Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22343 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8162/2015 proposto da:

P.E., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENETRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO E MAURO RICCI, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5081/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 28/5/2014 e depositata l’8/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI, per il controricorrente, che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

” P.E. conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Roma per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di accompagnamento. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconosceva la prestazione a far data dal (OMISSIS) e condannava l’I.N.P.S. al pagamento dei relativi ratei nonchè alla refusione delle spese processuali (spese liquidate in complessivi Euro 1.500,00). Avverso tale decisione proponeva impugnazione la P. (in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado). La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, liquidava le spese di primo grado in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 800,00 per diritti e Euro 880,00 per onorari. Compensava tra le parti le spese del secondo grado. Riteneva la Corte territoriale che non fosse da riconoscere la voce dei diritti relativi a corrispondenza informativa con il cliente, in quanto indimostrata e che la non imputabilità all’I.N.P.S. della errata liquidazione delle spese da parte del Tribunale giustificasse la compensazione delle spese del giudizio di appello.

Propone ricorso per cassazione P.E. affidato a due motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della voce n. 22 Tab. B Diritti allegata alla Tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, dell’art. 1 della Tariffa medesima, dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.. Censura la decisione per avere ritenuto non dovuti i diritti relativi alla voce corrispondenza informativa con il cliente, relativi ad una prestazione che doveva ritenersi avvenuta in ragione di una presunzione iuris tantum.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese del grado di appello. Evidenzia che tale compensazione non è sorretta da gravi ed eccezionali ragioni ed, è assolutamente incoerente con il complessivo esito del giudizio; rileva che non sussistevano ragioni per non applicare l’ordinario criterio della soccombenza.

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.

Come da questa Corte già affermato, risulta fondata la doglianza relativa alla erronea esclusione della voce corrispondenza informativa con il cliente. I diritti relativi a tale voce (nella specie per un importo di Euro 77,00 stante lo scaglione di riferimento) risultano, infatti, dovuti in coerenza con l’orientamento di questa Corte – cfr. Cass. 17 ottobre 2007, n. 21841; Cass. 18 settembre 2012, n. 15656; Cass. 11 aprile 2014, n. 8517 – secondo il quale: “In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente – cui si ricollega la riconoscibilità del relativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella 13 allegata alla tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (ora voce 21 Tab. B Diritti allegata alla Tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004) – nel corso del procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della peculiare natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova; l’attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell’effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti”.

Quanto al secondo rilievo, va osservato che il giudizio è stato instaurato con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma il 27/10/2010 e, dunque, opera la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che – per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore -, intervenendo nuovamente dell’art. 92 c.p.c., comma 2, dopo la novella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), già applicabile ai procedimenti instaurati a far data dal 1 marzo 2006 (art. 2, comma 4, della medesima legge, come mod. dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. con mod. nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), ha previsto che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi cd eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”.

Alla norma è stata apportata successivamente una nuova modifica di tenore ulteriormente restrittivo – dal D.L. 1 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, nel senso che la compensazione è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca “ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie, ossia la versione introdotta dalla L. giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, consente, come detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. La locuzione gravi ed eccezionali ragioni è stata ricondotta – nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte – nell’alveo delle norme elastiche, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572).

Nel caso in esame la disposta compensazione sulle spese, in assenza di una soccombenza reciproca, poteva essere disposta soltanto per gravi ed eccezionali ragioni: tra le quali, pur nell’ambito di una nozione ancora necessariamente elastica, non può, intuitivamente, comprendersi la non imputabilità all’I.N.P.S. dell’erronea liquidazione delle spesè. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto da questa Corte già affermato: “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla natura dell’impugnazione, o alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” – Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083 -; “L’art. 92 c.p.c., comma 2 (come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorchè concorrano gravi ed eccezionali ragioni, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed alla esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell’art. 91 c.p.c.” – Cass. 1 giugno 2015, n. 11301.

Si aggiunga che, come pure è stato da questa Corte già precisato, “colui che attivamente o passivamente si espone all’esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dall’attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo” – così Cass. 19 aprile 2006, n. 9049; in senso conforme Cass. 26 febbraio 2007, n. 4386; Cass. 11 aprile 2013, n. 8886 -).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5. Valuterà il Collegio se la causa possa essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c..

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in parte qua; considerato che per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato (Cass. 13 settembre 2013, n. 21045), condizione, questa, insussistente nel caso di specie, va disposto il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA