Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22347 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21759/2010 proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MALDIVI PATRIZIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA SILENTE DI CASAROTTI ILARIO & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1557/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

18.2.09, depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione ritualmente notificato la Silente di Casarotti Ilario e C. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 31-12-2001 dal Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di Borgomanero, in favore di G.M..

Essa deduceva, a sostegno dell’opposizione, che in data 20-10-1995 la ditta Silente aveva incaricato il G. per la redazione del progetto esecutivo, la direzione e contabilità dei lavori concernenti la realizzazione di un capannone industriale su un lotto ubicato in Gozzano; che le spettanze del professionista erano già state saldate dall’opponente con il pagamento della fattura n. (OMISSIS) di lire 10.317.300, nella quale erano contemplate le prestazioni eseguite dal G. in favore della committente; che risultava ancora dovuta solo la somma di lire 4.305.920, al netto della ritenuta d’acconto, quale aumento del 25% per incarico parziale; che non era sostenibile l’assunto del G., secondo cui la fattura n. (OMISSIS) era stata emessa a titolo di acconto; che la parcella redatta prima dell’emissione di tale fattura recava della annotazioni apposte di pugno dal convenuto, dalle quali si evinceva che per l’attività prestata veniva praticato uno sconto. L’opponente eccepiva altresì la prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c., n. 2.

Nel costituirsi, il G. chiedeva il rigetto dell’opposizione, affermando che le parti avevano previsto che il pagamento degli onorari professionali sarebbe avvenuto in due soluzioni, la prima dopo il rilascio della concessione edilizia e la seconda a saldo della chiusura dei lavori. Sosteneva che la fattura n. (OMISSIS) era stata emessa a titolo di acconto, e che l’ulteriore somma richiesta era dovuta a saldo di quanto dovutogli per le prestazioni rese. Faceva presente che la committente aveva provveduto a corrispondere Euro 2.171,70, rimanendo debitrice di Euro 9.397,52, oltre oneri di legge, per un totale di Euro 11.502,56.

Con sentenza in data 1-8-2004 il Tribunale adito, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, respingeva anche nel merito l’opposizione, riconoscendo la natura di mero acconto alla somma di lire 8.500.000 versata in pagamento della fattura n. (OMISSIS) e rilevando che lo sconto praticato sulla notula professionale, con la determinazione di detta cifra, non riguardava l’intera prestazione, essendo esclusa da tale notula la progettazione esecutiva, prevista nella lettera d’incarico ed eseguita successivamente.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 16-9-2009, in accoglimento dell’appello proposto dalla Silente di Cosarotti Ilario e C. s.n.c., revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda di pagamento proposta dal G..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il G., sulla base di tre motivi.

La Silente di Casarotti Ilario e C. s.n.c. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RILEVA IN DIRITTO

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la riduzione operata nella nota di parcella riferita alla fattura n. (OMISSIS) riguardasse l’intera attività svolta dal professionista. Rileva che, al contrario, tale sconto si riferiva solo al costo dei lavori effettuati fino a quel momento, non potendo riguardare i lavori effettuati successivamente. Deduce che il giudice del gravame ha basato il suo convincimento esclusivamente sul riconoscimento, da parte del G., delle annotazioni apposte sulla predetta notula, senza prendere in considerazione la documentazione prodotta dall’opposto, da cui emerge che vi è stata un’attività successiva al 22-7-1996.

Con il secondo motivo il G. si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2730, 2727 e 2729 c.c.. Deduce che la Corte di Appello, nell’attribuire valenza prioritaria ed esclusiva al riconoscimento delle annotazioni, anzichè coordinarlo con l’intero quadro probatorio, ha violato le norme processuali che presiedono il formarsi del convincimento da parte del giudice. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non ha tratto dai documenti richiamati dal ricorrente le prove per presunzione che avrebbe dovuto desumere.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Rileva che la Corte di Appello ha errato nel considerare la dichiarazione resa dal G. in sede di interrogatorio formale quale confessione e nel ritenere, conseguentemente, che avendo l’opponente provato che la fattura era onnicomprensiva, incombeva sul G. l’onere di dimostrare l’ammontare del proprio credito e la prosecuzione della propria attività dopo l’emissione della fattura. Deduce che la ricostruzione del fatto operata dal giudice territoriale si pone in contrasto con le risultanze documentali, dalle quali si evince che, non essendo l’attività cessata, lo sconto non poteva essere riferito all’intera prestazione professionale.

2) I primi due motivi (recte, il primo e il terzo motivo), che in quanto tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali, dissentendo dal giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la fattura n. (OMISSIS) doveva ritenersi riferita alla intera prestazione svolta dal professionista, compresa la progettazione esecutiva.

Tale convincimento risulta sorretto da una motivazione immune da vizi logici, con la quale è stato rilevato, in particolare, che la predetta fattura era stata emessa sulla scorta di una notula di parcella – confermata come autografa dal G. in sede di interrogatorio -, contenente l’espressa riduzione dell’importo dovuto ad Euro 8.500,00; e che l’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle voci ed alle somme di cui alla fattura n. (OMISSIS) non poteva che riguardare l’intera prestazione eseguita, non avendo il G. dimostrato di aver effettuato, in seguito, ulteriori prestazioni di progettazione esecutiva, ed essendovi anzi la prova positiva che tale attività fosse ormai conclusa alla data di emissione della fattura (22-9-2006): a tale emissione, infatti, era seguita l’interruzione della collaborazione professionale, non essendo stato realizzato il capannone, per il quale in origine era stata prevista anche la direzione dei lavori da parte del G..

Ciò posto, si osserva che con i motivi in esame, imperniati essenzialmente sull’assunto secondo cui, dopo l’emissione della fattura n. (OMISSIS), sarebbero state eseguite altre prestazioni professionali, il ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, che in quanto basata su argomenti esaustivi e logici non è censurabile in sede di legittimità. I vizi di motivazione denunciabili in cassazione, infatti, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368;

Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436;

Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

3) iL secondo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è infondato.

La Corte di Appello, infatti, nel rispetto delle citate disposizioni di legge, ha basato la propria decisione su elementi di prova ritualmente acquisiti, ed ha proceduto ad una valutazione globale delle risultanze processuali, che lo ha indotto a ritenere la natura onnicomprensiva della fattura n. (OMISSIS); e ciò in ragione, oltre che dell’annotazione contenuta nella notula di parcella, confermata come autografa dal creditore opposto, della riscontrata mancanza di prova circa l’esecuzione di successive prestazioni professionali.

La censura di violazione di norme sostanziali è inammissibile, essendo formulata in termini del tutto generici, ed essendo comunque riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso alla prova per presunzioni, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass. 2-10-2000 n. 13001; Cass. 4-5-2005 n. 9225; Cass. 10-2-2011 n. 3394).

4) IL ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Ritenuto in diritto:

IL Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Poichè la resistente non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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