Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2235 del 30/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2235 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 27565-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ACAMPORA ANTONIO;

intimato

avverso la sentenza n. 278/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 10.6.2010, depositata il 30/09/2010;

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,-;

Data pubblicazione: 30/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONE11..,0
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIET1’A. CARESTIA.

Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello

dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli.
La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del sig. Antonio
Acampora avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di
un’unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc – regolarmente
comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente – la causa è stata
discussa nell’adunanza del 19.12.12, per la quale non sono state depositate
memorie difensive.
Nel caso di specie, l’avviso dell’Agenzia del Territorio è (secondo quanto
scritto nell’atto stesso e riportato nella sentenza impugnata) conseguente alla
richiesta rivolta dal Comune di Napoli all’Agenzia ai sensi dell’ articolo 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, di “provvedere alla verifica
degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti,
per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari”; ed in tale atto si
legge che l’attribuzione di rendita è stata eseguita “sulla base delle
disposizioni, jOndate sull’estimo comparativo, dettate dai regio decreto legge
13 aprile 1939, n° 652 .„ e dal decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1949, n’ 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 11,
comma 1, del decreto legge 14 marzo 7988, n° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n° 154″; inoltre essa Agenzia del
Territorio ” ha effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri
Ric. 2011 n. 27565 sez, MT – ud. 19-12-2012
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L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la

tiP °logici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie
e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame
delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona
aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive ,fitnzionali, nonché
della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture

Tale testo, del tutto generico, è stato correttamente ritenuto dal giudice di
merito insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione il mutato
classamento, come chiarito nella recente sentenza n. 6929/12 di questa Corte
che, discostandosi motivatamente da alcuni precedenti, ha affermato che,
quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve
specificare la causale di tale mutato classamento, precisando se esso sia
dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione
oppure ad altre ragioni, da esplicitare, e, così,

rendendo possibile la

conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.
Deve infatti affermarsi che la revisione della classificazione di un immobile sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 335 dell’articolo I della legge
311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 336 dello stesso
articolo, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 58 dell’articolo 3
della legge 662/96 – deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino
in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione
concretamente operata, nel rispetto del disposto dell’articolo 7 della legge
212/00, laddove prescrive che negli atti dell’amministrazione finanziaria
vengano indicati

“i presupposti di . fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisione dell’amtninistrazione”.
Proprio la molteplicità delle possibili causali che possono in concreto esser
poste alla base di un atto di riclassamento impone che la motivazione di un tale

atto dia conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è stato
adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di comprenderla e di
valutare le sue opportunità di difesa. La motivazione dell’atto di riclassamento,
in sostanza, non può risolversi in un generico elenco di causali astratte, prive
Ric, 2011 n. 27565 sez. MT – ud. 19-12-2012
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urbane”

di riferimenti specifici alla fattispecie concreta e non univocamente collegate
al parametro normativo richiamato nell’atto stesso.
Deve quindi concludersi che la motivazione del provvedimento di
rielassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare
se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo
1 1. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,

nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1.
311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in
cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo
rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la
specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure,
ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra
il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica
individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche
analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Il Collegio ritiene quindi, in conclusione, di dare conferma e seguito alla
recente pronuncia n. 9629/12 con la quale la Sezione tributaria di questa Corte
ha condivisibilmente ritenuto di doversi discostare dall’ orientamento
(espresso in numerosi precedenti e, da ultimo, nelle sentenze n. 22313/10 e n.
1937/12 della stessa Sezione) secondo cui la motivazione dell’atto di
riclassamento potrebbe limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza,
della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio; questo tralaticio
orientamento – fondato sull’argomento che la motivazione dell’atto di
riclassamento avrebbe l’esclusiva funzione di delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili nella successiva fase contenziosa, alla quale soltanto sarebbe
riservata, nel pieno dispiegamento del diritto di difesa del contribuente, la
verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della
riclassificazione eseguita – non sembra infatti tenere in adeguata
Ric. 2011 n. 27565 sez. MT – ud. 19-12-2012
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recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il

considerazione i! rilievo icasticamente evidenziato nella ripetuta sentenza n.
9629/12 che “Il riclassamento costituisce dunque un atto tributario che ha un

dispositivo (o decisum): il nuovo classamento. Ma ha anche una “causa
petendi” giustificativa”; nonché il corollario, che da tale rilievo discende, che
la causale giustificativa concreta dell’atto di rielassamento deve risultare dalla

degli articoli 18 e 24 D.Lgs.vo 546/92, è onerato di esporre fin dal ricorso
introduttivo tutti i motivi di impugnazione dell’atto impositivo) non può essere
tenuto alla proposizione di impugnative a contenuto indeterminato o
esplorativo.
Non vi è interesse della ricorrente ad una pronuncia sugli altri motivi di
ricorso, perché il difetto di motivazione dell’atto di classamento,
correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale, costituisce
ragione autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di annullamento
di tale atto.
E’ peraltro opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle problematiche del sopralluogo e del contraddittorio, pure sollevate dalla
difesa erariale, va rilevato che esse si pongono solo in caso di accertamento

giustificato da variazioni specifiche dell’immobile. Ciò posto, va comunque
ribadito che la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni
edilizie (regolate, a seconda dei presupposti, dall’articolo 3, comma 58, della
legge n. 662 del 1996 o dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del
2004, come sopra precisato) non richiede la previa “visita sopralluogo”
dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio
endoprocedimentale; e il sopralluogo non si rende necessario neanche quando
il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale
presentata dal contribuente (come si argomenta ex art. 11, l° comma del D.L.
70/88, conv. nella Legge n. 154/88)
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non essendosi la parte contribuente costituita in questa sede, non vi è luogo a
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 27565 sez. MT ud. 19-12-2012
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motivazione dell’ atto medesimo, poiché il contribuente (che, per il disposto

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.

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