Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22349 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20242-2013 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO FRANCIOSA, che la rappresenta e difende,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrene –

avverso la sentenza n. 2217/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13/06/2012, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Con citazione notificata in data 11 febbraio 2008 P.M. convenne innanzi al Tribunale di Milano Navale Assicurazioni s.p.a. (ora Unipol Assicarazioni sp.a.), chiedendo il pagamento dell’indennizzo dovutole a seguito del furto dell’autovettura. Costituitasi in giudizio, la società eccepì la prescrizione del diritto azionato ex art. 2952 c.c..

2. Con sentenza del 15 ottobre 2009 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 21 giugno 2012, lo ha respinto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte lana P., formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso Unipol Assicurazioni s.p.a..

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis c.p.c., inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4. Con l’unico motivo l’impugnante denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia nonchè violazione dell’art. 149 c.p.c., artt. 1334 e 1335 c.c.. Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui l‘atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto alla disciplina sulla notifica degli atti giudiziari, dato che non ricorre, in tal caso, l‘esigenza di salvaguardare il diritto di difesa, mentre è prevalente l’interesse del destinatario alla certezza del diritto.

Sostiene per contro l’esponente che il principio della scissione del perfezionamento della notifica degli atti processuali, per il notificante e per il destinatario, si applica alla comunicazione di tutti gli atti unilaterali recettizi, come del resto ritenuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con riferimento alla impugnazione del licenziamento, ex L. n. 604 del 1966, art. 6.

5. Le critiche non hanno pregio.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente è nel senso che il principio generale affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 477 del 2002 (poi ribadito nelle successive pronunce nn. 28, 97, 132 e 153 del 2004) principio secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dello stesso all’ufficiale giudiziario – non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perchè l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l‘effetto interruttivo del termine, è necessario che giunga a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (confr.- Cass. civ. 29 novembre 2013, n. 26804; Cass. civ. 8,giugno 2012, n. 9303,- Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13388).

6. In continuità con tale indirizzo ermeneutico, sembra qui opportuno evidenziare che l’esigenza di evitare che la parte subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso non solo in religione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato, e quindi anche ai fini della tempestività della interruzione della prescrizione, ex art. 2943 c.c., comma 1, posta a base dell’opposta tesi (confr. Cass. civ. 19 agosto 2009, n. 18399), è viziata da una visione sostanzialmente panprocessualistica della materia delle comunicazioni, laddove la stessa Corte costituzionale, nell’ordinanza 23 gennaio 2004, n. 28, ebbe a sottolineare che il principio della scissione soggettiva della notificazione trovava la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l‘esito intempestivo del procedimento notificatorio per la disponibilità, con ciò implicitamente circoscrivendolo ai soli atti processuali, laddove l’estensione della regola al di fuori di tale ambito sarebbe in invincibile contrasto con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici che, ai fini dell’efficacia degli atti unilaterali recettizi, richiede la conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte della persona interessata.

Nè vale richiamare la pronuncia delle sezioni unite n. 8830 del 2010, in quanto relativa alla decadenza, e non già alla prescrizione e sicuramente condizionata dal carattere strettamente preprocessuale dell’atto di impugnativa del licenziamento.

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto.

2. Con ordinanza del 10.6.2015 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che sulla questione di diritto posta del ricorso si pronunciassero le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione dei contrasti.

3. La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione nell’udienza camerale dell’8.6.2016.

Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Esse, inoltre, sono ora avallate dalla decisione con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi soltanto se il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Solo in tal caso la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Sez. D, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603).

Nel nostro caso, è ovvio che il pagamento d’un indennizzo assicurativo possa essere richiesto anche in via stragiudiziale con un atto di costituzione in mora, e non necessariamente con la notifica d’un atto processuale. Ne consegue che corretta fu la decisione di merito, nella parte in cui fece decorrere l’effetto interruttivo della prescrizione dal momento di recapito dell’atto di costituzione in mora, e non da quello di consegna all’ufficiale postale.

4. I contrasti giurisprudenziali sulla questione prospettata dalla ricorrente costituiscono un motivo che impone la compensazione delle spese di lite.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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