Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2234 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (titolare della AIRNOVA PUBBLICITA’), elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24 presso lo studio dell’avvocato

SCAVUZZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21 presso lo studio

dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

BANCA MPS SPA CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZ RISCOSSIONE PROV ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso cartella di pagamento per imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 1996, notificata il 30.1.2001, P.M., quale titolare della Airnova Pubblicità, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Roma deducendo la nullità della cartella medesima per carenza di indicazioni in ordine alla sua impugnabilità nonchè per sopravvenuta decadenza della pretesa tributaria, e comunque invocando la riduzione dell’imposta accertata in ragione dei nuovi parametri introdotti con la Legge Finanziaria del 2001, e in particolare in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2, come modif. con la L. 23 dicembre 2000, n. 388 per le pubblicità non superiori a tre mesi.

Il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, dichiarando dovuta una imposta inferiore rispetto a quella iscritta a ruolo e rimettendo quindi gli atti all’ente impositore per l’consequenziali conteggi.

Il Comune di Roma appellava però detta decisione, sostenendone in particolare la erroneità perchè fondata sulla pretesa natura interpretativa della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, e la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 34/12/2005 depositata il 30.5.2005 e non notificata accoglieva il gravame, con seguentemente rigettando il ricorso del contribuente.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado il P. ha proposto ricorso notificato il 14/15.7.2006 al Comune di Roma e al Concessionario del Servizio di riscossione, articolando dieci motivi, al cui accoglimento si è opposto il solo Comune con controricorso notificato il 9.11.2006, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’avverso ricorso.

Nessuna attività difensiva ha invece svolto nel giudizio di legittimità la Banca Monte dei Paschi di Siena, concessionaria del servizio di riscossione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva questa Suprema Corte la inammissibilità del controricorso del Comune di Roma in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, con i motivi articolati il ricorrente deduce i seguenti vizi della sentenza impugnata:

1 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e dell’art. 75 c.p.c., per aver il Comune agito in giudizio, in primo grado costituendosi su ricorso del contribuente e in appello proponendo esso stesso il gravame, con atti a firma del funzionario del Servizio AA.PP. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata come accertato da questa Suprema Corte, a sezioni Unite, con riferimento proprio al Comune di Roma (che nel suo Statuto ha previsto l’attribuzione della rappresentanza processuale ai propri dirigenti), con sentenza 16.6.2005, n. 12868 (cfr. Cass. 30.1.2007, n. 1915), perchè formulata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità così da apparire preclusa dal giudicato, secondo una consolidata e condivisa giurisprudenza di questa stessa Corte, secondo la quale, pur rientrando la questione relativa al difetto di legittimazione processuale tra quelle rilevabili anche d’ufficio dal giudice, la sua disciplina deve desumersi dal complessivo sistema processuale vigente, così come introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla L. n. 354 del 1995, e con le preclusioni ivi previste, con il risultato che il vizio relativo al difetto di legittimazione deve ritenersi poter essere rilevato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione, mentre la parte può formulare l’eccezione relativa all’assenza di poteri rappresentativi della controparte nei motivi di appello. “Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all’interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione” (v. Cass. Sent.

4.4.2003, n. 5328; cfr. Cass. N. 8442/2002).

2 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57 e inammissibilità dell’appello per aver il Comune in quella sede proposto domande e eccezioni nuove:

Il motivo è palesemente inammissibile. Anche in questo caso la questione risulta infatti formulata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, avendo il contribuente accettato senza riserve il contraddittorio nel procedimento di appello, e risultando quindi la problematica relativa alla eventuale novità della domanda coperta dal giudicato. Sul relativo punto inoltre il ricorso difetta di autosufficienza avendo il ricorrente omesso di indicare, come sarebbe stato invece necessario, il contenuto delle difese svolte in primo grado dall’ente impositore, e successivamente con l’atto di appello, tra l’altro con specifico riferimento alle eccezioni in senso stretto giacchè le preclusioni in appello non possono mai riguardare fatti e argomentazioni strettamente connessi alla domanda accolta dal giudice di primo grado, nè l’illustrazione con nuovi argomenti di difese già previamente formulate, posto che quel che conta, ai fini della regolarità del processo, è che non sia stato violato il divieto di ampliamento del thema decidendum (Cass. Sent.

12.8.2004, n. 15646; 23.4.2002, n. 5895; n. 4335/02; n. 9940/00).

3 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 10, in relazione pure alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Con il terzo motivo il ricorrente, ribadito che nessuna prova avrebbe fornito il Comune della notifica degli accertamenti, neanche allegati alla cartella, e lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto valide a tal fine le stampe informatiche prodotte dal Comune con l’indicazione delle date delle notifiche, denuncia che quelle stampe non riproducono gli accertamenti asseritamente notificati e ne fa discendere motivo di illegittimità della cartella perchè:

a) non riporta se l’iscrizione a ruolo è avvenuta per accertamenti notificati;

b) omette la loro allegazione invece imposta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7; c) Non giustifica l’entità degli importi richiesti, nè la legittimità del procedimento di accertamento e riscossione promosso dall’ente impositore.

La censura, così come articolata, non può che ritenersi infondata giacchè sulla base di premesse dialettiche pur astrattamente condivisibili (relativamente al valore probatorio delle stampe informatiche prodotte dal Comune), denuncia poi la decisione del giudice di merito sotto profili diversi e niente affatto convincenti, così che in definitiva non sembra cogliere nel segno la problematica posta dal caso in esame. Ed invero il giudice di merito ha ritenuto provata la notifica degli accertamenti in data 26.11.1997, e quindi prima della cartella, con pronuncia sul punto biasimata, ma non espressamente e adeguatamente censurata dal contribuente con la espressa denuncia, come sarebbe stato invece necessario, di vizi relativi alla prova offerta dal Comune. Questa circostanza rende inammissibili, o comunque infondate, tutte le successive censure specificamente svolte con il motivo in esame. Premesso infatti che nella specie risultano esser intervenuti degli accertamenti d’ufficio, così come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10 e che essi devono ritenersi notificati al destinatario, nel mentre il rilievo sub lett. a) che precede perde significato, e in nessun modo si comprende perchè dovrebbe mettersi in dubbio la legittimità della procedura di accertamento e riscossione seguita dal Comune, anche il difetto di successiva allegazione del precedente atto alla cartella risulta irrilevante trattandosi di atto conosciuto dal contribuente, come del resto desumibile anche dall’ampia difesa nel merito svolta nel ricorso di primo grado; analogamente la censura relativa all’entità degli importi, così come genericamente formulata in questa sede, nemmeno può trovare ascolto risultando contenuti e motivazioni dell’obbligazione tributaria direttamente dagli accertamenti.

4 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione al D.P.R. n. 602 del 973, art. 15, in considerazione del fatto che la cartella non precisa se emessa in base a accertamento definitivo nè se esso sia stato notificato, e che la non definitività avrebbe consentito l’iscrizione a ruolo provvisoria dell’imposta solo per la metà.

La censura, prima ancora che infondata per effetto di quanto accertato dal giudice tributario in ordine all’avvenuta notifica, e quindi alla definitività degli atti di accertamento in questione, che vale a rendere improprio il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 è ancora una volta inammissibile perchè relativa a questione nuova, che non risulta proposta nelle precedenti fasi del giudizio.

5 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 973, artt. 12 e 25, per essere la cartella priva della data di emissione, della data di consegna e di esecutività del ruolo, nonchè del C.F. del contribuente.

La censura è inammissibile risultando sul relativo punto il ricorso privo di autosufficienza non avendo il ricorrente in alcun modo precisato dove, come e quando la questione (alla quale non vi è cenno in sentenza) sia stata proposta nel giudizio di merito.

6 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1073, artt. 9 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per la decadenza nella quale sarebbe incorso l’ente impositore per aver iscritto a ruolo l’imposta dopo il 31.12.1999.

La censura è inammissibile perchè per un verso ripropone le doglianze già in precedenza esposte in merito alla pretesa omessa notifica degli atti presupposti, mentre per altro verso tende, in maniera assolutamente generica oltre che non consentita in sede di legittimità, a contestare quanto in proposito accertato dal giudice di merito, che, ritenendo l’infondatezza dell’eccezione per effetto della proroga del termine per l’iscrizione a ruolo disposto L. n. 488 del 1999, ex art. 30, comma 19, ha evidentemente accertato essere avvenuta l’iscrizione a ruolo nel caso di specie prima della scadenza così come prorogata.

7 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, dovendosi ritenere la nullità della cartella perchè priva di sottoscrizione.

La censura è infondata. La norma richiamata si riferisce infatti al ruolo, mentre per la cartella la sottoscrizione non è necessaria, come da questa Suprema Corte già espressamente affermato, con ampia e condivisibile motivazione, con sentenza 5.6.2008, n. 14894 secondo la quale: “La cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”.

8 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, anche in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 5, 7, 8, 9, 14 e 16 ed agli artt. 3 e 53 Cost., dovendo l’imposta essere liquidata con riferimento al ridotto periodo (inferiore a tre mesi) di esposizione del messaggio pubblicitario.

La censura, prima ancora che infondata secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. Sentenze n. 16117/07 e n. 27900/09), è inammissibile dovendo ritenersi in questa sede preclusa ogni contestazione relativa all’ammontare dell’obbligazione tributaria, in conseguenza del giudicato formatosi sulla definitività dell’accertamento, accertata dalla C.T.R. e non validamente contestata nel presente giudizio.

9 – erroneo computo della superficie dell’impianto oggetto di imposta.

La censura è ancora una volta inammissibile perchè relativa a questione nuova, e comunque preclusa dal giudicato conseguente alla definitività dell’accertamento.

10 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 non essendo dovute le sanzioni non penali, e quindi le soprattasse e gli interessi di cui all’atto impugnato.

La censura è inammissibile perchè coperta dal giudicato formatosi sugli accertamenti, perchè proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità e perchè relativa a un potere ampiamente discrezionale riconosciuto dalla norma al giudice tributario.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve dunque essere rigettato.

Nulla deve liquidarsi per le spese stante la ritenuta inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Roma e l’assenza di attività difensiva del Concessionario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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