Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22341 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 31910/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del

24/10/2019 nel procedimento vertente tra S.E., da una

parte, e S.M., S.G., SC.GI.,

dall’altra, ed iscritto al n. 4929/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che chiede

alla Corte di cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale

di Parma in ordine al giudizio iscritto al n. 4929/2019 R.G., non

trattandosi di controversia regolata dal D.Lgs. n. 168 del 2003,

art. 3, comma 2, lett. b).

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d’impresa, con ordinanza del 24 ottobre 2019 ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, dopo essere stato investito della controversia dal Tribunale di Parma, a sua volta adito con la domanda di revocazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., di alcuni atti di donazione, dei quali alcuni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, proposta dal sig. S. nei confronti dei figli.

Ha ritenuto il giudice remittente che la causa petendi ed il petitum dell’azione intrapresa consistono nell’allegazione di atti di ingiuria, denigrazione ed aggressione da parte dei donatari e nella conseguente richiesta di revocazione per ingratitudine di svariati atti di liberalità, aventi ad oggetto esclusivamente somme di denaro, posti in essere dal donante nei confronti dei tre figli negli anni passati. La pretesa, pertanto, è del tutto estranea ad un rapporto societario.

Non si costituiscono le parti del giudizio.

Il P.G., nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza di regolamento d’ufficio è fondata.

Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l’art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816; ord. 22 ottobre 2015, n. 21547; ord. 18 aprile 2014, n. 9028; 18 febbraio 2014, n. 3845; 23 maggio 2012, n. 8189; 17 maggio 2007 n. 11415) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508), occorre dare seguito alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che esclude la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.

Invero, l’interpretazione pur lata della Disp. dell’art. 3 citato, offerta dalla Corte della nomofilachia (atteso l’intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d’impresa le controversie relative ai “rapporti societari”, con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali “o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (cfr. Cass., ord. 21 febbraio 2017, n. 4523; ord. 16 ottobre 2014, n. 21910) non può giungere ad includervi anche le controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda, petitum e causa petendi, atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano.

Come avviene, appunto, nel caso di specie, in cui l’azione proposta è quella di revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c.: onde il fondamento dell’azione e la pretesa avanzata restano confinate nell’ambito del contratto di donazione e delle evenienze che lo attingano, senza mai traslare verso le questioni (interne od esterne) alle società partecipate dai donatari, e le cui azioni siano state acquistate col denaro direttamente donato dal dante causa.

Tali controversie vanno senz’altro escluse dall’ambito di applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, atteso che – sulla base della lettera e della ratio della disposizione in esame – il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.

Onde anche una lettura estensiva della disposizione deve rispettare necessariamente i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell’indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali, e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.

Allorchè, viceversa, nessuna questione la controversia coinvolga, che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario – come proprio per la materia della revoca della donazione – l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario, atteso che la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 3 citato, e che ciò che rileva, ai fini della competenza del giudice sulla controversia, è appunto la causa negoziale, non certo opinata dai contraenti ma oggettivata nel negozio, nonchè prospettata nell’atto di citazione introduttivo, in una con le domande proposte.

In tal senso molte condivisibili decisioni (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31691, non massimata; Cass. 8 novembre 2018, n. 28537; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738).

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l’attore lamenti, ai sensi dell’art. 801 c.c., condotte foriere della caducazione del contratto per la violazione degli elementari obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino affatto estranee”.

L’ordinanza impugnata, nel richiedere il regolamento d’ufficio, si pone nel solco del principio enunciato, onde va accolta l’istanza medesima e dichiarata la competenza del Tribunale di Parma, cui vanno rimessi gli atti per il prosieguo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Parma, innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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