Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2235 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14972/2009 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI

AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato STECCONI EDOARDO MARIA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

4.3.09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con pronuncia 5 novembre 2008 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Notariato di Ancona ha applicato, a carico del notaio S.D. la sanzione disciplinare della censura, avendo accertato l’illecito disciplinare consistito della omessa acquisizione del numero minimo (cento) crediti formativi per il biennio 2006-2007, da acquisirsi mediante partecipazione a apposite iniziative di formazione e aggiornamento, come previsto dagli articoli 1 e 9 del Regolamento per la Formazione Notarile, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Avverso tale pronunzia ha proposto gravame lo S. ma la Corte di appello di Ancona, con sentenza 4-23 marzo 2009, ha rigettato il reclamo.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 5 maggio 2009, ha proposto ricorso affidato a 3 motivi, con atto 29 giugno 2009 lo S..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Consiglio Notarile di Ancona.

2. Assumendo lo S. che il mancato raggiungimento del plafond di crediti formativi integrava una mancanza a carattere occasionale e che – di conseguenza – non sussistevano i presupposti per la attivazione della potestà sanzionatoria, la Corte di appello di Ancona ha disatteso tale difesa evidenziando che se la occasionante della mancanza, quale ragione di esclusione della sanzione, è prevista in linea generale, per le violazioni previste dal codice deontologico notarile, il Regolamento sulla formazione professionale richiama l’art. 147 della legge notarile solo quoad poenam, mentre, per quanto riguarda i presupposti comportamentali dell’addebito, essi sono rigidamente e tassativamente definiti dal Regolamento stesso, e sì identificano in forma tipica, con il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, senza riferimento alcuno al carattere abituale o occasionale della mancanza, definita in forma rigida e tipica.

3. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con il primo motivo.

Con tale motivo il ricorrente, in particolare, il ricorrente denunzia violazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, lett. b), come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 30 (in s.o. n. 184 alla G.U. 11 agosto, n. 186) e concomitante violazione degli art. 1 e 9 del Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai italiani, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2005.

Formula, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il ricorrente il seguente quesito di diritto: dica la Corte, promesso che il ricorrente era incorso per la prima volta nella violazione del Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, se l’art. 147 legge notarile sia richiamato dall’art. 9 del citato regolamento (Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai italiani) solo quoad poenam e cioè solo ai fini della applicazione delle sanzioni vi previste, come ha ritenuto la Corte anconitana, ovvero se la fonte del potere disciplinare per la violazione delle norme deontologiche, quali sono quelle contenute nel citato regolamento sulla formazione, vada rinvenuta proprio nello stesso art. 147, comma 1, lett. b) della legge notarile che sanzione la condotta di un notaio che viola in modo non occasionale delle norme deontologiche e, quindi, non sia punibile una isolata violazione delle stesse, come sostiene il ricorrente.

4. Non pare che il motivo possa trovare accoglimento.

A norma dell’art. 2, lett. f) (aggiunta dalla L. 27 giugno 1991, n. 220, art. 16) della L. 3 agosto 1949, n. 577, Istituzione del Consiglio Nazionale del Notariato, detto Consiglio, per quanto rilevante al fine del decidere elabora principi di deontologia professionale.

Nell’ambito di tali attribuzioni il Consiglio Nazionale del notariato ha adottato i Principi di deontologia professionale dei notai (cd.

codice deontologico) che all’art. 2 prevede, espressamente, da un lato, che il notaio, anche a tutela dell’interesse generale, deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze di tutte le materie giuridiche che la riguardano, dall’altro, che il consiglio nazionale stabilisce, con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria dei notai.

Al riguardo è stato adottato il Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai che, all’art. 9 espressamente, sotto la rubrica Sanzioni. Poteri dei Consigli Notarili dispone:

– il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione biennale costituisce illecito disciplinare;

– i Consigli Notarili provvedono ad applicare le sanzioni nei limiti di competenza loro assegnati dall’art. 147 l. n..

Come noto l’art. 147 della legge notarile, nella sua originaria formulazione, prevedeva che il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. la destituzione sarà sempre applicata qualora il no taro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

Diversamente, il nuovo art. 147 prevede – per quanto rilevante in questa sede – che E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: … b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.

Pacifico quanto precede è palese la infondatezza dell’assunto di parte ricorrente e cioè la non punibilità della condotta dallo stesso messa in essere atteso che è la prima volta che lo stesso non ha maturato i crediti professionali del caso.

Al riguardo è sufficiente considerare – a prescindere da ogni altra considerazione – che nella specie la violazione contestata è stata posta in essere senza ombra di dubbio in modo non occasionale.

Se, infatti, il notaio deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze di tutte le materie giuridiche che la riguardano tale aggiornamento il notaio S. doveva porre in essere nell’arco di due anni (maturando nel corso di 24 mesi 100 crediti formativi) e la sanzione comminata allo stesso riguarda un comportamento continuato nell’arco di due anni, e non integrante, pertanto, una condotta isolata.

5. Sempre con il primo motivo il ricorrente prospetta la dubbia costituzionalità della norma che pone, a carico dei notarti, l’obbligo di formazione e aggiornamento sanzionandolo disciplinarmente, così introducendo un nuovo requisito non previsto dalla legge per l’esercizio della professione.

6. La questione pare inammissibile, dovendosi escludere, da un lato, e in via assorbente, che siano suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale le norme deontologiche elaborate da un consiglio dell’ordine professionale, e dall’altro, – comunque – che possa ravvisarsi, nell’obbligo imposto a un professionista di formazione e aggiornamento, la introduzione di un nuovo requisito per l’esercizio della professione, altrimenti coperta da riserva di legge.

Non può, del resto, dubitarsi che la circostanza che gli ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti – conformi al loro codice deontologico – non significa che detti ordini introducano requisiti, per l’esercizio delle varie attività professionali non previste espressamente dalla legge.

7. Non risulta dimostrato – ha affermato la pronunzia impugnata – alcun fatto di forza maggiore o caso fortuito che avrebbe in ipotesi potuto giustificare il predetto comportamento omissivo, essendo pacifico e non discusso che il professionista nel biennio in questione, ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività professionale evidentemente in assenza di impedimenti, dovuti a motivi di salute o altro, che in ipotesi potessero essere stati impeditivi anche dell’ adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale di cui trattasi.

8. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ancora, la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 144, come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 26.

Premesso, in particolare, di avere presentato documentazione medica certificante la esistenza di diverse patologie (di cui esso concludente è affetto) il ricorrente, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. precisa che il giudice di merito non ha trattato la prospettata questione giuridica relativa al concorso delle attenuanti, omettendo l’attività di esame delle circostanze di fatto risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta, inerenti in particolare le condizioni del ricorrente, la difficoltà di effettuare trasferte per partecipare a eventi formativi, il suo dimostrato impegno nella formazione professionale e la mancanza di solo 7 crediti formativi, che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda, con la conseguente sostituzione della sanzione della censura con quella dell’avvertimento ai sensi dell’art. 144 legge notarile.

9. Il motivo pare manifestamente fondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

9.1. Con riguardo alla eventualità il notaio non raggiunga, per un biennio i crediti professionali del caso il regolamento sulla formazione professionale, ricordato sopra, all’art. 10, sotto la rubrica Dispensa prevede che: I notai sono temporaneamente dispensati dall’obbligo di formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni:

– malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore ad un mese;

– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;

– gravidanza e maternità (per un periodo di tempo pari a cinque mesi, analogamente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto per le donne lavoratrici dalla L. n. 53 del 2000, salve l’astensione dall’attività professionale e la malattia documentata);

– altre ipotesi individuate dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Per ciascuno dei casi sopraindicati, dall’obbligo biennale dei 100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi di dispensa.

Non ricorrendo, nel caso concreto, alcuna delle ipotesi previste dal sopra ricordato regolamento, per la esclusione della responsabilità del notaio, non pare censurabile, in questa sede, l’apprezzamento – ancorchè implicito – negativo formulato dai giudici a sulla non idoneità della certificazione medica in atti, a giustificare le attenuanti sollecitate dal reclamante.

9. 2. Quanto precede, peraltro, non esclude che pur risultando pacifico che lo S. aveva prospettato la esistenza di particolari condizioni di salute che gli avevano impedito di raggiungere i crediti formativi minimi previsti – e quindi, in buona sostanza, la ricorrenza di specifiche circostanze attenuanti a norma dell’art. 144, comma 1, legge professionale, nulla ha osservato al riguardo la pronunzia impugnata, omettendo di indicare le ragioni che sì opponevano alla concessione di tale beneficio.

10. Deducendo l’odierno ricorrente che la Commissione Amministrativa di primo grado aveva diversamente sanzionato (meno gravemente) altri colleghi che erano incorsi in infrazioni più gravi rispetto a quella da lui posta in essere (avendo costoro raggiunto un numero di crediti formativi inferiore al suo) la Corte di appello ha disatteso tale censura affermando che la disparità di trattamento riguarda la diversa fattispecie della patologia degli atti a carattere discrezionale, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, e non riguarda invece l’esercizio della potestà sanzionatoria disciplinare che è retta da presupposti tipici di atti dovuti e sotto tale profilo le vicende disciplinari afferenti altri professionisti del medesimo distretto notarile non possono essere oggetto di cognizione da parte di questa Corte in quanto concernono rapporti giuridici estranei a quello dedotto a oggetto del presente giudizio.

11. Con l’ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua lamentando violazione dei principi portanti del procedimento disciplinare: in particolare quelli di parità di trattamento e i di proporzionalità sanzionatoria.

12. Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel detto ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo.

Pertanto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, è necessaria la produzione del fascicolo di parte e l’indicazione dell’avvenuta produzione in ricorso con la specificazione che il documento è all’interno di esso; qualora sìa stato prodotto dalla controparte, è necessaria l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia; qualora, ai soli fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione sia ammissibile la produzione in sede di legittimità, è necessaria l’indicazione e la produzione unitamente al ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 12 dicembre 2008, n. 29279, nonchè Cass., sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019).

Certo quanto precede, non controverso che nella specie è stata totalmente omessa – nel ricorso – la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda il terzo motivo di ricorso (cioè i provvedimenti disciplinari a carico di colleghi dell’odierno ricorrente recanti sanzioni meno gravi di quella applicata nei suoi confronti, documenti dalla cui lettura non può prescindersi al fine di verificare la fondatezza, o meno, delle censure prospettate dal ricorrente) è evidente che deve dichiararsi la inammissibilità del terzo motivo.

Conclusivamente, dichiarata la inammissibilità del terzo motivo e la manifesta infondatezza del primo, pare manifestamente fondato il secondo.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state presentate repliche alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;

rigetta il primo; dichiara inammissibile il terzo;

cassa in relazione al motivo accolto la pronunzia impugnata e rinvia la causa alla stessa corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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