Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22346 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22346

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5168-2015 proposto da:

BOCOGE S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI, in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO CAPUTI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., quale cessionaria dell’intero

portafoglio, in persona del Dirigente Procuratore Dott.

D.G.M. nella qualità di legale rappresentante preposto della

sede secondaria italiana di Atradius Credit Insurance N.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO NAPOLEONI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

COMUNITA’ MONTANA DEL SAVUTO – GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del

Commissario Straordinario Dott. M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO, 16, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CARAVETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RINALDO TALARICO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASTALDI SPA, IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2017 dal

Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto 1^ e 2^ motivo;

accoglimento 3^ motivo;

udito l’Avvocato DOMENICO CAPUTI;

udito l’Avvocato RINALDO TALARICO;

udito l’Avvocato SAVERIO GIANNI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Bocoge S.p.a. Costruzioni Generali ha proposto ricorso per cassazione contro la Comunità Montana del Savuto, la Atriadus Credit Insurance N.V. (già S.I.C. – Società Italiana Cauzioni S.p.A.), la Astaldi S.p.A. (già Italstrade S.p.A.) e la Imprepar – Impregilo Partecipazioni S.p.A., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 27 ottobre 2014, che, provvedendo sull’appello principale della Comunità Montana del Savuto e su quello incidentale condizionato, ha accolto totalmente il primo e parzialmente il secondo e, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza nel marzo del 2007, ha rigettato l’opposizione proposta dalla S.I.C. e poi coltivata dalla Atradius contro un decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale nel giugno del 2008 in favore della Comunità Montana ed ha condannato la Bocoge al pagamento della somma di Euro 641.377,41 a favore della Atradius.

2. La vicenda decisa dal Tribunale originava dall’opposizione, proposta dalla SIC, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Comunità Montana del Savuto, in forza della fideiussione prestata a favore della Bocoge, quale società facente parte di un’A.T.I. assegnataria dei lavori di appalto della strada a scorrimento veloce (OMISSIS). Con l’opposizione al decreto la SIC conveniva in giudizio la BOCOGE, quale società garantita, e le altre partecipanti all’A.T.I, cioè le allora Italsdrade s.p.a. ed Impregilo s.p.a.

All’esito dell’istruzione e dopo l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. a favore della SIC ed a carico della sola BOCOGE per l’importo di Euro 641.377,81 in relazione all’avvenuto pagamento di detta somma, il Tribunale cosentino, previa qualificazione della fideiussione, al contrario di quanto sostenuto dall’opposta, non già come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, bensì come fideiussione soggetta all’art. 1957 c.c., comma 1, accoglieva l’opposizione della SIC (con caducazione del decreto opposto e dell’ordinanza de qua), ritenendo che l’azione proposta con il ricorso monitorio fosse stata esercitata tardivamente ai sensi di quella norma, non potendosi ritenere utile ad impedire la decadenza di cui ad essa la richiesta di pagamento stragiudiziale del dicembre 1997, per non essere stata convenuta, all’atto del richiamo nel contratto della citata norma, l’equivalenza di essa alla domanda giudiziale. Il Tribunale, invece, dichiarava “prive di effetti” le domande proposte verso le altre società, per essere esse subordinate all’eventuale dichiarazione di sussistenza dell’obbligazione nei confronti della SIC.

3. Al ricorso per cassazione hanno resistito con separati controricorsi la Comunità Montana del Savuto e la Atradius Credit Insurance N.V.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1939,1945 e 1957 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “, nonchè “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Vi vengono svolte due gradate censure.

1.1. Con la prima si critica la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto di qualificare la polizza fideiussoria come garanzia a prima richiesta.

Secondo la ricorrente la Corte d’Appello di Catanzaro si sarebbe limitata ad affermare la natura di garanzia a prima richiesta della polizza fideiussoria, ritenendo il testo dell’accordo inequivoco, ma tale qualificazione sarebbe invece smentita dal contenuto dell’accordo con cui venne conferita la garanzia. Per dimostrare questo assunto la ricorrente riproduce la clausola di cui all’art. 5 delle condizioni di polizza.

Essa nel comma 1 dispone che: “il pagamento delle somme dovute in base alle presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.”. Nel comma 2 prevede che: “Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.”. Il comma 3 è del seguente tenore: “Fermo restando quanto disposto agli art. 2 e 3, si pattuisce che il termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., comma 1 decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori ovvero in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o colpa del contraente dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguiti.”.

1.1.1. L’esegesi della polizza nel senso che essa abbia avuto natura di garanzia a prima richiesta viene contraddetta dalla ricorrente con le seguenti osservazioni: a) il comma 1 della clausola riportata prevedrebbe esclusivamente la fissazione di un termine dalla richiesta scritta, entro il quale la società garante deve corrispondere il risarcimento al beneficiario, nonchè la previsione dell’esclusione del beneficio di escussione in capo alla garante; b) il comma 2 riguarderebbe esclusivamente, con la dicitura “il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente”, il preventivo avviso da parte della garante alla propria garantita e da esso non si potrebbe inferire, come aveva prospettato la difesa della Comunità Montana del Savuto, la natura di garanzia a prima richiesta della polizza; c) il comma 3 concernerebbe solo la pattuizione dell’applicabilità dell’art. 1957 c.c..

A tali asserti segue l’affermazione “che la Corte Catanzarese, chiamata ad interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti, in violazione degli artt. 1362,1945 e 1957 c.c., con asserzione assolutamente apodittica e del tutto carente di argomentazione motivazionale” sarebbe pervenuta ad individuare la natura di garanzia a prima richiesta della polizza senza che esistessero “elementi di fatto concretamente accertati” che giustificassero quella qualificazione.

1.1.2. La censura è inammissibile in primo luogo perchè del tutto generica e carente dell’attività argomentativa in iure che escluderebbe che sia corretta la lettura della clausola contrattuale nel senso della natura a prima richiesta dell’obbligazione di garanzia.

Invero, postulare che i commi dell’art. 5 prevedono quello che prevedono ed inferire in modo assertorio che in essi non si coglie alcunchè che esprima la natura della garanzia ritenuta dalla sentenza impugnata, astenendosi dallo spiegare in particolare – dato che si pone un problema di esegesi contrattuale e si è indicata come violata espressamente la norma dell’art. 1362 c.c. – come e perchè e secondo quale dei criteri esegetici ch’essa prevede non sarebbe consentita e corretta quella esegesi, si risolve proprio nello svolgimento del motivo in modo assolutamente privo del requisito della specificità, la cui osservanza avrebbe richiesto tale spiegazione.

Non solo: la genericità della prospettazione si coglie anche perchè, essendo il criterio dell’art. 1362 c.c. solo uno dei criteri esegetici c.d. soggettivi e risultando l’art. 5 composto da più previsioni contrattali, bene si sarebbe dovuto argomentare ponendo in collegamento ogni comma della clausola contrattuale con gli altri e procedendo all’applicazione del criterio dell’art. 1363 c.c..

Ancora: bene si sarebbe dovuto evocare il criterio c.d. intermedio fra quelli soggettivi e quelli oggettivi, rappresentato dall’art. 1366 c.c.

L’assoluta carenza argomentativa del motivo sotto i profili indicati lo rende, già sulla base della sua lettura e senza che occorra confrontarsi con la sentenza impugnata, del tutto aspecifico e come tale inammissibile, giusta il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito da numerose conformi, ed ora da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

1.1.3. La censura risulta, poi, inammissibile ulteriormente se la si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: essa, infatti, si occupa di motivare la qualificazione della garanzia a prima richiesta con considerazioni specifiche che iniziano dal decimo rigo della pagina 8 e terminano con il diciassettesimo rigo della pagina successiva, dopo il quale viene affrontato il problema della previsione dell’applicabilità dell’art. 1957 c.c., comma 1.

Il motivo afferma, dunque, in modo del tutto privo di fondamento che la Corte calabrese non avrebbe motivato ed anzi la mancanza di critica della motivazione esistente, si risolve in una ulteriore ragione inammissibilità, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, condiviso da numerose successive, ed ora riaffermato da Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016.

La prima censura è, dunque, inammissibile.

1.2. Con la seconda censura si asserisce che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1362 e 1957 c.c., pur nella logica della qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza, avrebbe del tutto erroneamente – sulla base dell’unico precedente di questa Corte richiamato, quello di cui a Cass. n. 13078 del 2008affermato che, pur in presenza di specifica legittima previsione, il termine di decadenza, di cui all’art. 1957 c.c., entro cui far valere il diritto, si sarebbe dovuto ritenere osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anzichè mediante l’esercizio di azione giudiziale e ciò in conseguenza della natura giuridica attribuita al contratto di garanzia.

Secondo la ricorrente, viceversa il richiamo dei contraenti alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 2 si dovrebbe intendere effettivo, nonostante la qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza. Sarebbe infatti consolidato il principio, secondo il quale, una volta adottata dalle parti, la clausola di decadenza spiegherebbe tutti gli effetti suoi propri in modo del tutto identico, sia che acceda a un contratto autonomo di garanzia, sia che acceda a un contratto che tale natura non abbia. In questa logica si sostiene che erroneamente la previsione del termine “istanza”, di cui all’art. 1957 c.c., comma 1, sarebbe stata equiparabile alla quella del termine “richiesta”. Da tanto si inferisce che la richiesta informale di pagamento avanzata dalla comunità montana verso la SIC il 9 dicembre 1997 non aveva potuto assolvere all’onere di cui a detta norma.

1.2.1. La seconda censura è priva di fondamento.

Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione – anche al di là dell’esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati – nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l’applicazione dell’art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l’inizio dell’azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

E’ sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l’adempimento dell’obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l’azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l’esercizio dell’azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell’art. 100 c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell’obbligo di garanzia in ragione dell’inadempimento del debitore garantito. Sicchè, l’azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.

Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell’art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giurisdizionale.

1.3. Il primo motivo è, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza Violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Violazione dell’art. 111 Cost.(tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati) degli artt. 112 e 132 c.p.c. hai sentito art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 – Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.”.

Ci si duole che la corte catanzarese abbia disatteso la prospettazione, con cui la ricorrente aveva sostenuto, in replica all’appello principale della Comunità Montana del Savuto (che aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza e aveva insistito per il rigetto dell’opposizione al decreto inventivo), che, a tutto voler concedere, si sarebbe dovuto riconoscere dovuta alla Comunità una somma pari a Lire 17.177.214.

L’illustrazione del motivo riproduce le conclusioni della comparsa di risposta di primo grado in cui ciò si era sostenuto; riproduce, inoltre, quanto si è argomentato nelle pagine 12-13 della comparsa di risposta di secondo grado, per sostenere la prospettazione svolta nel suddetto senso, e riproduce ancora la parte della comparsa conclusionale in cui detta prospettazione era stata ripresa. Dopo tali riproduzioni, vi si sostiene che la Corte calabrese avrebbe detto omesso ogni approfondimento al riguardo, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, incorrendo inoltre nel vizio di omesso esame e difetto di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infatti, la parte motiva della sentenza impugnata non avrebbe dedicato alcuno spazio alla questione, sebbene prospettata in primo grado e coltivata in appello anche dalla difesa della SIC.

Inoltre, la medesima Corte sarebbe incorsa in violazione delle norme poste a base del motivo di impugnazione, in quanto avrebbe erroneamente riferito l’eccezione spiegata dalla Bocoge al rapporto intercorrente tra essa e la Atradius e non già, come prospettato già in primo grado, alla pretesa della Comunità Montana del Savuto.

Per questa ragione sarebbe stato violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c.

Si adduce ancora che la motivazione circa la risultanze contabili, mentre apoditticamente avrebbe riconosciuto in capo alla Comunità Montana il credito recato dal monitorio opposto, avrebbe omesso ogni approfondimento sulle inequivoche ammissioni della Comunità Montana del Savuto nell’atto di appello principale di avere essa già recuperato complessivamente la somma di Lire 3.482.583.436 a fronte di una anticipazione erogata per complessive Lire 3.499.760.650.

2.1. Il motivo è privo di fondamento.

2.1.1. In primo luogo si deve osservare che la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è priva di fondamento per il sol fatto che la Corte territoriale risulta aver esaminato la prospettazione di cui discute il motivo.

Infatti a pagina 11 si occupa di tale questione nella seconda, terza e quarta proposizione di cui a detta pagina, così esprimendosi: “la tesi secondo la quale l’importo da restituire non avrebbe potuto essere superiore a sole Lire 17.177.204, pari alla differenza fra quanto complessivamente dovuto dall’A.T.I. alla Comunità Montana per la restituzione degli acconti (Lire 3.499.160.650) e quanto già corrisposto mediante escussione delle altre garanzie e sugli acconti erogati e ulteriori trattenute (Lire 3.482.500.136) (…) non ha pregio per due ordini di ragioni. Viene in rilievo, in primo luogo, la clausola contrattuale sottoscritta tra le parti in ragione della quale la società garante non avrebbe potuto proporre alcuna eccezione a fronte della richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti per l’escussione delle garanzie a prima richiesta operata dalla società garante. Peraltro, la tesi secondo la quale sussisterebbe soltanto un credito della Comunità Montana per poco più di 17 milioni non risulta affatto provata, avuto altresì riguardo all’analitica esposizione dei dati supportata dai documenti versati nel fascicolo della odierna parte appellante principale, a mente dei quali sussisteva ancora nei confronti della dante causa della Bocoge S.p.A. un credito, comprensivo di IVA, pari a Lire 770.983.226.”.

Ebbene, come emerge da quanto riportato, la Corte territoriale si è occupata della questione cui si riferisce il motivo in esame ed ha fornito una motivazione.

Tanto palesa che, avendo provveduto sulla eccezione prospettata dalla ricorrente, risulta pretestuoso imputarle di avere omesso di pronunciare ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

2.1.2. In secondo luogo si rileva che, pur nella prospettiva ulteriore, quella relativa alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – in disparte che la riproduzione della motivazione qui effettuata palesa l’assoluta inconsistenza di questa prospettazione, atteso che la motivazione si articola con due gradate argomentazione; si deve anche rilevare che la prospettazione del motivo si disinteressa completamente della prima delle due motivazioni fornite, quella che fa derivare l’infondatezza dell’eccezione direttamente dall’essere la garanzia a prima richiesta. Tanto evidenzierebbe un profilo di inammissibilità della motivo per il fatto che si contesta solo una delle due rationes decidendi fornite dalla Corte.

2.1.3. Ulteriormente si deve anche rilevare che, avendo con la seconda motivazione la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze contabili delle allegazioni della parte appellante per smentire il conteggio effettuato dalla ricorrente, sarebbe stato onere della stessa articolare il motivo con una puntuale considerazione delle risultanze delle produzioni avversarie (anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., n. 6).

3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Violazione dell’art. 111 Cost. (tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati) degli artt. 112 e 132 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 – Difetto di motivazione (motivazione apparente, obiettivamente incomprensibile, contraddittoria).

Il motivo si riferisce alla riconoscimento della pretesa avanzata dall’Atradius nei confronti della ricorrente.

3.1. Si rileva che in sede di appello incidentale condizionato la Atradius aveva dato atto di avere corrisposto alla Comunità Montana del Savuto, durante il corso del giudizio di primo grado (e precisamente all’udienza del 14 giugno 2002, in cui la SIC depositava documentazione comprovante l’avvenuto pagamento in favore della Comunità Montana del Savuto) la somma di Euro 641.377,811 in data 22 aprile 2002. Di tale somma la Atradius aveva chiesto la restituzione con gli interessi e il maggior danno dalla data del pagamento. Ciò, in aderenza alla pattuizione di polizza, di cui all’art. 6, secondo cui nel regolare i rapporti tra garantita (allora Bonifati ed oggi Bocoge) e garante (allora SIC, oggi Atradius), si era previsto che “il contraente si impegnava a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese”.

Ci si duole che la corte catanzarese abbia condannato la BOCOGE Costruzioni Generali al pagamento in favore della Atradius degli interessi e del maggior danno a far data dal (OMISSIS) e si sostiene, circa la data di decorrenza degli interessi e del maggior danno adottata dalla corte catanzarese, che nessuna motivazione sarebbe stata da essa fornita e neanche nella parte motiva della sentenza: in particolare, a pagina 11, si sarebbe affermato solamente che, “versandosi in tema di obbligazione pecuniaria, sulla citata somma a decorrere dal (OMISSIS) deve essere calcolata la maggiorazione degli interessi legali dell’eventuale maggior danno”.

Poichè la stessa sentenza, nel riportare le conclusioni di Atradius, riferisce che essa aveva chiesto il riconoscimento degli accessori dal 22 aprile 2002, secondo la ricorrente la decisione della corte catanzarese avrebbe allora violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed inoltre avrebbe fornito una motivazione del tutto apparente ed incomprensibile, non essendosi illustrate in alcun modo le ragioni per cui interessi e maggior danno siano stati fatti decorre dal (OMISSIS). Inoltre palese sarebbe la contraddizione con quanto è stato riferito riguardo alle conclusioni preso dall’Atradius.

3.2. Il motivo, che concerne la statuizione resa a favore della Atradius, è fondato.

Dalla stessa sentenza impugnata si evince che gli accessori avrebbero dovuto liquidarsi dal 22 aprile 2002 al soddisfo, come aveva richiesto la Atradius.

Quest’ultima, del resto, come sottolinea la memoria della ricorrente, nel suo controricorso lo ha anche implicitamente riconosciuto.

3.3. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata sul punto e, non occorrendo per decidere nel merito accertamenti di fatto, si può pronunciare al riguardo con la condanna alla decorrenza degli accessori di cui al capo B) del dispositivo della sentenza dal 22 aprile 2002 al saldo.

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato quanto a primo e secondo motivo. E’ accolto quanto al terzo con la conseguente decisione nel merito nei termini indicati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrente e Comunità Montana del Savuto. Vanno riliquidate nel rapporto processuale fra ricorrente e Atradius ed all’uopo si conferma la statuizione per le spese del giudizio di merito di cui al capo E) della sentenza, mentre, quanto alla fase di cassazione, le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo al valore della parte di rapporto processuale oggetto della cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di decorrenza degli accessori sulla somma di cui al capo B) dal (OMISSIS). Pronunciando nel merito quanto a tale decorrenza dispone che essa abbia luogo dal 22 aprile 2002 al saldo effettivo. Conferma la statuizione sulle spese correlata alla disposta cassazione parziale e di cui al capo E) della sentenza. Condanna la Atradius alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge ed un decimo del contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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