Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22349 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23116-2010 proposto da:

STERCHELE SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato DE LUCA GIOVANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COCCO FABIO, giusta procura speciale

a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

EDIL MEDIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1237/2010 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MATERA Lina;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La Sterchele s.p.a. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Vicenza, in data 5-3-2009, decreto ingiuntivo nei confronti della Edil Media s.r.l., per il pagamento della complessiva somma di Euro 34.789,06, di cui Euro 1.322,14 in relazione ad una fornitura di merci, ed Euro 33.466,92 in relazione ad un contratto di appalto.

La società debitrice, con atto di citazione notificato il 25-5-2009, proponeva opposizione avverso tale decreto, non sollevando contestazioni in merito all’azionato credito da fornitura di merci ed eccependo, invece, pregiudizialmente, in relazione al contratto di appalto, l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Con sentenza depositata il 13-7-2011 il Tribunale di Vicenza, ritenuta la validità ed operatività della clausola compromissoria invocata dall’opponente, dichiarava l’imporponibilità della domanda avanzata dalla Sterchele s.p.a. con il ricorso per decreto ingiuntivo, limitatamente al corrispettivo richiesto in relazione al contratto di appalto; dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto; condannava la Edil Media s.r.l. al pagamento in favore della Sterchele s.p.a. della somma di Euro 1.322,11, oltre interessi, relativamente al credito di fornitura.

Avverso tale sentenza la Sterchele s.p.a. ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi.

La Edil Media s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Il P.G. con requisitoria del 6-6-2011 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1) Preliminarmente; va osservato che la sentenza declinatoria della competenza emessa dal Tribunale si riferisce ad una clausola inserita in un contratto di appalto stipulato il 20-11-2006, e quindi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2-3-2006). Pertanto, in base all’art. 819 ter c.p.c., così come novellato dall’art. 22 del citato decreto legislativo, tale decisione è stata correttamente impugnata con il mezzo del regolamento di competenza.

2) Affermata l’ammissibilità dell’istanza di regolamento, si osserva che con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 808 c.p.c. e art.1399 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di appalto de quo, benchè sottoscritto da dipendente privo di poteri rappresentativi, risulta valido ed efficace in quanto ratificato dalla Sterchele s.p.a., anche in forma scritta, e non solo per fatti concludenti, e che tale ratifica si estende anche alla clausola compromissoria.

Sostiene che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 808 c.p.c. e art. 1399 c.c., la clausola compromissoria richiede, a pena di invalidità, una specifica approvazione scritta; e che, pertanto, anche ai fini della ratifica occorre una dichiarazione scritta ed espressa proveniente dal legale rappresentante della società interessata. Nella specie, al contrario, secondo la ricorrente, in atti non si rinviene alcun documento sottoscritto dal legale rappresentante della Sterchele s.p.a. da cui possa ricavarsi la volontà specifica di far propria la clausola in questione.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, nel dare atto che il contratto di appalto per cui è causa non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della Sterchele s.p.a., ma dal suo direttore commerciale, sulla base della documentazione posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e di quella prodotta in giudizio ha accertato, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che il contratto stipulato dal rappresentante senza potere è stato successivamente ratificato anche in forma scritta, per essere poi fatto oggetto di ulteriori elaborazioni nei suoi contenuti originari e di richieste di pagamento dei corrispettivi da esso derivanti.

Ciò posto, legittimamente il giudice di merito ha ritenuto che tale ratifica si estende anche alla clausola compromissoria in esame, avendo evidenziato che detta clausola, essendo inserita in un testo negoziale appositamente predisposto per disciplinare il rapporto tra la committente e l’appaltatrice, non necessita di specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c..

Tale ultima affermazione si pone in linea con il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto soltanto se inserite in condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti ovvero in contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; laddove la specifica approvazione non è richiesta allorquando, come nel caso in esame, tali clausole entrino a far parte della struttura negoziale in quanto frutto di trattative intercorse tra le parti e dalle stesse liberamente concordate.

Sotto altro profilo, si osserva che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato dal falsus procuratore non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purchè sia rispettata l’esigenza della forma scritta- e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere (Cass., Sez. 2, 25-10-2010 n. 21844; Sez. 2, 19-5-2008 n. 12647; Sez. 3, 17-5-1999 n. 4794; Sez. 2, 21-11-1991 n. 11123).

Esclusa, dunque, la necessità di una specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria in esame, non par dubbio, alla luce degli enuniciati principi, che la ratifica in forma scritta del contratto di appalto da parte del legale rappresentante della Sterchele s.p.a., manifestando la volontà di recepire e far proprio l’intero testo negoziale, deve ritenersi estesa anche alla predetta clausola.

3) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., art. 808 c.p.c.. Fa presente che la clausola 12 del contratto di appalto, che prevede la competenza arbitrale, sembra porsi in contraddizione con la successiva clausola 13, nella quale è prevista la competenza esclusiva del foro di Vicenza per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione di detto contratto. Orbene, secondo la ricorrente, sulla base di una valutazione conforme ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., deve ritenersi che con la clausola compromissoria di cui all’art. 12 del contratto di appalto le parti hanno inteso affidare agli arbitri la sola definizione di eventuali questioni di natura tecnica che potessero presentarsi durante lo svolgimento dei lavori, lasciando ogni altra questione alla competenza del giudice ordinario.

Diversamente opinando, non sarebbe possibile diversificare l’ambito di operatività delle due clausola in esame, e dovrebbe giungersi alla conclusione che le stesse attribuiscono a giudici diversi la competenza in ordine alle medesime controversie contrattuali, finendo quindi con l’elidersi a vicenda. Da ciò, peraltro, deriverebbe l’applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in caso di dubbio circa l’effettiva portata di una clausola arbitrale, deve prevalere l’interpretazione restrittiva ed affermarsi la competenza del giudice ordinario.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

La clausola n. 12 inserita nel contratto di appalto stipulato dalle parti, intitolata “Controversie ed Arbitrato”, dispone testualmente:

“…Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dalla DD.LL. e/o da responsabile preposto o sulla interpretazione di clausole contrattuali, il Collegio arbitrale potrà essere immediatamente adito dalle parti, anche durante il corso dei lavori, qualora la risoluzione delle controversie per sua natura o rilevanza economica, non possa essere, ad avviso di una delle parti, differita ad un momento successivo….Il Collegio arbitrale deciderà in via virtuale secondo diritto o equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile relative all’arbitrato rituale (artt. 806 e segg. c.p.c.)”.

Orbene, la chiara formulazione letterale della clausola in questione non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che con essa si è inteso prevedere, in deroga alla competenza del giudice ordinario, il ricorso all’arbitrato rituale per la definizione di tutte le eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine a) l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di appalto. E, poichè l’istanza di pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, fatta valere in via monitoria dalla Sterchele s.p.a., introduce una controversia in ordine all’inadempimento, da parte della Edil Media s.r.l., di uno degli obblighi contrattualmente assunti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale controversia, inerendo alla esecuzione del contratto stipulato, a norma del citato art. 12 deve essere affidata alla decisione degli arbitri.

Non vale ad inficiare la validità di tali conclusioni il contenuto della clausola 13 inserita nello stesso contratto di appalto, che stabilisce: “Foro esclusivo competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è quello di Vicenza e le parti, pertanto, rinunciano espressamente alla competenza di ogni altro Foro, fatto salvo quanto previsto dall’art. “Controversie ed Arbitrato”.

Non può accedersi, invero, alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui le clausole 12 e 13 si porrebbero in contraddizione tra loro, sì da elidersi a vicenda; con la conseguenza che, dovendosi dare prevalenza, nel dubbio, alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, la clausola arbitrale, per conservare un significato, dovrebbe essere interpretata nel senso che con essa si è inteso rimettere agli arbitri la sola definizione di questioni di carattere tecnico.

Vanno condivise, al riguardo, le argomentazioni addotte dal Tribunale, secondo cui con la clausola 13 le parti non hanno affatto inteso elidere la portata della clausola 12, come è reso evidente dall’inciso in essa contenuto, che fa appunto salvo quanto previsto dall’art. “Controversie ed Arbitrato”. Se, dunque, nella clausola 13 i contraenti hanno voluto espressamente riaffermare la piena operatività della clausola compromissoria, appare logico desumere, come ha fatto il giudice di merito, che il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria e l’individuazione del foro competente, nell’intenzione delle parti, è stata relegata alle sole ipotesi residuali in cui la clausola compromissoria non possa trovare applicazione.

E, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, nella specie è senz’altro individuabile un margine concreto di inoperatività della clausola arbitrale, ove solo si tenga conto delle possibili controversie inerenti alla validità del contratto di appalto (si pensi, ad es., ad eventuali azioni di annullamento per vizi della volontà); controversie che non possono ritenersi comprese tra le vertenze “sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione” del contratto, rimesse dall’art. 12 alla cognizione degli arbitri.

Risulta privo di pregio, pertanto, l’assunto della ricorrente, secondo cui, per evitare che la clausola 12 rimanga svuotata di ogni significato, deve ritenersi che con essa i contraenti hanno inteso affidare agli arbitri la sola definizione di eventuali questioni di natura tecnica. Tale interpretazione, come è stato giustamente rilevato nella sentenza impugnata, confligge con il tenore e la portata della clausola in esame, con la quale è stata affidata agli arbitri la soluzione di controversie, come quelle in tema di risoluzione del contratto, destinate ad imperniarsi su profili -quali l’inadempimento- che, concernendo l’accertamento degli obblighi e diritti nascenti dal contratto, non possono ritenersi meramente tecnici, ma investono necessariamente questioni giuridiche.

Se, pertanto, come innanzi evidenziato, una coordinata lettura delle clausole 12 e 13 consente di ritenere concretamente configurabile un’area residuale di controversie lasciata alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, deve concludersi che nessuna contraddittorietà e incompatibilità è ravvisabile tra le due clausole in questione, le quali operano su due piani distinti, in relazione a controversie di diversa natura.

Ne discende, a fronte della chiara e inequivoca volontà dei contraenti di definire mediante arbitrato rituale le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto di appalto, l’inapplicabilità, nella specie, del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, poichè il deferimento al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in caso di dubbio sull’effettiva portata di una clausola compromissoria, deve prevalere l’interpretazione restrittiva ed affermarsi la competenza del giudice ordinario.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, avendo il giudice di merito fatto corretto uso delle regole di ermeneutica contrattuale ed essendosi il medesimo adeguato ai principi di diritto che governano la materia in esame, pervenendo a conclusioni corrette sul piano giuridico.

3) Per le ragioni esposte, avendo la causa ad oggetto questioni inerenti all’esecuzione del contratto di appalto nel quale è inserita la clausola compromissoria, il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza arbitrale.

Poichè la resistente non si è costituita, non vi è pronuncia sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza arbitrale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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