Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22350 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27123/2014 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO
MINUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12937/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del
19/11/2013, depositata il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. E’ impugnata la sentenza 19.11.2010 n. 12937 con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, ha rigettato il gravame proposto da C.D..
La Corte d’appello ha ritenuto che questi non fosse legittimato a dolersi della incongrua liquidazione, da parte del Giudice di pace, delle spese di lite, perchè queste erano state dal primo giudice attribuite al difensore distrattario, ex art. 93 c.p.c..
2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’erroneità della suddetta decisione, per violazione degli artt. 75, 99 e 100 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato. Infatti il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la setenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (ex permultis, da ultimo, Secz:. L, Sentenza n. 11919 del 09/ 061 2015, Rv. 63 5663).
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale nel riesaminare l’appello si atterrà al principio di diritto esposto al p. 3 della relazione sopra trascritta.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016