Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22348 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9467-2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIA FINIS giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CANTIERI SCHIAVONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO FILIPPI giusta procura in calce alla

memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 4742/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– R.V. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza contro la decisione del giudice del Tribunale di Livorno, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia tra la ricorrente e la Cantieri Schiavone s.r.l., avente ad oggetto il contratto d’opera tra le parti relativo alla riparazione di una imbarcazione da diporto, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania;

– la Cantieri Schiavone s.r.l. ha depositato memoria difensiva;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– il Tribunale di Livorno ha declinato la propria competenza territoriale sull’assunto che oggetto del giudizio sia un contratto di prestazione d’opera e che pertanto non sia applicabile ad esso la disciplina dei contratti conclusi dai consumatori ed in particolare, la regola del foro del consumatore, invocata dalla parte attuale ricorrente;

il proposto regolamento di competenza si articola in tre motivi (omessa fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, mancata applicazione del “foro del consumatore”, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, sull’erroneo presupposto) che manchi nel caso di specie un “prodotto”, incompletezza della eccezione di incompetenza territoriale non essendo stata contestata la coincidenza del foro prescelto col foro alternativo del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi), il secondo dei quali è fondato;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

se da un lato è corretta la riconduzione del contratto concluso tra le parti (avente ad oggetto, come si è detto, la riparazione di una imbarcazione da parte di un cantiere navale), l’affermazione successiva, secondo la quale al contratto d’opera professionale non si applica la disciplina a tutela del consumatore si pone in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte (tra le altre, in tema di rapporto tra paziente e professionista medico Cass. n. 27391 del 2014, Cass. n. 6824 del 2010) secondo il quale al contratto d’opera professionale si applica il D.Lgs. 6 settembre 2006, n. 205, art. 33, comma 2, lett. u), con conseguente competenza del giudice del luogo di residenza del consumatore; che il giudice di merito non ha verificato nè ha accertato, allo scopo di escludere l’applicabilità di tale foro preferenziale, che la riparazione della imbarcazione si inscrivesse nell’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dalla attuale ricorrente, e che nessuna rilevanza spiega, in sè, e a prescindere dal collegamento tra la prestazione richiesta e l’attività professionale o imprenditoriale del committente, ai fini della esclusione del foro del consumatore, il valore del bene in sè o il valore del contratto d’opera in contestazione.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Livorno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma la ricorrente non è uscita soccombente dal giudizio di cassazione. La Corte dà atto pertanto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Livorno.

Pone a carico del controricorrente le spese di lite sostenute dalla ricorrente e le liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

La Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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