Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22346 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2636-2009 proposto da:

F.P. (c.f. (OMISSIS)), M.P. (c.f.

(OMISSIS)), S.B. (c.f. (OMISSIS)) nella

qualità di erede di S.I. già titolare dell’omonima ditta

autotrasporti, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso l’avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIDDA GAVINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ARST S.P.A., succeduta alla Gestione Governativa delle Ferrovie

Meridionali Sarde in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

l’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 12350-2009 proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), MA.PA. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso l’avvocato TAMPONI MICHELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIDDA GAVINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ARST S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso l’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MACCIOTTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato TAMPONI MICHELE, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi; udito, per la

controricorrente, l’Avvocato GRASSI MONICA, con delega, che ha

chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.01-14.02.2005, il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta nel 1985, da P. e F.B., M.P., S.L., Ma.Pa. e P.P. nei confronti della Gestione governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde e del Ministero dei Trasporti, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell’indennizzo disposto dalla L. n. 309 del 1974, art. 6. Con sentenza del 23.11.2007- 17.12.2008, la Corte di appello di Cagliari dichiarava “..inammissibile l’appello proposto da F.P., F.B., M.P., S. L., Ma.Pa., P.P., nei confronti della Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde e del Ministero dei Trasporti contro la sentenza 14 febbraio 2005 del tribunale di Cagliari”. La Corte territoriale riteneva:

che l’appello notificato l’11 febbraio 2006, era tardivo per inosservanza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., dato che la sentenza di primo grado era stata notificata a ciascuno degli appellanti, presso il procuratore costituito, con notifica ricevuta il 13 aprile 2005 da tale Me.Ma., “segretaria, addetta allo studio” che doveva essere disatteso l’assunto degli appellanti, secondo cui la notifica della sentenza impugnata era nulla, in quanto eseguita mediante consegna dell’atto a persona non autorizzata e solo occasionalmente presente nello studio che in particolare tale assunto era rimasto del tutto sfornito di prova, giacchè la produzione della copia del libretto di lavoro della Me., dalla quale risultava la cessazione, in data 4 giugno 2004, del rapporto di lavoro dalla stessa intrattenuto con l’Avv. Massidda, non era di per sè sufficiente, in mancanza di ulteriori riscontri, a dimostrare l’occasionalità della sua presenza presso lo studio del professionista, e non, invece che ivi svolgesse, comunque, le mansioni di segretaria, come da lei stessa, evidentemente, riferito all’ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione della sentenza.

Avverso questa sentenza F.P., M.P. e S.B., quale erede di S.I. hanno proposto ricorso per cassazione notificato alla Gestione governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde. La società ARST S.p.A., subentrata alla Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde, ha resistito con controricorso. La medesima sentenza d’appello è stata impugnata per gli stessi motivi anche da P.P. e Ma.Pa., con ricorso notificato alla subentrata società ARST S.p.A., che ha resistito con controricorso. I due ricorsi sono stati riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi, per mancata produzione degli avvisi di ricevimento della relativa notificazione eseguita a mezzo posta (cfr cass. n. 4559 del 2001). A sostegno del gravame il F., il M., lo S., il P. ed il Ma. denunziano:

1. Errata interpretazione e applicazione dell’art. 139 c.p.c..

2. Mancata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

3. Difetto ed illegittimità di motivazione dell’unica ipotesi interpretativa espressa a fondamento della decisione.

In entrambi i ricorsi vengono formulati i seguenti quesiti:

Se la qualifica a ricevere un atto giudiziario, perchè ne sia valida la notificazione ad destinatario, sia tassativamente, inestensibilmete stabilita dall’art. (1)39 c.p.c.; Se la prova documentale dell’insussistenza di tale qualifica del consegnatario di un atto giudiziario superi la presunzione che questo sia pervenuto al notificatario; Se la rilevanza probatoria del documento prodotto in proposito, tanto più quando se conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Conclusivamente i riuniti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento in favore della società controricorrente (art. 370 c.p.c., comma 1), delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i riuniti ricorsi e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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