Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22340 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12742-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

8 SC.E, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STERI, rappresentato

e difeso, dall’avvocato SILVESTRO POLIZZI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 242/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S., assistito da professionisti diversi dall’odierno ricorrente, veniva convenuto in giudizio e condannato al risarcimento dei danni per un sinistro automobilistico. La sua domanda di manleva verso la compagnia di assicurazioni veniva rigettata con sentenza passata in giudicato, non essendo stati prodotti tempestivamente i documenti atti a comprovare l’esistenza di una copertura assicurativa. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11318 del 1996 che definiva il giudizio, così interveniva sul punto: “potrà essere fatta valere in altra sede la documentazione, che nella memoria difensiva i ricorrenti assumono di avere scoperto nelle more del giudizio di cassazione, e che, a loro dire, comproverebbe la copertura assicurativa della motrice”.

Il C. si rivolgeva quindi, nel 1997, all’avv. R.S.. Questi intraprendeva un giudizio volto a far accertare l’esistenza del rapporto assicurativo al momento del sinistro. La domanda veniva rigettata in quanto ritenuta inammissibile perchè coperta da giudicato. A quel punto, nel 2002, il C. promuoveva azione di responsabilità professionale nei confronti dell’avv. R., deducendo di avergli dato mandato per proporre un’azione di revocazione, e che invece questi aveva introdotto un diverso giudizio, e inoltre che il professionista non l’aveva portato a conoscenza di una proposta di transazione proveniente dalla CONSAP per il Fondo di garanzia vittime della strada.

L’avv. R. veniva condannato in primo grado al risarcimento dei danni, limitatamente al fatto di non aver portato a conoscenza del cliente l’esistenza di una proposta transattiva; il danno era liquidato in via equitativa in Euro 10.000,00.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello dell’avv. R. accogliendo l’appello incidentale del suo ex cliente, ravvisando la colpa professionale nel fatto di essere stato incaricato di proporre un’azione di revocazione e di aver invece introdotto, dopo aver ritenuto che non sussistessero i presupposti di accoglibilità di tale domanda, una diversa azione per la quale non aveva mandato, ovvero un’azione di accertamento (dell’esistenza del rapporto assicurativo) in relazione ad un rapporto ormai coperto da giudicato, la cui domanda era stata dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese per la parte da lui assistita. Inoltre, la sentenza di appello confermava la pronuncia di primo grado laddove lo aveva ritenuto responsabile del non aver portato a conoscenza il cliente della proposta transattiva pervenuta dalla Consap, che sarebbe stata idonea per il suo importo a tenerlo indenne dell’intero esborso affrontato. Per questo motivo, in accoglimento dell’appello incidentale del danneggiato, condannava l’avvocato a risarcire il cliente dell’intero pregiudizio in concreto subito, comprensivo delle spese del giudizio conclusosi con pronuncia di inammissibilità della domanda e dell’importo della transazione che non gli era stata data la possibilità di concludere, per un importo complessivo in sostanza corrispondente all’intera somma versata ai danneggiati a seguito dell’incidente stradale.

L’avv. R.S. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di C.S., per la cassazione della sentenza n. 242/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Catania l’11.2.2015.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La Procura Generale non ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria pervenuta per posta in data 3.5.2017, quindi inammissibile sia perchè solo gli atti introduttivi, e non anche le memorie, possono essere inviati per posta, sia perchè tardiva, in quanto qualora il ricorso sia stato avviato, come nella specie e previa comunicazione di apposito avviso in tal senso alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, l’art. 380 bis c.p.c., comma 1, prevede che il termine per depositare la memoria scada non oltre dieci giorni prima dell’adunanza stessa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ed in particolare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene che l’azione di responsabilità fosse stata introdotta nei suoi confronti per essere stato incaricato di promuovere l’azione di revocazione e aver invece introdotto un’altra causa. Addebita alla corte d’appello di essere andata altra petita, perchè, pur avendo riconosciuto che non c’erano possibilità di accoglimento dell’azione di revocazione, lo ha ritenuto responsabile di aver proposto la diversa azione verso la compagnia di assicurazioni senza chances di accoglimento, cioè ha valutato nel merito se l’attività professionale intrapresa potesse giungere a buon fine o no.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè la corte d’appello non gli avrebbe consentito di produrre, con la comparsa conclusionale, la sentenza di cassazione n. 11318 del 1996.

Con il terzo motivo, il R. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1965 e 2729 c.c. denunciando che la corte abbia mal interpretato la lettera proveniente dalla Consap – che il ricorrente non riproduce – sia quanto all’attribuirle una precisa volontà transattiva, sia quanto ai limiti del massimale ivi indicati.

Infine, con il quarto motivo, l’avvocato ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 11756, 1218,1223,1226,2697,2043 e 2059 c.c.. Attacca il punto della motivazione in cui la corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale del cliente, ha sostituito alla liquidazione equitativa del danno compiuta dal giudice di primo grado una quantificazione precisa del danno, addebitando all’avvocato l’onere di risarcire il cliente dell’intero importo che questi era stato a suo tempo condannato a versare al danneggiato per l’incidente stradale. La corte d’appello pone in rapporto di causalità il fatto che l’avvocato non abbia comunicato al cliente la proposta transattiva formulata dalla compagnia di assicurazioni con un danno conseguenza pari alla perdita della concreta possibilità di recuperare l’intera somma a suo tempo pagata. Sostiene il ricorrente che, al contrario, non sussistesse affatto nè la certezza di concludere la transazione, nè tanto meno la certezza di percepire, attraverso di essa, il reintegro dell’intera somma pagata al veicolo danneggiato.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. Tutti i motivi mancano della necessaria specificità: in riferimento ai primi due, il ricorrente non riproduce il contenuto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti, nè richiama con sufficiente precisione gli atti nei quali esse erano contenute.

Inoltre, il ricorrente non precisa, con sufficiente chiarezza, se avesse già allegato il contenuto della sentenza di legittimità che in appello non è stato ammesso a produrre, introducendolo in tal modo nel processo come fatto allegato (sentenza che sostiene lo legittimasse e addirittura lo invitasse a proporre autonoma azione di accertamento della sussistenza della copertura assicurativa).

Con gli ultimi due motivi di ricorso si vuole indurre la Corte ad un nuovo apprezzamento dei fatti, ovvero alla interpretazione diretta della proposta transattiva, attività che di per sè non fa parte dell’oggetto del giudizio di legittimità.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non riproduce neppure il contenuto esatto del documento della cui errata interpretazione si duole, nè indica con precisione quando sia stato prodotto e dove sia reperibile nel fascicolo di parte, in totale violazione anche del profilo dell’autosufficienza del ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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