Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22342 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8599-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE

CAMOZZI, 1, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BEVERINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2933/2016 del TRIBUNALE di MASSA,

depositato il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Giovanni M. ha presentato domanda di ammissione in via di privilegio artigiano nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione. Ha fondato la propria richiesta nell’avvenuta esecuzione di opere edili e impiantistiche titolate in contratti di subappalto stipulati con la società poi fallita.

Il giudice delegato ha ammesso il credito per una minor somma, sulla base di una nota di credito a suo tempo emessa dall’istante e di un controcredito a sua volta vantato dalla società poi fallita e portato in compensazione.

2.- M.G. ha proposto opposizione L. Fall. ex art. 98 s.s., avanti al Tribunale di Massa. Che la ha rigettata con decreto depositato in data 7 febbraio 2019.

3.- Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che l'”eccezione sollevata dal ricorrente, di tardività della costituzione in giudizio del Fallimento e di conseguente avvenuta decadenza della facoltà di allegare documenti alla memoria difensiva di costituzione appare infondata”. “Infatti, la tardività della costituzione in giudizio appare essere ascrivibile a caso fortuito (disguido tecnico del sistema informatico a causa del quale l’istanza, che il curatore aveva rivolto al GD di allora per ottenere l’autorizzazione a costituirsi in giudizio, non è tempestivamente pervenuta alla cancelleria e al GD di allora)”: “conseguentemente, nessuna decadenza si è verificata a carico del Fallimento”.

Nel merito – si è poi precisato – l'”esistenza e l’ammontare del controcredito eccepito in compensazione dal Fallimento emerge dalle fatture specificate a p. 3 della memoria difensiva di costituzione”: nella specie, queste “assumono efficacia di prove vere e proprie, poiché parte ricorrente non ha contestato la sussistenza e l’avvenuta esecuzione dei rapporti giuridici cui tali fatture si riferiscono, ma solo l’efficacia probatoria della fattura in quanto tale e, soprattutto, parte ricorrente ha accettato tali fatture”. “Risultano altresì provati” – si è pure riscontrato – “i pagamenti ricevuti dal signor M.”.

4.- Avverso questo provvedimento M.G. ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione.

5.- Il Fallimento non ha svolto attività difensiva nell’ambito del presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi del ricorso richiamano i vizi che qui di seguito vengono riferiti.

Primo motivo: “nullità del decreto impugnato ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 135 c.p.c., comma 4, per motivazione apparente. In subordine, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 153 e 116 c.p.c.”.

Secondo motivo: “nullità del decreto impugnato ex art. 360, n. 4 in relazione all’art. 135 c.p.c., comma 4 per motivazione apparente. In subordine, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2709 e 2710 c.c.”.

Terzo motivo: “nullità del decreto impugnato ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 135 c.p.c., comma 4 per motivazione apparente. In subordine, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 116 c.p.c.”.

7.- Col primo motivo, il ricorrente – richiamata la norma dell’art. 153 c.p.c. – assume in particolare che, “nel caso di specie, da un lato, il Fallimento opposto non ha in alcun modo provato il “disguido informatico” che avrebbe impedito al curatore di costituirsi tempestivamente; dall’altro lato, non è seriamente credibile che un disguido tecnico abbia impedito allo stesso curatore di adire la cancelleria (e il giudice delegato) per ben cinque mesi”.

8.- Il motivo è fondato, secondo i termini che si vengono qui in appresso a precisare.

9.- In via preliminare, appare opportuno rilevare che quello della rimessione in termini è istituto che, in ragione del suo essere attuazione dei “principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo” (cfr. Cass., 21 febbraio 2020, n. 4585), ben può trovare applicazione pure nell’ambito del procedimento di opposizione all’esclusione dal passivo fallimentare, di cui alla L. Fall., artt. 98 s.s. (per il correlato profilo della presentazione della domanda di insinuazione nel passivo provvedendo, invece, le articolate disposizioni dettate dalla L. Fall., art. 101).

10.- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte va adesso osservato – la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche.

La prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con “difficoltà” (cfr., di recente, Cass. Sezioni Unite, 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. Sezioni Unite, 4 dicembre 2020, n. 27773; Cass., 3 dicembre 2020, n. 277726; Cass., 12 maggio 2006, n. 11062).

L’altra condizione attiene alla c.d. “immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante: nella prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., oltre alla già citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 4135/2019, Cass., 11 novembre 2020, ove pure ampi rifermenti di precedenti ulteriori; Cass. agosto 2019, n. 21304).

11.- Nel caso qui concretamente in esame non risultano ricorrere né l’una, né l’altra delle condizioni sopra indicate.

Quanto al fatto dell’essersi verificato un “disguido tecnico nel sistema informatico”, lo stesso (al di là della genericità dell’evocazione così formulata, senza corredo di alcuna indicazione specifica) non risulta coniugabile con la nozione di “caso fortuito” ovvero di causa in sé stessa “non imputabile”: se non altro per l’oggettiva possibilità – e non difficile – di utilizzare altri mezzi, diversi da quello informatico, per sottoporre l’istanza di autorizzazione alla persona del giudice delegato.

Tanto meno potrebbe poi risultare giustificata, nella prospettiva della tempestività della reazione, una soluzione di continuità (tra l’invio della istanza di autorizzazione e il rilascio della medesima da parte del giudice delegato) protrattasi per cinque mesi (dei quali uno successivo alla data di fissazione della prima udienza collegiale).

12.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

13.- In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e cassato il decreto impugnato. Di conseguenza, la controversia va rinviata al Tribunale di Massa che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Massa che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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