Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22348 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/10/2020), n.22348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6426/2014 R.G. proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria n.

129, presso lo studio dell’avv. Guglielmetti Bruno, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Mossali Mario, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Bergamo, Ufficio

Territoriale di Bergamo 2, in persona del Direttore pro tempore,

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 123/66/13, depositata 11

agosto 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019

dal Cons. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’avv. Sorte Maria Teresa per delega dell’avv. Mossali Mario

per la ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 123/66/13 del 01/08/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da S.D. avverso la sentenza n. 64/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento e del corrispondente avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, S.D. aveva impugnato la cartella di pagamento a lui notificata sul presupposto della mancata notifica, nei suoi confronti, dell’avviso di accertamento, che era contestualmente oggetto di impugnazione.

1.2. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando che: a) l’avviso di accertamento, propedeutico all’emissione della cartella di pagamento, era stato regolarmente notificato a S.D. e non impugnato nei termini previsti dalla legge; b) dal duplicato della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) si evinceva “la consegna all’indirizzo del destinatario della raccomandata n. (OMISSIS) in data 21 ottobre 2010;” (recte 21 ottobre 2009) “trattandosi di duplicato C.A.D., come correttamente evidenziato dall’Ufficio, il nome

e cognome riportati nello spazio “firma dell’agente postale” si riferiscono all’addetto sig.ra Signorelli che aveva sottoscritto il C.A.D. in originale”; c) la data del 21/10/2009, indicata sempre nel duplicato della CAD, era relativa al giorno in cui la comunicazione risultava consegnata all’indirizzo del contribuente; d) la procedura di consegna mediante immissione dell’avviso in cassetta all’indirizzo del destinatario era legittima, come si evinceva dal riquadro “Mancata consegna del plico a domicilio” e dalla dicitura “per temporanea assenza del destinatario”; e) l’attestazione concernente l’assolvimento dei suddetti adempimenti da parte dell’addetto all’ufficio postale “costituisce valida prova della legittimità della procedura di notifica, fino a querela di falso nei confronti del predetto agente postale”; f) l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento propedeutico all’emissione della cartella di pagamento rendeva inammissibile il ricorso originario e assorbite le questioni attinenti al merito della controversia.

2. S.D. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze nonchè Equitalia Esatri s.p.a. non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia

e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate.

2. Con il primo motivo di ricorso S.D. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ragione della nullità della notifica a mezzo posta dell’avviso di ricevimento propedeutico alla emissione della cartella di pagamento, impugnata unitamente al primo. In particolare, si evidenzia: a) l’omissione della CAD e l’irregolarità del duplicato (erronea indicazione della data di spedizione e di ricezione dell’atto, difetto di sottoscrizione, omessa indicazione del numero della raccomandata cui si fa riferimento e della ricezione ovvero della spedizione della stessa); b) la mancata indicazione, nella notifica dell’avviso di accertamento, del motivo della mancata consegna del plico al domicilio e del conseguente deposito presso l’Ufficio postale, tenuto conto della omessa specificazione della circostanza se la mancata consegna sia stata determinata dalla mancanza ovvero dalla inidoneità delle persone abilitate, non risultando barrati i relativi riquadri; c) l’omessa indicazione dell’indirizzo cui il plico postale risulta diretto, essendo stato specificato unicamente il Comune di destinazione.

3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso ci si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, essenzialmente delle medesime circostanze più sopra indicate; con il quinto motivo le predette circostanze sono dedotte sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia e, con il sesto e il settimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge.

4. Con il nono e il decimo motivo si deduce la violazione degli artt. 113,156 e 162 c.p.c., sostenendosi che la regolarità della notificazione non può essere fornita a mezzo il duplicato della CAD, come effettuato dall’Ufficio.

5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati e che sono sufficientemente specifici in ragione della produzione (allegati G e H al ricorso) degli avvisi di ricevimento di cui si discute (avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta e duplicato della CAD), vanno disattesi.

5.1. Va preliminarmente rilevato, in punto di diritto, che la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, il quale, al comma 1, prevede, in via generale, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss.”, salve le modifiche successivamente elencate (comma 1).

5.2. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, la notificazione dell’avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall’Ufficio, così come previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14.

5.2.1. In tale ipotesi, non si applicano le regole previste dalla L. n. 890 del 1982, ma il regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 e D.M. 1 ottobre 2008) relativo all’inoltro delle raccomandate ordinarie; con la conseguenza che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Cass. n. 19795 del 25/07/2018; Cass. n. 16488 del 05/08/2016; Cass. n. 14501 del 15/07/2016; Cass. n. 9111 del 06/06/2012).

5.2.2. Nel caso di mancato recapito al destinatario, è previsto un periodo di giacenza del plico negli uffici di destinazione di trenta giorni e dell’avvenuto deposito in giacenza deve essere dato avviso al destinatario (cd. CAD), con conseguente nullità della notificazione in caso di mancato invio di tale avviso (Cass. n. 25095 del 07/12/2016).

5.2.3. In analogia con quanto previsto dalla L. n. 890 del 1992, art. 8, la notifica si intende eseguita nel decimo giorno successivo alla messa in giacenza, salvo che il destinatario ritiri l’atto in epoca precedente (Cass. n. 2047 del 02/02/2016).

5.2.4. E’ sempre possibile il rilascio di un duplicato della CAD da parte delle poste, in applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, anche se tale disposizione riguarda specificamente l’avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 2551 del 30/01/2019; Cass. n. 18361 del 12/07/2018; Cass. n. 23546 del 18/11/2016; Cass. S.U. n. 627 del 14/01/2008). Detto duplicato, al pari del duplicato dell’avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico alla stessa stregua dell’originale e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicchè il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Cass. n. 14574 del 06/06/2018).

5.3. Ciò premesso in termini generali in ordine alle regole che sovrintendono alla notificazione a mezzo posta da parte dell’Ufficio, vanno esaminati i singoli rilievi proposti dal contribuente, riassunti più sopra al p. 2.

5.4. Mancato inoltro e irregolarità della CAD (p. 2, sub a). L’avviso di giacenza, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, risulta regolarmente inoltrato a quest’ultimo, avendo egli stesso prodotto il duplicato originariamente versato in atti dall’Agenzia delle entrate; duplicato che, secondo la disciplina più sopra menzionata, tiene luogo dell’originale, purchè rechi l’indicazione della persona cui lo stesso è stato consegnato (Cass. n. 2551 del 30/01/2019), senza che sia ovviamente necessaria la sottoscrizione di tale persona (Cass. n. 14574 del 06/06/2018).

5.4.1. Dal duplicato della CAD si evincono chiaramente: i) il numero della raccomandata, regolarmente riportata sull’avviso di ricevimento cui la comunicazione si riferisce; ii) la indicazione del destinatario ( S.D.) e il suo domicilio ((OMISSIS)); iii) la indicazione dell’immissione in cassetta da parte dell’ufficiale postale Signorelli, che sottoscrive l’avviso; iv) la data di ricezione della CAD, indicata nel 21/10/2009.

5.4.2. Non v’è alcun dubbio che l’avviso di deposito si riferisca effettivamente alla notificazione dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta, indipendentemente dalla mancata indicazione sulla CAD del numero della raccomandata ovvero del numero di cronologico, essendo incontestabile la riconducibilità di quest’ultima all’avviso di ricevimento.

5.4.3. Come accertato dalla CTR, la data del 21/10/2009, indicata sul duplicato della CAD, “è relativa al giorno in cui il C.A.D. originale risulta consegnato all’addetto postale all’indirizzo del contribuente” ed è, pertanto, pienamente compatibile con la data di inoltro della raccomandata del 20/10/2009 indicata sull’avviso di ricevimento: argomentare diversamente significa offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella rassegnata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. Nè alcun particolare rilievo può essere dato al timbro postale apposto sul duplicato dell’avviso di deposito, essendo del tutto evidente che lo stesso va a datare l’emissione del duplicato medesimo.

5.4.4. Infine, nessuna questione può essere fatta in ordine: a) alla differenza della grafia dell’addetto al recapito, poichè l’indicazione del nome dell’agente postale apposta sul duplicato non corrisponde alla firma di quest’ultimo; b) al domicilio del contribuente, la cui correttezza va valutata al 20/10/2009 e non già al 03/09/2011 (e ciò tenendo anche presente che ciò che rileva è il domicilio fiscale).

5.5. Incompletezza dell’avviso di ricevimento (p. 2, sub b). Dalla copia dell’avviso di ricevimento allegato al ricorso si evince che l’avviso dell’inoltro della raccomandata è stato immesso in cassetta in ragione della temporanea assenza del destinatario, mentre non si specifica se le (eventuali) altre persone abilitate a ricevere il plico siano mancanti o inidonee, non risultando barrati i relativi riquadri. Trattasi, peraltro, di mera irregolarità della notificazione, inidonea a determinarne la nullità: in primo luogo, la conseguenza della mancanza ovvero della inidoneità delle persone abilitate è sempre la stessa, vale a dire l’immissione in cassetta dell’avviso o la sua affissione; secondariamente, il ricorrente non specifica in alcun modo il pregiudizio conseguente alla mancata specificazione, con riferimento alla impossibilità di venire a conoscenza della notificazione, traducendosi il rilievo in una contestazione meramente formale.

5.6. Incompletezza dell’indirizzo (p. 2, lett. c). La mera indicazione sull’avviso di ricevimento del comune di destinazione del plico e non anche dell’indirizzo in cui la notificazione è avvenuta non determina la nullità della notificazione, risultando chiaramente dalla CAD che la raccomandata è stata consegnata a via (OMISSIS). In altri termini, dall’omissione della trascrizione dell’indirizzo completo sull’avviso di ricevimento non può desumersi, avuto conto della documentazione prodotta, che il plico sia stato consegnato ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla CAD.

5.7. In buona sostanza, l’accertamento della CTR, che ha ritenuto che la notificazione dell’atto impositivo sia stata correttamente eseguita in data 31/10/2009, resiste alle plurime censure mosse dal ricorrente, con conseguente definitività dello stesso, non impugnato nei termini di legge, e sua incontestabilità nel merito in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

6. Con l’ottavo motivo si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113,149,156,160 e 162 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la mancata produzione degli originali dell’avviso di ricevimento dell’atto di accertamento e della CAD.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. La circostanza che siano state prodotte unicamente delle copie fotostatiche dei documenti attestanti l’intervenuta notifica dell’avviso di accertamento e la contestazione della inidoneità delle copie a tener luogo degli originali sono state dedotte per la prima volta solo in sede di legittimità, sicchè la censura è nuova.

8. Con l’undicesimo motivo si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il ricorso avverso la cartella di pagamento non avrebbe potuto ritenersi inammissibile in ragione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento.

9. Il motivo è inammissibile.

9.1. La censurasi fonda, infatti, sulla illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento, illegittimità esclusa da quanto dedotto supra, ai p.p. 5 ss.

10. Con il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo vengono riproposte questioni relative alla nullità, illegittimità o annullabilità dell’avviso di accertamento già dedotte nei gradi di merito, ma non affrontate dal giudice di appello in quanto ritenute assorbite.

11. I motivi sono inammissibili.

11.1. Tenuto conto dell’acclarata legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento, gli stessi non avrebbero potuto essere riproposti in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

12. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 159.766,55. Nulla per le spese in favore degli intimati non costituitisi in giudizio.

12.1. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Si dà atto che la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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