Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22340 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22855-2009 proposto da:

G.B. (C.F. (OMISSIS)), B.V.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.B. e B.V. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Venezia, depositato in data 24.11.08, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata, pari ad anni tre, mesi cinque, di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e liquidata in favore di ciascuno la somma di Euro 1710,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Con i due motivi di ricorso i ricorrenti si dolgono sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa anni tre e mesi cinque, ha poi liquidato per tale periodo Euro 1710, pari a 500 Euro per anno discostandosi notevolmente dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

I motivi vanno pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con liquidazione del danno in complessivi Euro 2750,00 in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo. L’amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento della predetta somma in favore di ciascuno dei ricorrenti oltre alle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2750,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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