di CATANZARO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 300/2020 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO,

depositata l’08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – D.C., cittadino gambiano, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione che il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha emesso nei suoi confronti in data 8 maggio 2020, con notifica dello stesso giorno.

2. – Con provvedimento depositato l’8 luglio 2020, il giudice di pace di Avellino ha rigettato il ricorso.

La pronuncia ha rilevato, in particolare, che “al ricorrente è stata dichiarata inammissibile dalla competente Commissione territoriale l’istanza volta a ottenere lo status di rifugiato”; che “detto provvedimento risulta impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro”; che, “in tal caso, la presentazione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis)”.

Ha affermato, altresì, che il “ricorrente risulta essere sottoposto a misura ex L. n. 159 del 2011”; che “in base agli accertamenti risulta tra coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, avendo riportato denunce per violazione dell’art. 633 c.p., del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76 e più denunce per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis”.

Ha riscontrato, ancora, che dal “sito web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it risulta che il periodo di emergenza per il Covid 19 in Gambia risulta avere termine il 14.7.2020”; che “quindi non sussiste imminente pericolo di contagio in caso di espulsione”.

3. – Avverso questo provvedimento D.C. propone ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.

Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, e degli artt. 13 e 19 T.U.I. – “espulsione notificata in pendenza di decisione sulla sospensione richiesta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis”. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 19 e 20 bis T.U.I., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, dell’art. 112 c.p.c. – “sussistenza dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per calamità naturali”. Il terzo motivo assume la violazione dell’art. 13 T.U.I. – “insussistenza della pericolosità dello straniero”.

4. – Più in particolare, il primo motivo riscontra che il decreto di espulsione è stato notificato in pendenza della richiesta di sospensione della decisione della Commissione territoriale del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 4. Per affermare che, nel sistema vigente, il Prefetto può procedere all’espulsione solo dopo che sia intervenuta l’eventuale decisione di rigetto della sospensiva da parte del Tribunale adito. Cosa ancora non avvenuta nel caso di specie.

5. – Il motivo merita di essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, risulta “affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell’ambito dell’opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente sino all’esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria e autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale” (cfr. le pronunce di Cass., 16 novembre 2020, n. 25964; e di Cass., 27 luglio 2017, n. 18737).

L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

6.- Il decreto impugnato va quindi cassato.

Il Collegio, constatato che la specie non necessita di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene di decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e perciò di annullare il provvedimento di espulsione del Prefetto di Catanzaro dell’8 maggio 2020.

Le spese seguono la regola della soccombenza all’esito complessivo della lite e vengono liquidate per l’intero giudizio in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato. Decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso in data 8 maggio 2020 dal Prefetto di Catanzaro. Condanna la Prefettura di Catanzaro al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 per la fase del merito e in Euro 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre, per entrambi i casi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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