Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22345 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 06/09/2019), n.22345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12654-2015 proposto da:

A.R., F.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO

D’AMATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.A., COSTRUZIONI EDILI QUATTRO M SAS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIOVANNA CARUSO, CHIARA ADELE

CITTERIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4268/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

che la vicenda processuale può riassumersi nei termini seguenti:

– in primo grado D.A., dopo aver esposto che F.F. e A.R. avevano affidato in appalto alla s.a.s. Costruzioni Edili di R.M. (della quale l’attrice era socia di minoranza) la realizzazione di un edificio residenziale e che successivamente era stato stipulato un contratto tra le tre parti, con il quale, confermato il conferimento dell’appalto alla Costruzioni Edili, il compenso veniva individuato nella cessione in favore della D. del terreno di cui al lotto 5 del piano di lottizzazione denominato “Stallone”, di cui al mappale (OMISSIS) del Comune di Ronago, poichè i committenti, completata la costruzione, non avevano adempiuto all’obbligo assunto, aveva chiesto farsi luogo al trasferimento ex art. 2932 c.c.; i convenuti, in via riconvenzionale avevano domandato dichiararsi il contratto risolto, in virtù di clausola risolutiva espressa prevista per il caso di ritardo nel completamento dei lavori di costruzione, oltre al pagamento della penale contrattualmente stabilita, previa chiamata in causa della Costruzioni Edili;

– il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale e la Corte d’appello, disattesa l’impugnazione di F. e A., confermava la decisione di primo grado;

ritenuto che avverso la decisione d’appello F.F. e A.R. ricorrono sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che le intimate resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte d’appello aveva errato a reputare frutto di un mero errore materiale emendabile, con il procedimento di correzione (che, peraltro, era stato necessario attivare due volte, per essere, anche in sede di correzione, il giudice di primo grado incorso in ulteriore errore) la indicazione dei mappali (OMISSIS), invece che (OMISSIS), poichè non trattavasi di una svista consistita in una fortuita divergenza fra il voluto e il manifestato, bensì di un vero e proprio difetto della sentenza, che neppure nella parte motiva aveva esattamente individuato il lotto, vizio che si sarebbe potuto emendare solo con l’impugnazione;

considerato che la censura è inammissibile per il concorrere di due argomenti, ognuno dei quali è idoneo a sostenere l’assunto:

a) la sentenza impugnata, a pag. 3, ultimo periodo, afferma che la prospettazione degli appellanti era “irrilevante non potendosi in questa sede farsi valere eventuali vizi del procedimento di correzione di errore materiale e dovendo la Corte giudicare sulla fondatezza dell’appello con riguardo alla sentenza cosi come risultante a seguito del provvedimento di correzione dell’errore materiale”, e una tale autonoma ratio decidendi non risulta essere stata precipuamente criticata;

b) come riferito dallo stesso ricorso il Tribunale, dopo una prima correzione, ne dispose una seconda, per essere incorso con la prima in un ulteriore errore, ma non consta che la F. e l’ A. abbiano appellato la decisione siccome risultante da questa seconda correzione, pur in pendenza d’impugnazione, stante che competente per la correzione è esclusivamente il giudice a quo (l’art. 287 c.p.c., dopo la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte Cost. n. 335/04, deve leggersi nel senso che le sentenza, anche nel caso in cui sia state appellata, deve essere corretta sempre dallo stesso giudice che l’ha emessa);

ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1353,1383,1456 e 2932 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che:

– constava dai documenti in atti che i lavori erano stati completati in ritardo, il 28/9/2007;

– non era vero che i ricorrenti avessero rinunziato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, difatti, se la sentenza avesse vagliato i documenti prodotti avrebbe dovuto rilevare che le concesse proroghe per il termine di consegna tenevano salva la predetta clausola, oltre a prevedere il pagamento di una penale giornaliera per il ritardo;

– la sentenza aveva tratto il proprio erroneo convincimento solo da tre missive, nelle quali non era stato ribadita espressamente la salvaguardia della clausola in parola;

considerato che la doglianza deve essere disattesa, risolvendosi in una richiesta di riesame d’incensurabili valutazioni di merito, invero:

– la sentenza d’appello ha, con plausibile ragionamento, condiviso l’opinione di quello di primo grado, così giungendo ad affermare, sulla base della corrispondenza intercorsa e delle condotte tenute, che le ricorrenti avevano rinunziato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, senza che una tale rinunzia fosse stata subordinata a qualunque adempimento “che non fosse strettamente legato alle formalità burocratiche di trasferimento”;

– le ricorrenti avversano la motivazione della Corte di Milano affidandosi ad una diversa interpretazione dei documenti prodotti in giudizio, la verifica del cui fondamento implicherebbe l’assunzione da parte di questa Corte di un inammissibile sindacato di merito;

– l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede, non è sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), apprezzamento che, per contro, la Corte locale ha, come si è visto, effettuato;

– il vizio di omessa decisione, alla luce di quanto si è detto, è palesemente insussistente, stante che le ricorrenti insorgono avverso la decisione a loro non gradita;

– la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

ritenuto che con il terzo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 1382,1383 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto:

– il Tribunale aveva considerato la clausola penale abbandonata per il fatto che la stessa non risultava essere stata riportata nella successiva scrittura del 18/1/2007, tanto che nella liberatoria del 28/9/2007 “le parti avevano consapevolmente cancellato ogni riferimento all’entità dei ritardi nei lavori”; la Corte d’appello, secondo la prospettazione impugnatoria, aveva “omesso completamente di pronunciarsi in punto di pagamento della penale”;

– con l’espressione “viene concordemente stabilito di riconoscere piena validità al contratto di appalto di cui alle premesse ritenendo valide le sue statuizioni con eccezione per i tempi di consegna che vengono stabiliti per stato di avanzamento lavori come segue…”, inserita nell’integrazione contrattuale del 18/1/2007, i ricorrenti non avevano inteso rinunciare alla penale, poichè l’art. 11 del capitolato d’appalto non aveva subito modifiche e lo stesso fissava in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal rilascio della concessione edilizia, il termine dei lavori e in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, la penale dovuta;

considerato che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi osservare che:

– anche in questo caso la sentenza ha preso in considerazione la pretesa (nella specie, diritto al pagamento della penale per il ritardo) e l’ha rigettata (nel quarto foglio la Corte locale, dopo aver ricordato che gli appellanti sostenevano che la loro disponibilità alla stipula dell’atto era tacitamente subordinata al pagamento della penale, come sopra si è riportato, esclude che fosse da reputare sussistente la subordinazione “a un qualunque adempimento… che non fosse strettamente legato alle formalità burocratiche di trasferimento”);

– anche in questo caso le critiche, lungi dal prospettare una errata interpretazione della norma o una violazione della stessa, mirano ad una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quanto accertato dal giudice del merito;

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831), condizioni tutte che qui non emergono;

ritenuto che con il quarto motivo si allega violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la decisione di primo grado era stata impugnata per non aver compensato le spese di lite e, comunque, per il quantum delle medesime, che non avrebbe potuto discostarsi dal minimo tabellare per le causa di valore indeterminabile, ma sul punto la Corte d’appello non aveva statuito;

considerato che la doglianza è inammissibile sulla base di quanto segue:

– in continuità con la pronuncia S.U. n. 17931 del 24/7/2013, si è avuto modo, anche assai di recente, di chiarire che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. 2, n. 10862, 7/5/2018, Rv. 648018; conf., ex multis, Sez. 1, n. 24553/2013);

– nel caso di specie, poichè il vizio prospettato risulta quello di omessa decisione (art. 112, c.p.c.), sarebbe stato necessario denunziare la nullità della sentenza, di conseguenza, pur superabile l’erronea indicazione di violazione di legge, la spuria evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e l’incongruo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la censura, invece che prospettare la nullità processuale risulta impropriamente diretta a denunziare violazione di legge;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate; può invece considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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