Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22343 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16618-2019 proposto da:

PRO EDIL COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612,

presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLA IANNARONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOC. (OMISSIS) SAS, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDOARDO VOLINO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4157/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositato il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il curatore del Fallimento della s.a.s. (OMISSIS) ha chiesto al giudice delegato di emettere, ex art. 587 c.p.c. e art. 177 disp. att. c.p.c., decreto di condanna nei confronti della s.r.l. Pro Edil Costruzioni per il pagamento di una somma di denaro, pari alla differenza tra il prezzo dell’aggiudicazione in favore di quest’ultima società e il minor prezzo del successivo incanto a favore di altro soggetto.

A base della richiesta ha esposto che, nel corso del 2006, la Pro Edil si era aggiudicata l’incanto relativo a un capannone di proprietà della fallita, rendendosi tuttavia inadempiente al pagamento del relativo prezzo, così che era stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione; e che, nel corso del 2017, il capannone era stato poi aggiudicato ad altro soggetto a seguito di una successiva vendita, peraltro conclusa per un prezzo sensibilmente inferiore.

2.- Il giudice delegato ha emesso il richiesto decreto, condannando la Pro Edil al pagamento di una somma pari alla differenza tra i due prezzi.

3.- La società condannata ha proposto reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26, avanti al Tribunale di Avelino. Con decreto del 26 marzo 2019 questo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha rideterminato in minus l’importo della somma dovuta, per il resto confermando il provvedimento del giudice delegato.

4.1.- Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla società reclamante.

“Il tenore letterale dell’art. 587 c.p.c., comma 2” – si è detto – “espressamente subordina l’applicazione di tale norma all’eventualità che il prezzo del nuovo incanto sia inferiore a quello dell’incanto precedente”; “tale condizione può avverarsi” – si è aggiunto – “solo nel momento in cui l’aggiudicazione diventi definitiva: ne consegue che solo dalla data di quest’ultima, risalente al 2/2/2017, decorreva il termine per l’esercizio del diritto di credito, ex art. 2935 c.c. Pertanto, nessuna prescrizione si è verificata”.

4.2.- In prosieguo, il Tribunale ha ritenuto che “in merito al denunciato concorso colposo della curatela nessuna negligenza può imputarsi alla stessa, che, nel tempo, ha effettuato diversi tentativi di vendita, andati deserti.

5.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. Pro Edil ha presentato ricorso per cassazione, basato su due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

Il resistente ha anche depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

6.- La controversia è stata chiamata all’adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile – 1 del 30 settembre 2020.

Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio 2021, n. 679 il Collegio ha stabilito di rinviare la controversia a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2935 c.c., ex art. 111 Cost., comma 7, assumendo che il Tribunale irpino ha errato nel respingere l’eccezione di prescrizione a suo tempo sollevata dall’attuale ricorrente.

7.1.- A sostegno dell’assunto così formulato, si sostiene, prima di tutto, che la “prescrizione va concepita come un modo di liberazione della controparte del titolare del diritto” ossia come istituto a tutela dell'”interesse del debitore a liberarsi dall’obbligo”.

Da questo rilievo “e’ agevole inferire” – così afferma il ricorrente – che la Pro Edil, in “mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della procedura sin dal 2006 (il primo atto interruttivo è datato 4.5.2018), ha riposto legittimo affidamento sull’estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto della curatela con riferimento all’asta del 2006”; così impone, del resto, pure il principio della “certezza delle situazioni giuridiche”.

7.2.- In punto di compiuta prescrizione si sostiene, altresì, che di fronte al disposto dell’art. 2935 c.c. occorre distinguere tra impossibilità legale di fare valere un diritto e impossibilità solo materiale di farlo valere. La prima impedisce il correre della prescrizione; così non fa, invece, Ila seconda.

Posta questa distinzione, il motivo prosegue asserendo che l’impossibilità di quantificare esattamente il credito prima della definitiva aggiudicazione del 2017 costituisce solo un’impossibilità di fatto a esercitare il credito, non già un’impossibilità giuridica: “l’impedimento di fatto all’esercizio del diritto ben poteva prevedibilrnente essere eliminato mediante l’indizione – a iniziativa del’curatore – in tempi più ravvicinati di nuove gare e, quindi, con la successiva proposizione della domanda di condanna ex art. 587 c.p.c., comma 2”.

8.- Il motivo non è fondato.

9.- Assumendo a propri presupposti di applicazione l’inadempimento dell’aggiudicatario all’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, come pure l’avvenuta dichiarazione di sua decadenza e la positiva effettuazione di un nuovo incanto, la norma dell’art. 587 c.p.c., comma 2, dispone che “se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, è inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.

Il dettato normativo della disposizione risulta affatto univoco, dunque. Tale da scoraggiare, anzi, ogni affidamento che si pretenda diverso.

Il diritto nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente si conforma, e diventa esigibile, solo in esito alla positiva esecuzione del nuovo incanto e secondo la misura che occorre per raggiungere – in una con le somme ricavate dalla nuova aggiudicazione e con quelle della cauzione a suo tempo versata dall’aggiudicatario poi resosi inadempiente – il prezzo che era stato spuntato nel contesto della procedura di aggiudicazione nel concreto rimasta insoluta.

Anche il testo dell’art. 177, disp. att. c.p.c., comma 1, (“l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale risulta avvenuta la vendita”) risulta, del resto, pienamente in linea con la detta impostazione.

Ne segue che, ai sensi della norma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto al versamento della differenza del prezzo, di cui ci si occupa, comincia a correre solo dal tempo di positiva esecuzione del nuovo incanto.

10.- A conforto ulteriore dell’argomento basato sull’interpretazione della lettera del testo di legge, può essere opportuno osservare, altresì, che l’insieme normativo composto dall’art. 587 c.p.c. e art. 177 disp. att. c.p.c. dà propriamente vita a un’ipotesi di responsabilità patrimoniale conseguente alla previsione di un peculiare “obbligo di garanzia del risultato”: quale obbligo inteso, per l’appunto, al risultato dell’effettivo conseguimento della somma, di cui al prezzo dell’aggiudicazione poi rimesta ineseguita, e dalla legge posto in capo all’aggiudicatario inadempiente (su questa categoria di obblighi di risultato, connotati per il loro “operare per il solo fatto oggettivo”, v. di recente Cass., 16 ottobre 2020, n. 22429).

In quanto tale, la posizione di una simile responsabilità si manifesta propriamente intesa, sotto il profilo dello scopo perseguito, a presidiare la serietà – ed effettività – delle offerte che vengano via via formulate in sede di incanto. Con una prescrizione che, a ben vedere, si traduce nell’addossare sull’aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene, di cui alla vendita ineseguita, venga a subire deprezzamenti di valore nel mercato di riferimento a seguito del procedere del tempo, sin tanto che si riesca ad addivenire a una nuova – e positiva aggiudicazione.

Non appare discutibile, di conseguenza, la coerenza di una simile scelta normativa con la constatazione oggettiva che il minor valore realizzato dal creditore che agisce in via di esecuzione, o dal fallimento del debitore esecutato, dipende propriamente dal fatto che la prima aggiudicazione non ha avuto esecuzione per effetto dell’inadempimento del relativo aggiudicatario.

11.- Col secondo motivo, il ricorrente afferma la violazione delle norme della L. Fall., art. 107 e art. 1227 c.c., ex art. 111 Cost., comma 7, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.

11.1.- Nello svolgimento dei suoi contenuti, il motivo sostiene che “il giudice non ha adeguatamente considerato la perdurante e ripetuta inerzia del curatore che ha indetto la seconda asta (quella successiva alla decadenza dell’aggiudicatario) dopo ben 5 anni (l’indizione della seconda asta è del 27.10.201); poi ha atteso altri tre anni per indire la terza asta (del 12.12.2013); e quindi altri quattro anni, quanto ha indetto l’ultima asta, con la quale è stata effettuata l’aggiudicazione (del 2.2.2017)”.

11.2.- Dalla documentazione “inerente alle offerte di acquisto relative all’asta 15.6.2006 unitamente al verbale integrale dell’asta del 15.6.2006 emerge” – si soggiunge in via ulteriore – “che unitamente all’aggiudicatario altro partecipante alla gara aveva offerto un prezzo d’acquisto di poco inferiore a quello di aggiudicazione. E’ evidente, pertanto, che l’indizione di una nuova e successiva gara in tempi brevi (e non dopo cinque anni) avrebbe sensibilmente ridotto la differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e quello per il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta”.

12.- Il motivo non merita di essere accolto.

In proposito, si deve osservare, in primo luogo, come il motivo – nel lamentare la violazione della norma della L. Fall., art. 107 – non illustri in alcun modo le ragioni per cui tale disposizione potrebbe venire in applicazione nei riguardi della presente controversia. Sotto questo profilo, perciò, il motivo si manifesta non rispettoso delle prescrizioni fissate nell’art. 366 c.p.c..

Il motivo dà poi per scontata – si deve osservare in secondo luogo – l’applicabilità alla fattispecie in esame della norma dell’art. 1227 c.c.. Lo stesso non svolge, tuttavia, alcuna ragione a supporto di questa sua opzione, neppure precisando, d’altra parte, se intenda fare riferimento all’ipotesi normativa contemplata nel comma 1 di tale disposizione o a quella, invece, di cui al comma 2.

Tuttavia, l’affermazione dell’applicabilità della norma dell’art. 1227 c.c. avrebbe di sicuro bisogno – tanto con riguardo all’ipotesi di cui al comma 1, quanto con riferimento a quella di cui al comma 2 – di ragioni e rilievi forti a supporto. Sia a motivo della ragguardevole peculiarità che intride la disciplina dettata nelle norme dell’art. 587 c.p.c., comma 2, e art. 177 disp. att. c.p.c., comma 1. Sia pure, e non meno, per la più specifica circostanza che la disciplina così predisposta viene a delineare una forma di responsabilità patrimoniale da “garanzia di permanenza” del prezzo della aggiudicazione rimasta inadempiuta (cfr. sopra, nell’ambito del n. 10).

13.- Ciò posto, appare ancora opportuno segnalare, per la maggior completezza dell’esposizione, che le ipotesi normative, che sono contemplate nell’ambito della disposizione dell’art. 1227 c.c., comportano entrambe una “riduzione” del risarcimento dovuto dal danneggiante. Il che fa emergere un’ulteriore, e distinta, ragione di inammissibilità del presente motivo di ricorso (che prescinde, in sé, da quella indicata nel terzo capoverso del n. 12): posto che il ricorrente non ha indicato gli atti e i termini in cui avrebbe sollevato la relativa eccezione nel contesto del giudizio del merito.

Le ragioni sin qui esposte indicano, inoltre, come non potrebbe in ogni caso essere ritenuto decisivo ‘l’omesso esame di fatto, che il motivo viene pure a lamentare (in punto di sussistenza di un’offerta di compera del capannone di misura prossima a quella posta in essere dall’aggiudicatario resosi poi inadempiente: cfr. sopra, n. 11.2.).

Peraltro, è da notare pure che i contorni del fatto – del cui esame si lamenta l’omissione – sono espressi dal motivo in questione solo in termini approssimativi, se non proprio generici: così, ad esempio, non vengono neppure riportate le somme rispettivamente offerte.

14.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA