Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22349 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29751-2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCURI 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GEMELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ERNESTO TORINO RODRIGUEZ;

– ricorrente –

contro

P.D. e PI.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1151/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.3.2003 P.D. e Pi.Sa. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Pescara S.N. esponendo di essere proprietari di un fabbricato sito in (OMISSIS), confinante con l’immobile del convenuto, e lamentando che costui avesse modificato l’originaria consistenza del proprio bene ed aperto finestre costituenti luci, vedute e affacci non consentiti sulla proprietà degli attori. Chiedevano pertanto la condanna del convenuto S. alla chiusura delle aperture ed al risarcimento del danno.

Si costituiva in S. contestando la domanda ed evidenziando che il progetto da lui presentato per la ristrutturazione della sua proprietà non prevedeva affatto la realizzazione di nuove aperture.

Con sentenza n. 288/2007 il Tribunale rigettava la domanda condannando gli attori alle spese del grado, valorizzando il fatto che il S. avesse previsto, nel suo atto di acquisto, il diritto di aprire finestre sulla corte comune prospiciente la sua proprietà.

Interponevano appello gli originari attori e resisteva al gravame il S..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1151/2014, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva in parte l’appello condannando il S. ad eliminare una finestra e al pagamento della somma di Euro 1.500 a titolo di risarcimento del danno, compensando per intero le spese del doppio grado. Là Corte abruzzese riteneva in particolare che all’esito della C.T.U. fosse emersa l’impossibilità, in base alle risultanze dell’istruttoria, ritenere dimostrata la preesistenza dell’apertura e dunque la costituzione di una servitù a favore del S..

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.N. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1062 e 2697 c.c., perchè la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato alcuni documenti acquisiti agli atti del giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1062 e 2697 c.c., perchè la Corte abruzzese avrebbe omesso di valorizzare la mancata contestazione, da parte degli odierni intimati, delle dimensioni e delle caratteristiche dell’apertura ritenuta illecita, limitandosi ad affermare che essa era stata chiusa da tempo e che l’odierno ricorrente l’avesse ripristinata.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili in quanto esse si risolvono in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice del merito.

Sotto il primo profilo, va ribadito che il motivo non può mai risolversi nella proposizione di una ricostruzione alternativa delle risultanze di fatto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Per quanto invece attiene al secondo profilo, occorre ribadire che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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