Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22341 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 03/11/2016), n.22341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19974-2015 R.G. proposto da:
L.V. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta
procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Paolo Cantelmo ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Mantegazza, n. 24,
presso lo studio del dottor Marco Gardin;
– ricorrente –
contro
F.M. – (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma, al
piazzale (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Silvio Valente la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria
ex art. 47 c.p.c., u.c.;
– resistente –
Avverso l’ordinanza del 30.4.2015 del tribunale di Roma assunta
nell’ambito del giudizio iscritto al n. 5378/1996 r.g.,
Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 maggio
2016 del Consigliere Dott. Abete Luigi;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per regolamento di competenza a questa Corte di legittimità L.V. ha dedotto che nell’ambito del procedimento pendente innanzi al tribunale di Roma ed iscritto al n. 5378/1996 R.G. il giudice unico ha dichiarato la propria competenza in relazione ad istanza formulata dall’avvocato Silvio Valente, “asseritamente e non meglio qualificato difensore costituito di F.M.” (così ricorso, pag,. 4);
che, segnatamente, il giudice unico ha adottato “all’udienza del 30.4.2015 il provvedimento a verbale, con cui ha invitato il Valente a depositare note illustrative relative a (…) istanza riferita presumibilmente all’art. 684 c.p.c. e (…) al provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo in danno di P.M.R. emesso il 23/4/2004 – 5/5/2004 dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, omettendo di formare il contraddittorio” (così ricorso, pag. 2);
che tale provvedimento, che dichiara la “competenza del Giudice Unico (…) è in stridente violazione della norma (…) che (…) attribuisce la competenza esclusiva del Tribunale di Roma in composizione collegiale in quanto giudice collegiale che ha emesso il provvedimento cautelare in data 05.05.2004” (così ricorso, pag. 3);
che del resto “è stato lo stesso Tribunale di Roma in composizione collegiale che nell’ordinanza del 23.4.2004 – 5.5.2004 ha affermato (…) esservi l’esclusiva competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale ad esaminare e delibare ogni vicenda inerente il provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo e anche quanto previsto dall’art. 684 c.p.c.” (così ricorso, pagg. 4 – 5).
Su tale scorta L.V. ha chiesto “annullare il provvedimento del Giudice Unico (…) nel giudizio 5378/1996 r.g. inserito nel verbale d’udienza del 30.4.2015 dichiarativo della propria competenza a esaminare e delibare la presunta istanza ex art. 684 c.p.c. e le vicende giudiziarie relative al provvedimento di sequestro del 23/4/2004 – 5-5-2004 adottato dal Tribunale di Roma in composizione collegiale in danno di P.M.R.” (così ricorso, pag. 6).
F.M. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..
Ha chiesto preliminarmente dichiararsi l’estinzione del giudizio iscritto al n. 5378/1996 R.G. con ordine al conservatore dei RR. II. di Lecce di cancellare il sequestro conservativo trascritto in data 19.5.2004 e l’ipoteca iscritta in data 24.3.2009; in subordine ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese anche in rapporto all’art. 96 c.p.c., comma 3.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
L’esperito ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
Si rimarca previamente che con l’ordinanza pronunciata all’udienza del 30.4.2015 ed inserita nel corpo del relativo verbale il giudice istruttore, nell’ambito del giudizio pendente innanzi al tribunale di Roma ed iscritto al n. 5378/1996 R.G., ha così provveduto: “rinvia all’udienza del 6/5/15 h. 11.00, manda alla Cancelleria di sollecitare l’avvocato Petese alla trasmissione urgente dell’atto con il quale comunica al suo assistito la dismissione del mandato.
Fa carico all’avvocato Valente di produrre per la prossima udienza nota esplicativa della richiesta di revoca”.
E’ ben evidente, dunque, che il giudice a quo, allo stato, non ha assunto alcun provvedimento che possa rivestir valenza in tema di competenza, nè, segnatamente, ha provveduto a norma dell’art. 684 c.p.c. in ordine all’istanza di revoca del sequestro conservativo che il tribunale di Roma ebbe ad autorizzare con provvedimento dei 23.4/5.5.2004.
Pertanto è da reputar senza dubbio alcuno inammissibile il regolamento di competenza in relazione ad un provvedimento con il quale il giudice ha semplicemente invitato la parte a produrre “nota esplicativa della richiesta di revoca” (ciò tanto più che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2014, n. 20449).
In ogni caso si rappresenta che è innegabilmente “cautelare” la materia in ordine alla quale il giudice a quo avrebbe – assume il ricorrente – dichiarato la propria competenza.
E, ben vero, questa Corte spiega che in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 29.7.2013, n. 18189).
Ciò, si badi, viepiù giacchè si è puntualizzato che l’istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all’art. 684 c.p.c., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dall’art. 669 bis c.p.c. e ss., alla relativa disciplina; sicchè l’ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell’originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietà e modificabilità necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non è impugnabile con il ricorso per regolamento (cfr. Cass. 21.5.1997, n. 4536).
E’ appena il caso di ribadire, da ultimo, in relazione alle richieste formulate dalla resistente in via preliminare nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., che in sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza (cfr. Cass. 28.3.2006, n. 7075).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2011, n. 21565, secondo cui nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, la soppressione nel secondo inciso dell’art. 91 c.p.c., comma 1 del riferimento alla sentenza regolatrice della competenza non ha eliminato il potere della Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza, di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, dovendosi escludere che detta soppressione debba essere intesa come “intentio legis” di rimettere la decisione sulle spese al giudice di merito davanti al quale, per effetto della decisione della Corte, il giudizio deve proseguire o essere riassunto, in quanto il riferimento alla sentenza, rimasto nell’art. 91 c.p.c., comma 1, è da interpretare nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia).
La liquidazione segue come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perchè si possa far luogo alla condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. (ord.) 11.2.2014, n. 3003, secondo cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicchè essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa).
Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 29.5.2015.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente, L.V., a rimborsare alla resistente, F.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016