Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22347 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28621-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA PERRONE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 7/8/2014, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da B.A., per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni dallo stesso sofferti a seguito dell’avvenuta contrazione di epatite C derivata dalla trasfusione di sangue infetto cui lo stesso era stato ripetutamente sottoposto nel passato;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice circa l’avvenuto decorso del termine di prescrizione del diritto esercitato dall’originario attore, avendo quest’ultimo agito in giudizio decorso il termine di cinque anni dal momento dell’avvenuta acquisizione della conoscenza del fatto lesivo in tutte le sue componenti soggettive e oggettive, ivi compresa la rapportabilità causale del fatto dannoso al comportamento dell’amministrazione convenuta;

che, avverso la sentenza d’appello, B.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che il Ministero della Salute resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, conseguentemente, il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

che, infatti, la dichiarazione di rinuncia risulta regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore allo svolgimento dell’adunanza in camera di consiglio) con atto debitamente sottoscritto;

che si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo.

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

 

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.

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