Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22344 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14454/2015 proposto da:

B.V.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE TRIVELLINI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARI BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto Medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, emesso e depositato il

28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato RAFFAELE per la ricorrente, che si riporta ai motivi

del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI, che il controricorrente, che si

riporta i motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con ricorso dell’1/3/2013, B.V.R., presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della condizione di invalida civile ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. Il c.t.u. officiato accertava la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto. La pronuncia era completata da un dispositivo di condanna dell’I.N.P.S. a pagare, in favore dell’avv. Anna Lucia Celentano, dichiaratosi anticipatario, le spese delle procedura, spese che, tuttavia, non risultavano quantificare ed indicate in decreto. Con successiva ordinanza del 9/4/2015, il Tribunale respingeva la richiesta di correzione di errore materiale avanzata dalla ricorrente.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., B.V.R. impugna il decreto emesso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con i motivi la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, nonchè della L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 3 e art. 13, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014, art. 1, art. 2,comma 2, art. 4, comma 1, art. 5, comma 1, art. 28, comma 1 e art. 29 e delle relative tariffe forensi. Lamenta che la Corte territoriale, a fronte di una consulenza totalmente favorevole alla parte istante, pur avendo condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle spese, abbia omesso di quantificare le stesse in applicazione dei criteri e parametri legislativamente previsti.

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove stabilisce sulle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

Si premette che, come da questa Corte già affermato, la sentenza che pur abbia correttamente statuito sulle spese nella parte motiva, conformemente al principio della soccombenza, non contenga poi la liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice – cfr. Cass. 7 ottobre 2014, n. 21109; Cass. 29 luglio 2014, n. 17221; Cass. 11 gennaio 2006, n. 255 -.

Il medesimo principio va applicato nel caso del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., per il quale, la pronuncia sulle spese è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo (e deve sempre coordinarsi con i criteri di cui agli artt. 91 c.p.c. e segg., in primis con il principio della soccombenza).

Nell’ipotesi in esame, si rileva dal decreto la pronuncia di condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in favore dell’avv. Anna Lucia Celentano, dichiaratosi anticipatario, delle spese delle procedura, spese che tuttavia non sono state liquidate.

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione, in parte qua, del decreto di omologa; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5. Valuterà il Collegio se la causa possa essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.”.

2 – Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (ovviamente adesiva).

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e il decreto di omologa impugnato cassato in parte qua; considerato che per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato (Cass. 13 settembre 2013, n. 21045), condizione, questa, insussistente nel caso di specie, va disposto il rinvio al Tribunale di Foggia che, in diversa composizione, procederà alla determinazione e quantificazione delle spese del procedimento per a.t.p. e provvederà anche su quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto di omologa impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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