Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22342 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22868-2009 proposto da:

I.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

07/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Venezia, depositato in data 7.2.09, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni nove, mesi undici, di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e liquidata la somma di Euro 4960,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa anni nove e mesi undici, ha poi liquidato per tale periodo Euro 4960,00 pari a 500 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

Il motivo vanno pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 9100,00 in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 9100,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 950,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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