Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22346 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 544/2016 proposto da:

FONDAZIONE I.N.P.A.M. (C.F. (OMISSIS)), in persona del suo

presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GHERA, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa RITA

SANLORENZO, che ha chiesto che venga respinto il ricorso per

regolamento di competenza;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, emessa e depositata il

24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Roma, investito di una controversia, sorta a seguito di ricorso della Fondazione E.N.P.A.M. nei confronti di B.G., avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo del Belfiore, iscritto all’ordine professionale dei medici chirurghi o odontoiatri, declinava la propria competenza sostenendo che, a termini dell’art. 444 c.p.c., competente a decidere fosse del Tribunale di Foggia, nell’ambito della cui circoscrizione risiedeva la parte convenuta.

Contro tale pronuncia ricorre per regolamento di competenza la Fondazione E.N.P.A.M. rilevando l’erroneità della stessa, vertendosi in ipotesi di controversie in materia di assistenza e previdenza per le quali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 444 c.p.c., comma 1, la competenza è del tribunale in cui ha sede l’attore.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

2 – Ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale.

Con numerose sentenze conformi questa Corte ha affermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3, dello stessa norma, come modificato dall’art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è, suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (si vedano Cass. 22 giugno 2004, n. 11646; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20829; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20829; Cass. 9 novembre 2004, n. 21317; Cass. 12 giugno 2006, n. 13594; Cass. 17 aprile 2007, n. 9113; Cass. 7 novembre 2011, n. 23141; si veda anche Cass. 3 ottobre 2008, n. 24557 proprio relativa all’E.N.P.M.).

Alla stregua della giurisprudenza richiamata è da ritenere corretta la pronuncia del Tribunale di Roma che ha declinato la propria competenza il favore del Tribunale di Foggia, nell’ambito della cui circoscrizione risiede la parte convenuta.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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