Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2235 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2235 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18837-2012 proposto da:
ELSAYED MOHAMED ALI ELKALAWI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI FUMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585,
PREFETTURA DI ROMA;

– intimati avverso l’ordinanza n. 968/2012 del GIUDICE DI PACE di ROMA
del 21.5.2012, depositata il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Fulvio Romanelli che si riporta ai
motivi del ricorso.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

proposto dal sig. Elsayed Mohamed Ali Elkalawi, di nazionalità
egiziana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal
Prefetto della stessa città ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286.
Il sig. Elsayed ha quindi proposto ricorso per cassazione con un
solo motivo di censura.
L’autorità intimata non ha svolto difese.
2. — L’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto
dell’eccezione di nullità del decreto di espulsione per omissione delle
dovute formalità di comunicazione, è fondato.
Il Giudice di pace, infatti, ha ritenuto sufficiente la consegna
all’interessato di una copia non autenticata del provvedimento di
espulsione, soltanto perché dalla relata di notifica risultava che il
medesimo aveva preso visione dell’originale dell’atto. In tal modo,
però, egli ha contraddetto la consolidata giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale il radicale vizio della nullità del decreto di
espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria,
sussiste tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera
copia, libera ed informale, dell’atto, non sottoscritta dal prefetto né
recante attestazione di conformità all’originale, e senza che, neanche
successivamente, venga al medesimo consegnata altra copia
debitamente autenticata (Cass. 1760/2004; in senso analogo, in
precedenza, Cass. 8427/2004 e, successivamente, Cass. 28884/2005,
Ric. 2012 n. 18837 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

<<1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso 17569/2010). Né rileva, infine, la mera esibizione dell'originale in sede di notifica, che nulla aggiunge ai fini della completezza della documentazione che l'interessato ha diritto di ricevere.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno

CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui
sopra;
che il provvedimento impugnato va pertanto cassato;
che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in
narrativa; condanna il Prefetto di Roma alle spese processuali, liquidate
in € 1.100,00, di cui 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013

presentato conclusioni o memorie;

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