Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22342 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 15/10/2020), n.22342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17209/2016 R.G. proposto da:

ENIPOWER S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dal prof. Avv. Maurizio Logozzo e dall’Avv.

Rocco Agostino, elettivamente domiciliata in Roma nello studio di

quest’ultimo, in via delle Milizie n. 34;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 231, depositata il 29 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. Roberto Palasciano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La CTP di Ravenna, in accoglimento del ricorso di Enipower s.p.a., annullò l’atto di irrogazione sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 1, notificato alla società dall’Agenzia delle Dogane per l’omesso versamento della maggior imposta erariale di consumo accertata a suo carico per l’anno 2003, rilevando che si trattava di sanzione incompatibile con quella, più grave ed assorbente, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1, lett. c), (TUA), anch’essa irrogata alla ricorrente per aver parzialmente evaso il tributo, fruendo illegittimamente dell’esenzione di cui al D.Lgs. medesimo, art. 52, comma 2 lett., o-bis.

La decisione, appellata dalla soccombente, è stata riformata dalla CTR dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Bologna, che, con sentenza del 29.1.2016, ha ritenuto che le sanzioni fossero state correttamente irrogate in presenza di due violazioni distinte, anche sotto il profilo giuridico, l’una relativa alla omessa dichiarazione dei consumi e l’altra al mancato pagamento dell’imposta.

Enipower propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo mezzo Enipower lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e il difetto assoluto di motivazione della sentenza, per aver la CTR omesso di pronunciare sui motivi del suo originario ricorso dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, od avere, in alternativa, omesso totalmente di illustrare le ragioni del loro rigetto.

Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, contestando che vi sia compatibilità fra la sanzione per omesso versamento dell’imposta sul consumo e quella per infedele compilazione della relativa dichiarazione.

In applicazione del principio della ragione più liquida, merita esame prioritario il terzo motivo di ricorso, che è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei primi due motivi.

Il TUA, art. 59, dispone, tra l’altro, che: “1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa: n.d.r.) di cui all’art. 53, che: (omissis)… c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all’art. 55, commi 1 e 3, non tengono, o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’art. 55, comma 9, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’art. 58, commi 3 e 4; d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’art. 53, commi 4 e 5…”.

Il D.Lgs. n. 471 del 1997, dispone, dal suo canto, che: “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo, rilevati in sede di controllo annuale della dichiarazione, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile (omissis).

Le norme sono dunque volte a sanzionare due ben distinti comportamenti di tipo omissivo posti in essere dal contribuente.

In particolare, la prima sanziona il soggetto che evade, in tutto o in parte, l’imposta, presentando una dichiarazione infedele, con la quale attesta di aver consumato meno energia di quella di cui ha in concreto usufruito o, come nella specie, di aver diritto ad un’esenzione di cui non può invece avvalersi; la seconda sanziona invece colui che non esegue, in tutto o in parte, entro le prescritte scadenze, i versamenti dell’imposta dichiarata come dovuta (o che avrebbe dichiarato come dovuta se non fosse incorso in errori materiali o di calcolo).

Appare allora evidente che, una volta che sia stata accertata e contestata al contribuente l’evasione (o la tentata evasione) dell’imposta, determinata dalla sua infedele dichiarazione, e che gli sia stata pertanto irrogata la ben più grave sanzione di cui al TUA, art. 59, non residua più alcuno spazio per contestargli anche l’omesso pagamento dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, il quale postula che la dichiarazione del contribuente sia stata veritiera o, comunque, affetta da meri, involontari, errori materiali o di calcolo e che dunque l’evasione non vi sia stata (o non sia stata tentata).

In altri termini, la sanzione di cui al cit. art. 13, comma 1, non può essere riferita all’ipotesi di imposte non dichiarate e quindi, formalmente, non da versare. D’altronde, sul piano logico, la nozione di evasione implica, di per se stessa, l’omesso versamento dell’imposta, già represso con la più grave sanzione prevista qualora si sia in presenza, per l’appunto, di un caso di infedele dichiarazione e non di mero mancato o ritardato pagamento del tributo correttamente dichiarato come dovuto.

Va peraltro rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate, nell’appendice alle Istruzioni di compilazione del Modello Unico SC degli ultimi dieci anni dedicata alle sanzioni amministrative, ha evidenziato come la sanzione prevista dal richiamato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non si applichi nelle ipotesi di omessa od infedele dichiarazione.

All’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione per cui è causa.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’atto di irrogazione della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, notificatole; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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