Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22340 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27937/2014 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CAZZAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI

GRANDI, ROSALIA GRANDE giusta mandato speciale per atto Notaio

Z.A. di Milano del 10/11/2014 in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 41/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 19/03/2014 depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.M. ha proposto ricorso per Cassazione, contro il Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza n. 41/14 con cui la Corte d’Appello di Caltanisetta, in data 2 settembre 2014, pronunciava, ex art. 348-bis, l’inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Caltanisetta emessa inter partes e depositata il 6 febbraio 2013.

p.2. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in Camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Esso è stato infatti, proposto contro l’ordinanza pronunciata ex art. 348-ter c.p.c., al di fuori dei limiti entro i quali essa è impugnabile ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto in tema di limiti di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., con il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”. La stessa decisione ha soggiunto che: “La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti”.

Ora, il ricorso propone tre motivi che non sono in alcun modo riconducibili al concetto di vizi propri dell’ordinanza ricollegabili a violazione della legge processuale che regolava il dovere di giudicare della Corte territoriale ai sensi dell’art. 348-bis c.pc., ma lamentano che quella Corte avrebbe male apprezzato i motivi dell’appello.

E le Sezioni Unite hanno ribadito (come avevano già fatto le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014, seguite da numerosa giurisprudenza conforme) che rimane preclusa la proposizione del ricorso per errores in iudicando, “essendo il merito ridiscutibile attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, e non essendo pertanto in proposito configurabile la definitività richiesta per il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7″.

Le questioni proposte con i tre motivi, dunque, avrebbero dovuto, eventualmente, essere prospettate impugnando la sentenza di primo grado.

p.4. Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, parte ricorrente non ha mosso rilievi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

p.3. Le spese seguono le soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilatrecento, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA