Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22348 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24859-2015 proposto da:

CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO AMICI DELLA SARZANESE, in persona

del l.r.p.t. C.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LUNEZIA ALIMENTARIA ARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, Sig. GI.BR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GRECO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO TRAPASSO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2015 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il Circolo Sportivo Dilettantistico Amici della Sarzanese propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Lunezia Alimentaria s.r.l. per il pagamento di forniture fatturate nel periodo maggio-settembre 2009: sostenne che, nel periodo in cui erano state effettuate le forniture, la gestione del Circolo era stata affidata alla società Incontro Ristorazione e Catering s.r.l., sulla quale sarebbe dovuto gravare il pagamento;

il Giudice di Pace rigettò l’opposizione e condannò l’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali;

il Tribunale della Spezia ha rigettato l’appello del Circolo rilevando che l’opponente non aveva prodotto alcun documento avente data certa da cui risultasse l’esistenza del diverso gestore, che alla Lunezia erano stati forniti dati per la fatturazione relativi al Circolo, che i documenti di trasporto e le fatture erano stati emessi nei confronti del Circolo senza che questi li avesse mai contestati, che l’agente della Lunezia aveva trattato le condizioni delle forniture esclusivamente col presidente del Circolo e che tutte le altre fatture erano state regolarmente pagate; ha aggiunto che, “anche ove si ritenesse esistente il periodo di affidamento in gestione del circolo alla Incontro e Ristorazione Catering srl”, il Circolo avrebbe dovuto attenersi al dovere di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., provvedendo a informare la somministrante che, in un determinato periodo, il rapporto sarebbe intercorso con altro soggetto imprenditoriale e che, non avendovi provveduto, aveva indotto la controparte a fare affidamento sull’unicità del rapporto; ha concluso che correttamente il primo giudice aveva ritenuto di ignorare questa interposizione soggettiva, “continuando a ritenere obbligato il soggetto che aveva creato tale equivoca apparenza”;

il Circolo ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; ha resistito l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia applicato i principi di correttezza e buona fede, presupponenti l’esistenza di un rapporto obbligatorio, benchè il contratto di fornitura fra il Circolo e la Lunezia fosse ormai estinto; evidenzia altresì che l’obbligo informativo non incombeva sul Circolo, ma sulla dipendente che aveva agito come falsus procurator;

il secondo motivo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla cessione del credito (art. 1406 c.c. e segg.) in luogo della normativa relativa alla rappresentanza senza potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1398 c.c. e segg.”: il ricorrente censura il Tribunale per aver “applicato le norme relative alla cessione del contratto, in luogo di quelle della rappresentanza senza potere” e individua il falsus procurator nella dipendente S. che, essendo rappresentante organica della Incontro Ristorazione, aveva effettuato ordini alla Lunezia rappresentando apparentemente il Circolo, senza palesare che agiva per un diverso soggetto, in tal modo concludendo un contratto inefficace per difetto di procura;

i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto non investono la ratio principale della sentenza (quella che pone in dubbio la stessa esistenza del diverso gestore e sottolinea plurimi elementi idonei a ricondurre la fornitura direttamente al Circolo), ma esclusivamente la ratio alternativa e secondaria (introdotta dall’espressione “anche ove si ritenesse esistente”), senza peraltro coglierne l’effettiva portata, giacchè il Tribunale non ha mai mostrato di applicare la normativa relativa alla cessione del contratto e neppure ha posto le basi per l’applicazione della disciplina concernente il falsus procurator, essendosi limitato ad evidenziare che – in ipotesi – il Circolo aveva determinato un affidamento incolpevole della Lunezia sul fatto che il rapporto continuasse a intercorrere fra le parti originarie, restando pertanto obbligato al pagamento delle forniture;

il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 634 c.p.c., l'”errata interpretazione delle fatture” e l'”errata interpretazione dei documenti probatori offerti dall’opposta e delle risultanze istruttorie”: la ricorrente censura il Tribunale per avere ritenuto che il decreto ingiuntivo potesse essere emesso in difetto di estratti autentici delle scritture contabili;

il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l’eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalchè l’impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Cass. m. 15037/2005; conforme Cass. n. 16767/2014);

il quarto motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e censura il Tribunale per non avere riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria) è parimenti inammissibile in quanto si risolve in una contestazione generica (sul fatto che non fosse “ravvisabile la malafede processuale nel comportamento dell’odierna ricorrente”) volta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito;

il quinto motivo (“errata statuizione in ordine alle spese di lite”) è anch’esso inammissibile, in quanto non esprime alcuna specifica censura, ma si limita ad affermare la necessità, in caso di accoglimento del ricorso, di cassare la sentenza anche in ordine alle spese di lite;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Circolo al pagamento delle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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