Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2235 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. Inc., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Antonino Ennio Andronico, elett.dom. in Bergamo, presso lo

studio di questi, in via Matris Domini n.7, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. Inc., in persona del curatore fall. p.t.;

Procura generale presso la Corte di cassazione;

Procura generale presso la Corte d’appello di Milano;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Milano 27.4.2015, n. Rep.

1792/2015 in R.G. 2381/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 20 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo

Ferro;

udito l’avvocato Andronico per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società (OMISSIS) s.r.l. Inc., assumendo di avere sede nel (OMISSIS) e con legale rappresentante cittadino residente in (OMISSIS), impugna la sentenza App. Milano 27.4.2015 n. 1792/15, con cui venne respinto il suo reclamo proposto L. Fall., ex art. 18 avverso la sentenza Trib. Milano 13.6.2014 dichiarativa del suo fallimento, reso su istanza del Pubblico Ministero, in ciò confermando la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione per come effettuati presso la sede sociale estera predetta tramite la polizia giudiziaria, incaricata dal richiedente ufficio di Procura.

La corte d’appello, dava atto che l’ufficio del Pubblico Ministero istante aveva ottenuto dal giudice delegato, in sede di istruttoria prefallimentare, l’autorizzazione a procedere alla notifica del ricorso-decreto L. Fall., ex art. 15 per il tramite della Polizia giudiziaria, stante l’avvenuto trasferimento, pur ritenuto fittizio dal P.M., della sede della società all’estero, così venendo attivata la procedura di notificazione secondo l’assistenza legale internazionale ai sensi degli accordi Italia-USA del 2006, con effettuazione non solo di notifica attestata conforme al Trattato tra i due Stati in materia penale ma altresì in base alla Convenzione de L’Aja del 1965 in materia civile. Il conseguente rispetto del contraddittorio, unico punto oggetto di contestazione con il reclamo, esauriva la trattazione dell’impugnativa, che non aveva affrontato altri profili.

Il ricorso della società è su cinque motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 15, poichè la corte d’appello ha erroneamente trascurato che la notifica del ricorso-decreto al debitore va assicurata con effettività anche in caso di irreperibilità del notificando, quale adempimento indefettibile. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.1 Trattato Italia-USA 9.11.1982, ratificato con L. 16 marzo 2009, n. 25, sulla mutua assistenza in materia penale in tema di notifiche all’estero, indebitamente utilizzata per un procedimento che non era di bancarotta ma civile.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. Fall., 18 e art. 345 c.p.c., poichè la produzione documentale del P.M. era avvenuta oltre la prima udienza di comparizione avanti alla corte d’appello, con decadenza dal termine perentorio già trascorso e conseguente inammissibilità di quanto versato in atti e a supporto della decisione, oltretutto trattandosi di documento (attenente alla notifica in USA) nuovo e non valutato alla stregua della indispensabilità.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 3 e ss. Conv. L’Aja 15.11.1965, ratificata con L. 6 febbraio 1981, n. 42, non avendo il P.M. richiedente il fallimento domandato effettuarsi la notifica se non ai sensi del Trattato di Roma del 2006 e comunque essendo stato violato il termine di sei mesi, prevalente su quello di 15 giorni della legge fallimentare italiana.

Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla conformità della notifica americana, a mezzo US Marshall Service, secondo la Convenzione dell’Aja del 1965 ovvero il Trattato di Roma del 2006.

1. Va esaminato per primo, per priorità logica, il terzo motivo, che è infondato. Si osserva che è convincimento di questa Corte, qui ribadito, che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla L. Fall., art. 18 (nel testo novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (anche nella specie, la resistente curatela fallimentare) pur essendo perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, non è tale per cui il suo mancato rispetto implichi decadenza – della parte che vi sia incorsa – dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le sole limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese (Cass. 12986/2009). Tale principio, se giustifica la piena ammissibilità dell’intervento del P.M. presso il Tribunale, si connette al suo potere di versare in giudizio avanti alla corte d’appello documenti che comunque attengano ai presupposti della fallibilità, per come introdotti nella prospettazione critica della parte reclamante, e ciò in virtù della parallela regola di devoluzione piena che assiste tale strumento di impugnazione: “nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., art. 18, ridenominando tale me come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata” (Cass. 22546/2010, 5257/2012). Ne consegue che il soggetto che ivi assuma la qualità di parte, costituito o meno avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza o la insussistenza dei presupposti della fallibilità e della regolarità del procedimento, tenuto conto che permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante avuto riguardo alla correttezza della instaurazione della procedura stessa.

2. Trattando nel medesimo contesto – per l’intima connessione – i motivi primo, secondo, quarto e quinto, se ne deve affermare l’infondatezza. Preliminarmente si osserva che appare incontroverso, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata e non contestato, che alla procedura di notifica della richiesta di fallimento e del decreto di fissazione avanti al tribunale abbia provveduto il Pubblico Ministero istante, previa autorizzazione giudiziale, ottenuta nel medesimo procedimento, a procedere alla notificazione “da parte della Polizia Giudiziaria” e domandata con esplicita menzione della verosimile infruttuosità di forme diverse o ricerche di personale non specializzato, stante anche la commissione di attività illecite per le quali l’organo inquirente stava procedendo. Dunque deve ritenersi integrata l’ipotesi derogatoria al normale regime della notifica officiosa e di cancelleria di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, conseguendone che il procedimento va scrutinato secondo lo scopo semplificatorio degli adempimenti e acceleratorio degli atti cui il comma 5 ispira detta autorizzazione, volta a consentire un risultato di “conoscibilità” degli atti sulla base di formalità essenziali e unicamente votate a tale obiettivo. Ne deriva che l’espletata procedura di assistenza legale internazionale, attivata dalla Procura milanese e culminata in una notificazione presso la sede legale, in (OMISSIS) e a mani di una segretaria nominativamente riportata, ad opera dell’ufficio di Polizia del Marshal, in conformità attestata dall’Ufficio del Dipartimento della Giustizia USA presso l’Ambasciata d’Italia sia ai Trattati in materia penale intercorrenti fra Italia ed USA del 2006, sia alla Convenzione de L’Aja del 1965, riflette un adempimento di piena adeguatezza all’autorizzazione a procedere per come data dal giudice fallimentare italiano alla parte pubblica richiedente il fallimento. Quell’autorizzazione, espressamente consentita nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, vale a svincolare la parte dalla conformazione assoluta degli adempimenti intrapresi alle singole discipline notificatorie cui essa in concreto ricorra, dovendosi avere riguardo alle predette finalità cui mira la semplificazione delle forme e purchè, come avvenuto nel caso, il risultato finale cui è ispirata la deroga di matrice giudiziaria permetta di riconoscere che la parte autorizzata si sia avvalsa del mezzo permessole, in questo caso la coadiuvazione mediante le attività di polizia giudiziaria.

Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

rigetta li ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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