Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22345 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26972-2014 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ISETTA BARSANTI MAUCERI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore Dott. R.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI, 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

CECCHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIA BORA, FLORA

NEGLIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PROVINCIA PISA;

– intimata –

Nonchè da:

PROVINCIA PISA, in persona del dirigente pro-tempore Dott.

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso

lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARIA ANTONIETTA ANTONIANI, SILVIA SALVINI giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

REGIONE TOSCANA, S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 469/2014 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con conseguente assorbimento delle censure del gravame;

rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ISETTA BARSANTI MAUCERI;

udito l’Avvocato DAMIANO PALLOTTINO per delega;

udito l’Avvocato CORRADO MORRONE per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.P. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Pisa, la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dal suo veicolo che, in data (OMISSIS), all’altezza del km (OMISSIS) si era scontrato con un animale selvatico di grossa taglia. Espose che, nel tratto di strada in questione, vi era un tasso di sinistrosità con fauna selvatica più che triplo rispetto alla media nazionale e che, proprio al km (OMISSIS), c’era una soluzione di continuità nella protezione, altrimenti costituita, fino al km (OMISSIS) e poi a partire dal (OMISSIS) da reti, fossi o guard-rail.

Il Giudice di Pace, assunte prove testimoniali relative all’improvvisa comparsa dell’animale selvatico sulla strada, all’inevitabilità dell’impatto nonostante la presenza di segnaletica e all’importo resosi necessario per la riparazione, qualificata la fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c., accertò l’elevato tasso di sinistrosità nel tratto di strada in questione, affermò la responsabilità di Regione e Provincia, ciascuna per la propria sfera di competenza e condannò entrambe in solido, a risarcire il danno, liquidato in Euro 2.484,62.

La Regione propose appello rivendicando a sè solo funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo ed insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva; la Provincia di Pisa, rimasta contumace in primo grado, si costituì in appello chiedendo il rigetto della domanda e proponendo appello incidentale sul capo di sentenza che aveva riconosciuto la sua legittimazione passiva, insistendo per la legittimazione passiva della sola Regione Toscana e, in subordine, del (OMISSIS), nel cui territorio era avvenuto l’incidente.

Il Tribunale di Pisa, ritenuta coperta da giudicato interno la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c., ricostruito il quadro normativo relativo alla disciplina della fauna selvatica, ha accolto l’appello principale della Regione, dichiarando inammissibile la domanda nei suoi confronti ed ha accolto il primo motivo di appello incidentale della Provincia, statuendo che, trattandosi di questione relativa alla recinzione della strada, la legittimazione passiva spettasse all’Anas. Sul punto il Tribunale ha chiarito che non rileva tanto il difetto di legittimazione passiva della Provincia per la responsabilità risarcitoria dei danni arrecati dalla fauna selvatica, quanto la non imputabilità alla Provincia del profilo dedotto ed allegato dall’attrice e cioè della responsabilità, per la presenza di una soluzione di continuità di un chilometro nelle barriere laterali della strada costituite da reti, fosse e guard rail.

Tale responsabilità, ha concluso il Tribunale, non può essere imputata agli enti che hanno la custodia di animali ma all’ente proprietario della strada anche e soprattutto perchè la domanda e le allegazioni dell’attrice erano tutte incentrate sulla soluzione di continuità esistente tra le barriere laterali.

Il Tribunale ha, dunque, dichiarato inammissibile la domanda nei confronti della Regione Toscana ed infondata quella nei confronti della Provincia di Pisa, compensando le spese del doppio grado.

Avverso la sentenza S.P. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, che svolge anche ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento ai criteri di individuazione dei soggetti passivamente legittimati, insistendo per la legittimazione passiva della Regione Toscana.

Il motivo è infondato perchè, in base alla normativa vigente, nazionale e regionale, e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, competente per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica nella Regione Toscana è la Provincia. La L. n. 142 del 1990, art. 14 ha attribuito alle Province le funzioni amministrative che attengono alla protezione della fauna selvatica (comma 1, lett. f), quale potere proprio e non delegato dalle Regioni.

La L. 11 febbraio 1992, n. 157, sulla protezione della fauna selvatica, ha attribuito alle Regioni il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica mentre alle Province è assegnata la competenza amministrativa di attuazione. La L. Regione Toscana n. 3 del 1994, art. 8 prevede che le Province, nell’ambito dei piani faunistico-venatori, stabiliscano i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; la L.R. Toscana n. 3 del 1994, art. 37 attribuisce alle Province le funzioni di controllo numerico della fauna selvatica.

Premesso questo quadro normativo, occorre riferire che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di inquadrare la fattispecie dei danni provocati dalla fauna selvatica nell’art. 2043 c.c. e nel senso di imputare la responsabilità dei danni all’ente a cui siano concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge (come in questo caso) sia che derivino da delega o concessione di altro ente (Cass. 3, n. 80/2010; Cass. n. 23095/2010; Cass., 3, n. 13907 del 24/9/2002). Con specifico riguardo alla responsabilità per danni commessi da fauna selvatica nella Regione Toscana, la giurisprudenza di questa Corte l’attribuisce espressamente alle Province ritenendo che, gli obblighi a carico delle stesse, consistano nell’apposizione di installazioni di segnali di pericolo (Cass., 3 n. 22886 del 10/11/2015) e di segnaletica stradale (Cass., 3, n. 16642 del 9/8/2016: “In materia di responsabilità civile, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane ai sensi della L.R. Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l’assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all’ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Provincia di Siena, risultando che questa si era attivata per l’installazione lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, attestante l’attraversamento di animali selvatici).

Per l’ipotesi in cui si ritenga che le funzioni relative alla fauna selvatica siano rimaste imputate allo Stato ed alla sua competenza in materia di ordinamento civile, la Provincia di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della vigente L.R. Toscana n. 22 del 2015, art. 10, commi 1, 3, 17, 17 bis ed art. 11 bis, comma 5 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) che riserva alla legge statale la materia “giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale”. La questione è manifestamente infondata in quanto la competenza in oggetto non può essere ricondotta all’ordinamento civile sicchè la competenza dello Stato deve escludersi in radice.

Il primo motivo è certamente infondato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento al criterio di imputazione del danno ed al relativo onere probatorio (artt. 2043 e 2697 c.c.). Afferma che, ai fini di dimostrare la colpa omissiva degli Enti responsabili (Regione/Provincia) il danneggiato abbia ottemperato al proprio onere di allegazione e di prova con riferimento alla prova del tasso di sinistrosità particolarmente elevato nella zona e con l’indicazione della cesura di continuità nella rete di protezione.

Il motivo è inammissibile perchè pretende da questa Corte un riesame dei fatti inaccessibile in questa sede ed è, in ogni caso, anche infondato perchè la ricorrente non è mai andata oltre l’indicazione di condotte attinenti il settore viabilità (in particolare catadiottri e recinzioni) per rappresentare la condotta omissiva della Provincia sicchè la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma non competere agli enti responsabili per la custodia degli animali il dover curare l’installazione di reti, fossi e guard-rail ai bordi delle strade, essendo tale obbligo proprio dell’ente proprietario delle strade, appare del tutto conforme alle richiamate norme, tanto più che in sede di merito, non rivedibile in questa sede, la colpa di Regione/Provincia non è stata provata e neppure allegata, se non attraverso richiami a statistiche e a generici riferimenti giurisprudenziali.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato la sola soluzione di continuità nelle barriere laterali e omesso di pronunciare sulle allegazioni e prove fornite dalla danneggiata (percentuale di sinistri stradali più che tripla rispetto alla media nazionale, strada fiancheggiata da aree boschive, possibili criteri dissuasori della fauna selvatica non adottati nel tratto in esame), così come avrebbe trascurato le ammissioni avversarie circa la presenza incontrollata di fauna selvatica.

Il motivo è inammissibile in quanto pretende un riesame delle prove, di competenza del giudice del merito, che ha pronunciato adeguatamente in relazione a quanto allegato e provato dall’appellante.

Conclusivamente pertanto il ricorso principale è rigettato con ogni conseguenza in ordine a spese del giudizio di cassazione, oneri, accessori di legge, spese generali al 15% in favore di ciascuna delle resistenti, e raddoppio del contributo unificato.

Con il ricorso incidentale condizionato la Provincia di Pisa chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la propria legittimazione passiva e non quella della Regione Toscana: in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso principale, che viene invece rigettato, il ricorso incidentale resta assorbito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.800 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15% sia in favore della Regione Toscana sia in favore della Provincia di Pisa. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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