Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22341 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22862-2009 proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

18/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Venezia, depositato in data 18.1.09, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni quattro, mesi uno, di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e liquidata la somma di Euro 2050,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa anni quattro e mesi uno, ha poi liquidato per tale periodo Euro 2100,00 pari a 500 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

Il motivo vanno pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 3400,00 in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 3400,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 750,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA