Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22347 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26452-2014 proposto da:

ARCHICO SA’RL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

SIMONE CRIMALDI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del Responsabile Reparto

Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Mantova, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

UNICREDIT SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO ZANOTTO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

R.S.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1555/2013 R.G della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE;

udito l’Avvocato Massimo Luconi difensore della controricorrente

Banca Monte dei Paschi di Siena che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p.1 La Archico S.A’R.L. (così denominandosi nel ricorso) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, contro la s.p.a. Unicredit, la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca (in nome e per conto di Banca Antonveneta s.p.a.) e R.S. avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes dal Tribunale di Reggio Emilia il 7 gennaio 2013.

L’impugnazione è stata proposta a seguito dell’ordinanza del 17 giugno 2014, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale.

p.2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la s.p.a. Unicredit e la Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre non ha svolto attività difensiva la R..

p.3. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…)p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Nel ricorso la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non le sarebbe stata comunicata.

Ha allegato, invece, che l’ordinanza le venne notificata ad istanza del Monte dei Paschi il 5 settembre 2014.

Ora, l’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348 – ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza non le sarebbe stata comunicata ed ha notificato il 10 novembre 2014, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2014 e, dunque, posto che la comunicazione potrebbe essere stata fatta a partire dalla pubblicazione, oltre il termine che in ipotesi potrebbe da essa essere decorso, ove la comunicazione fosse stata coeva.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacchè, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività.

Parte ricorrente potrà semmai dare dimostrazione della mancanza della comunicazione da parte della cancelleria al momento della proposizione del ricorso per cassazione o di una sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo e ciò, rispettivamente, tramite eventuale attestazione di cancelleria oppure tramite il deposito della comunicazione ricevuta.

Tale dimostrazione ed il relativo deposito potranno avvenire in relazione alla fissanda adunanza della Corte e ciò senza che all’eventuale produzione dell’attestazione o della comunicazione possa essere di ostacolo l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, atteso che esso non risulta applicabile all’impugnazione della sentenza di primo grado, giacchè il suo disposto -sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 – si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non è rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall’art. 348 – ter non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado, mentre per quanto attiene all’eventuale possibilità di impugnazione dell’ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c. (nei limiti in cui l’ha ammessa Cass. sez. un. n. 1914 del 2016), la norma non è applicabile giacchè il legislatore, introducendo l’art. 348 – ter ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2 (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento).”.

p.2. Il Collegio, rilevato che parte ricorrente non ha svolto rilievi in ordine alla relazione e non ha ritenuto di svolgere alcuna attività di allegazione riguardo alla tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, essendosi astenuta dal chiedere di essere sentita i adunanza, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali reputa opportuno aggiungere le seguenti considerazioni.

2.1. In primo logo si ribadisce che parte ricorrente, ove mai effettivamente la comunicazione non fosse avvenuta ovvero fosse avvenuta in un momento rispetto al quale la notificazione del ricorso sarebbe stata tempestiva, essendo la relazione ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., diretta a provocare l’esercizio del contraddittorio sulle questioni che prospetta, avrebbe potuto e dovuto documentare la comunicazione (ove avvenuta), producendo il relativo atto, e ciò in non diversa guisa da come avrebbe potuto documentare con un’attestazione di cancelleria anche la mancata effettuazione della comunicazione da parte della cancelleria della Corte territoriale di Messina.

E’ da avvertire, in proposito, che tale attività di allegazione e documentazione ed il deposito dei relativi atti sarebbero potute avvenire in relazione allo svolgimento dell’odierna adunanza della Corte e ciò senza che all’eventuale produzione dell’attestazione o della comunicazione potesse essere di ostacolo l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, atteso che esso non risulta applicabile all’impugnazione della sentenza di primo grado, giacchè il suo disposto – sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 – si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non è rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall’art. 348 – ter non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado.

Si rileva, inoltre, che – pur non essendo stata impugnata anche l’ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c. (che ora Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha detto impugnabile in alcune limitate ipotesi) e, fermo che anche per l’esercizio del diritto di impugnazione nei confronti di essa opera anche il termine decorrente dalla comunicazione (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015) – la norma dell’art. 369 c.p.c., n. 2, non è applicabile nemmeno all’impugnazione dell’ordinanza nei limiti in cui è stata ammessa.

Poichè il legislatore, introducendo l’art. 348 – ter ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto espressamente che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento), si deve escludere che detta norma sia applicabile, atteso che la previsione dell’art. 348 – ter c.p.c., integra un microsistema che si sottrae alla sua operatività sempre.

Tanto consente di reputare che nel procedimento camerale, la produzione della comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c., al fine di far constare che essa è stata fatta in un momento utile per l’esercizio del termine da essa decorrente, così come quella dell’attestazione di cancelleria relativa ad una eventuale mancanza della comunicazione, siano possibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

Ed anzi, non trattandosi di un documento in senso stretto relativo all’ammissibilità del ricorso, bensì di un atto processuale di iniziativa officiosa della cancelleria del giudice a quo, la produzione è da reputare possibile senza che occorra la notifica dell’elenco, dovendosi accogliere una soluzione non dissimile da quella accolta a suo tempo a proposito della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta da Cass. sez. un. n. 627 del 2008.

Nel procedimento a decisione in udienza, parimenti il ricorrente può fare le medesime produzioni allo stesso modo, dovendo egli essere consapevole che è suo onere documentare la tempestività dell’impugnazione.

p.2.2. In base a tali considerazioni diventa irrilevante la soluzione delle questioni rimesse alle Sezioni Unite dalla Sesta sezione-lavoro con le ordinanze nn. 4737, 4738 e 5006 del 2016, le prime due depositate il 10 marzo e l’ultima il 14 marzo 2016, atteso che la presente decisione non si fonda sulla lettura dell’ordinamento che ha indotto la rimessione, cioè su quella (si tratta di Cass. (ord.) nn. 20236 e 23637 del 2015) che ritiene l’allegazione dell’essere avvenuta o no la comunicazione un requisito di contenuto forma del ricorso, soggetto all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (affermazione implicitamente già disattesa Cass. (ord.) n. 2594 del 2016, là dove essa, dopo relazione che aveva rilevato la mancanza di allegazione dell’an della comunicazione o della sua mancata effettuazione, aveva dato rilievo alla circostanza che anche nella memoria depositata in funzione dell’adunanza parte ricorrente si era astenuta dal fornire indicazione in proposito).

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità rende irrilevante la questione della nullità della notificazione del ricorso sollevata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, là dove Essa ha lamentato che il ricorso venne notificato alla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. in nome e per conto di Banca Antonveneta s.p.a., società presenti in primo grado in qualità di mandante e mandataria, ma estintesi prima della costituzione in appello.

In disparte il rilievo che l’ordinanza ex art. 348 – ter risulta intestata con riferimento al MPS- gestione Crediti Banca s.p.a. in nome per conto di Banca Antonveneta s.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a ed in disparte anche ogni rilievo sul ragionare di fenomeni estintivi con riguardo alle vicende societarie, si sarebbe dovuto dare comunque rilevanza, quando il ricorso non fosse stato inammissibile per la ragione su indicata, all’essere la controversia a litisconsorzio necessario.

p.4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di MPS in Euro ottomiladuecento ed a favore di Unicredit in Euro seimilatrecento, oltre, a favore di ognuna, le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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