Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22340 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 06/09/2019), n.22340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3241 – 2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

C.L., – c.f. (OMISSIS) – CA.AL. – c.f. (OMISSIS) –

P.F. – c.f. (OMISSIS) – I.A. – c.f. (OMISSIS)

– IE.VI. – c.f. (OMISSIS) – D.D.A. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Vladier, n. 43, presso

lo studio dell’avvocato Egidio Lizza che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Guido Principe li rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e

P.A., F.G.;

– intimati –

avverso il decreto n. 7095 dei 15.5/1.8.2017 della corte d’appello di

Roma, udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’8 marzo 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex L. n. 89 del 2001 alla corte d’appello di Roma depositato in data 18.6.2012 C.L., + ALTRI OMESSI si dolevano per l’eccessiva durata del fallimento di F.P. – alle cui dipendenze avevano lavorato – fallimento dichiarato dal tribunale di Benevento con sentenza n. 25/1995 ed al cui passivo – dichiarato esecutivo in data 11.7.1995 – erano stati ammessi, ciascuno, per la somma di lire 25.651.611, di cui lire 21.548.847 a titolo di t.f.r..

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo da determinarsi – per ciascuno – in Euro 18.000,00 ovvero – in subordine – nella diversa somma ritenuta di giustizia; con il favore delle spese di lite.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 7095 dei 15.5/1.8.2017 la corte d’appello di Roma accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 5.000,00, con gli interessi legali a far data dal di della decisione.

Evidenziava la corte che alla data – 18.6.2012 – di deposito del ricorso ex lege n. 89/2001 la procedura fallimentare – ancora aperta – aveva avuto una durata complessiva di diciassette anni e quindi – attesa la durata ragionevole di sette anni – una durata irragionevole di dieci anni.

Evidenziava altresì che alla stregua della documentazione agli atti non si aveva riscontro dell’integrale ristoro delle pretese creditorie dei ricorrenti, nonostante l’intervento del Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S..

Evidenziava infine che l’equo indennizzo poteva congruamente determinarsi nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di irragionevole durata.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

C.L., + ALTRI OMESSI hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

P.A. e F.G. non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omessa o apparente motivazione in relazione all’art. 111 Cost., comma 2.

Deduce che la corte di merito per nulla ha tenuto conto, ai fini della determinazione della durata ragionevole, del contenzioso che ha opposto il curatore del fallimento al Comune di Benevento, contenzioso che ha inevitabilmente dilatato i tempi della procedura concorsuale; che a nulla rileva che la procedura avrebbe potuto transigere il contenzioso con l’ente comunale.

Deduce che la corte di merito, ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo, nulla ha riferito in ordine all’ammontare ed alla realizzabilità in sede concorsuale dei crediti residui dei ricorrenti all’esito del pagamento del Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale non ha tenuto conto dei limitati margini di realizzo dei residui crediti dei ricorrenti, margini limitati che ben avrebbero giustificato la determinazione in misura minore dell’indennizzo.

Deduce segnatamente che i ricorrenti sono rimasti estranei al piano parziale di riparto del 2007 e che nel successivo corso della procedura non sono sopravvenute ulteriori attività.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Del tutto ingiustificata è la denunzia (cfr. ricorso, pag. 18 e pag. 24) di motivazione apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Invero si è in precedenza dato conto – limitatamente ai passaggi essenziali – dell’impianto motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, sicchè la corte di Roma ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Al contempo l’iter motivazionale che sorregge il decreto impugnato risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Con riferimento, dapprima, al profilo della correttezza giuridica la statuizione della corte romana è appieno aderente agli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero all’insegnamento per cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, L. n. 89 del 2001, ex art. 2,2 comma 2, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni (cfr. Cass. (ord.) 12.10.2017, n. 23982; Cass. 28.5.2012, n. 8468).

Ovvero all’insegnamento per cui, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cfr. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696).

Non riveste perciò precipua valenza la “sussistenza di un procedimento giurisdizionale esterno alla procedura ed in cui la procedura era parte in causa” (così ricorso, pag. 17).

Nè può assumersi tout court che la “liquidazione dello indennizzo secondo il moltiplicatore di Euro 500,00 per anno di ritardo sia (…) frutto (…) di astratto automatismo” (così ricorso, pag. 21).

Con riferimento, dipoi, al profilo della congruenza logico – formale della motivazione nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – tra le quali non è annoverabile l’insufficienza della motivazione – si scorge nelle motivazioni dell’impugnato decreto.

Si badi che la corte d’appello ha ancorato la quantificazione dell’indennizzo, tra l’altro, alla natura dei crediti – nascenti da rapporti di lavoro subordinato – de quibus (cfr. decreto, pag. 4), crediti che evidentemente fruiscono del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis c.c. ante primo grado (art. 2777 c.c., comma 2) con collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776 c.c.).

Evidentemente, al cospetto di tal ultimi rilievi non hanno precipua valenza e la prospettazione del ricorrente “circa il limitato grado di realizzo dei crediti in via residuale vantati dai ricorrenti” (così ricorso, pag. 25) e la prospettazione correlata tout court all’asserita “assenza di sopravvenienze attive nello ulteriore decorso della procedura” (così ricorso, pag. 27).

Il Ministero della Giustizia, giacchè soccombente, va condannato a rimborsare ai difensori dei controricorrenti, avvocati Egidio Lizza e Guido Principe, i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

P.A. e F.G. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto nei loro confronti assunta.

Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 115 del 2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. E tanto pur a prescindere dalla veste di amministrazione statale del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare agli avvocati Egidio Lizza e Guido Principe, difensori anticipatari dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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