Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2234 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16280-2018 proposto da:

ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA ENTE MORALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA TERESA SALIMBENI;

– ricorrente –

contro

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA TOTARO e GIUSEPPE

MARZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7495/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/11/2017, R. G. N. 2705/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e

degli ultimi 3 motivi, conferma della illegittimità del

licenziamento, cassazione della sentenza per quanto di ragione;

udito l’Avvocato MARIA TERESA SALIMBENI;

uditi gli Avvocati PATRIZIA TOTARO e GIUSEPPE MARZIALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 19661/2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di L.I. volta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dal suo datore di lavoro, Istituto Suor Orsola Benincasa, ente morale di pubblica istruzione, con nota datata 7.7.2009, con ogni conseguenziale pronuncia reintegratoria e risarcitoria, nonchè ad ottenere il risarcimento di diverse voci di danno conseguenti alla allegata condotta datoriale di demansionamento e successiva espulsione dal lavoro posta in essere fin dall’agosto 2007.

2. Avverso la citata sentenza la lavoratrice proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Napoli. L’Istituto appellato si costituiva per resistere al gravame.

3. Con sentenza pubblicata il 30.11.2017 la Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento litigioso ordinando la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, condannando l’Istituto appellato al risarcimento del danno in favore della L., commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata e non percepita dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra nel posto di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, e condannando altresì l’Istituto datore di lavoro al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di Euro 31.718,00, a titolo risarcitorio per danno biologico e morale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal settembre 2009 alla data della sentenza e ulteriori interessi legali dalla data della stessa sentenza al saldo effettivo. Veniva rigettata la domanda della lavoratrice relativamente al risarcimento di altre voci di danno. L’Istituto appellato veniva condannato alle spese del doppio grado di giudizio, mentre quelle della CTU erano poste a carico delle parti in solido.

4. La Corte territoriale riteneva non genuina la soppressione della posizione lavorativa della L., consistente in mansioni di dirigenza scolastica, dato che le mansioni in discorso non erano state soppresse, ma piuttosto affidate ad altro docente, C.R., per cui la posizione lavorativa continuava ad essere operativa. La Corte di appello osservava che, ferma restando l’insindacabilità della scelta della scuola di tornare al modello di Scuola Verticale, dopo circa un anno dalla decisione di differenziare la dirigenza della scuola media da quella della materna ed elementare, era da ritenersi priva di giustificazione la scelta di attribuire le funzioni formalmente “vicarie”, ma in realtà dirigenziali, per la scuola media a una docente, la C., avente una qualifica inferiore (V), che veniva contestualmente esonerata dai compiti di insegnamento. Si doveva ritenere perciò che le mansioni della L. non erano state soppresse, quanto piuttosto attribuite ad altro soggetto, il cui compito formalmente vicariale non sarebbe comunque valso a giustificare il recesso, avendo l’Istituto l’onere di prospettare alla L. la possibilità di un impiego in tale qualità. La Corte territoriale affermava il principio secondo il quale in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo sul datore di lavoro incombe l’onere della prova della ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali vi è l’impossibilità del repechage. Il giudice di appello riteneva poi accertato il demansionamento della lavoratrice, con le conseguenze risarcitorie di cui si è detto.

5. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli l’Istituto datore di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi illustrati da memoria. L.I. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 con riferimento alla allegata erronea interpretazione ed applicazione della nozione legale di “giustificato motivo oggettivo”. Il ricorrente opina che, nel riferirsi al “giustificato motivo oggettivo”, l’art. 3 in discorso si atteggerebbe come “norma elastica” (clausola generale), che quindi, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha bisogno di essere specificata in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro violazione o mancata applicazione è, quindi, denunciabile in sede di legittimità.

Citando numerose decisioni di questa Corte (n. 10435 del 2018, n. 13516 del 2016, n. 10699 del 2017, n. 24882 del 2017, n. 29238 del 2017, n. 13015 del 2017, n. 4015 del 2017, n. 10699 del 2017, n. 13516 del 2016, 29238 del 2017, n. 24882 del 2017, n. 19655 del 2017, 25201 del 2016, n. 19185 del 2016), l’Istituto Suor Orsola Benincasa fa valere che i principi in materia sono stati fissati come segue. Rientra nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualsiasi mutamento dell’assetto organizzativo, ivi compresa l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa, senza che sia necessario che vengano soppresse le mansioni già assegnate al dipendente licenziato, ben potendo le stesse essere anche solo diversamente ripartite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o non della stessa impresa). Le scelte organizzative dirette a una migliore efficienza gestionale o anche a un incremento della redditività dell’impresa che abbiano comportato la soppressione del posto di lavoro non possono essere sindacate quanto ai profili di congruità e opportunità. Il licenziamento deve porsi in termini di riferibilità e coerenza rispetto all’operato riassetto organizzativo e, pertanto, quest’ultimo deve essere all’origine del licenziamento e non costituirne effetto di risulta. Tali principi sarebbero stati disattesi dalla Corte territoriale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e della L. n. 183 del 2010, art. 30 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Le norme invocate sarebbero state violate perchè la Corte territoriale non si sarebbe limitata a verificare l’effettività della riorganizzazione aziendale e la sussistenza del nesso causale di quest’ultima con la soppressione della posizione lavorativa della L., ma avrebbe finito per sindacare nel merito nei suoi profili di opportunità e congruità la scelta adottata dall’Istituto di accorpamento delle funzioni.

4. Con il terzo motivo l’Istituto si duole di nuovo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966 con riferimento alla violazione dell’obbligo di repechage.

5. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla, ritenuta dalla Corte di merito, violazione dell’obbligo di repechage, per non aver offerto l’Istituto, anche per l’anno scolastico 2009/2010, l’incarico di docenza alla L. presso il Liceo d’Arte.

6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione alla affermata “non contestazione” da parte dell’Istituto della dedotta, ex adverso, effettuazione di nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Con il sesto motivo l’Istituto denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla, ritenuta dalla Corte di merito, violazione dell’obbligo di repechage in considerazione dell’assegnazione dell’incarico di docenza, per l’anno scolastico 2009/2010 “ad altro docente”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Attribuendo alla L. l’incarico part-time per un anno in ossequio agli accordi sindacali l’Istituto non aveva tolto l’incarico al titolare, Prof. D.G., come emerge dalle stesse affermazioni della lavoratrice, titolare che quindi ha ripreso naturalmente l’insegnamento l’anno successivo.

8. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e art. 2103 c.c. in relazione all’affermata sussistenza di un demansionamento ai danni della L., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si fa valere da una parte che la domanda era generica, per cui la Corte di merito non avrebbe potuto pronunciare sul punto e, dall’altra, che sarebbe stato violato l’art. 2103 c.c. nella sua nuova formulazione, risultante dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 81 del 2015, art. 3.

9. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il demansionamento anche in virtù della “mancata attribuzione di alcuna ulteriore mansione di studio”.

10. Con il nono motivo l’Istituto denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla condanna dell’Istituto al risarcimento del danno biologico e morale.

11. I primi sei motivi, relativi alla statuizione della sentenza impugnata sull’illegittimità del licenziamento possono essere esaminati congiuntamente.

12. In effetti, la detta statuizione è sorretta da due autonome ragioni del decidere, l’una basata sulla ritenuta non genuinità della soppressione del posto di lavoro occupato dalla resistente e l’altra sull’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo di repechage da parte del datore di lavoro.

13. Ritiene il Collegio, come subito si vedrà, che la prima ragione del decidere della sentenza impugnata viene efficacemente censurata dai due primi motivi del ricorso, ma questo non è sufficiente per giungere alla cassazione della stessa sul punto, giacchè lo stesso non può dirsi delle doglianze da tre a sei, inerenti al ritenuto mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, doglianze queste ultime che sono invece da respingere.

14.In ordine ai primi due motivi di ricorso, essi correttamente pongono in luce l’erroneità della sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e richiamati nel ricorso, principi secondo i quali rientra nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualsiasi mutamento dell’assetto organizzativo, ivi compresa l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa, senza che sia necessario che vengano soppresse le mansioni già assegnate al dipendente licenziato, ben potendo le stesse essere anche solo diversamente ripartite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o non della stessa impresa). Le scelte organizzative dirette a una migliore efficienza gestionale o anche a un incremento della redditività dell’impresa che abbiano comportato la soppressione del posto di lavoro non possono essere sindacate quanto ai profili di congruità e opportunità. Il licenziamento deve porsi in termini di riferibilità e coerenza rispetto all’operato riassetto organizzativo e, pertanto, quest’ultimo deve essere all’origine del licenziamento e non costituirne effetto di risulta.

15. In effetti tali principi non sono stati seguiti dalla Corte territoriale, che si è basata sulla circostanza che non vi sarebbe stata una soppressione delle mansioni affidate alla L., continuando piuttosto le stesse a persistere nell’organizzazione aziendale.

16. L’Istituto fa valere con il primo motivo che, dopo la separazione, per l’anno scolastico 2007/2008 della direzione della scuola media da quella elementare e materna, in precedenza affidata, per tutte e tre le scuole, alla L., di fronte al persistere di una situazione di crisi, si decideva, a partire dall’anno successivo, 2008/2009, di accorpare sia le scuole di grado inferiore sia le scuole di grado superiore rispettivamente in un Istituto Comprensivo e in un Istituto Superiore Polispecialistico, con conseguente soppressione della dirigenza e delle specifiche attività di supporto relative alla scuole materne, scuole elementari, scuole medie nonchè ai tre licei dell’Istituto. Il tutto con affidamento della presidenza di entrambi gli Istituti al docente D.L.. Per effetto di tale riorganizzazione, la scuola media, prima diretta dalla L. è stata inglobata nell’Istituto Comprensivo e le residue mansioni di Preside sono state accorpate alle mansioni del docente d., non essendo ormai più giustificata un’autonoma e distinta figura di Preside preposto in via esclusiva alla direzione delle relative attività. Le residue funzioni direttive dell’Istituto Comprensivo vennero dunque avocate dal d., “coadiuvato dalla Prof.ssa C., già docente titolare di un proprio insegnamento che, in caso di necessità, svolgeva un ruolo “vicario”. In base ad accordi con le organizzazioni sindacali era stato offerto alla L. un incarico per un anno di insegnamento settimanale di otto ore, oltre a “compiti di studio”, mantenendo la stessa nella medesima posizione giuridica e con il medesimo trattamento economico.

17.La norma sarebbe dunque stata male applicata perchè si trattava di semplice redistribuzione delle funzioni a fronte di una genuina ristrutturazione.

18. Quanto al secondo motivo, le norme invocate sarebbero state violate perchè la Corte territoriale non si sarebbe limitata a verificare l’effettività della riorganizzazione aziendale e la sussistenza del nesso causale di quest’ultima con la soppressione della posizione lavorativa della L., ma avrebbe finito per sindacare nel merito nei suoi profili di opportunità e congruità la scelta adottata dall’Istituto di accorpamento delle funzioni.

19. Entrambi i profili sono fondati, perchè effettivamente la Corte territoriale, pur riconoscendo la genuinità della ristrutturazione insindacabilmente decisa dall’Istituto, finisce per ingerirsi nelle scelte organizzative dello stesso Istituto relative alla ripartizione delle mansioni inerenti al posto soppresso, affermando (pag. 3 della sentenza impugnata) che la scelta della persona cui affidare le funzioni vicarie di presidenza per la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado (materna, elementare e media) “non poteva che ricadere sulla L.”. Ciò in violazione dei principi richiamati.

20. Non sono però fondate, secondo il Collegio, le doglianze che si riferiscono al mancato assolvimento da parte dell’Istituto datore di lavoro dell’obbligo di repechage.

21. Anche i motivi da tre a sei, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, riguardando essi diversi profili inerenti a quest’ultima questione.

22. Sotto un primo profilo l’Istituto ricorrente, pur riconoscendo che la giurisprudenza di questa Corte si è oramai attestata sulla posizione secondo cui l’onere della prova sull’impossibilità della ricollocazione del lavoratore licenziando per giustificato motivo oggettivo, invita il Collegio, invocando in particolare il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 9467 del 2016, a non intendere la regola in modo rigido, dovendosi esigere dal lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

23. In effetti, proprio a partire dal 2016, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, sul principio secondo il quale l’onere della prova sull’impossibilità del repechage è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore. L’attuale orientamento ha riconosciuto nel precedente approdo giurisprudenziale, che per l’appunto preconizzava una divaricazione tra onere di allegazione e onere probatorio, una sostanziale ed illegittima inversione dell’onere probatorio. In effetti, secondo l’indirizzo il cui ritorno viene invocato dall’Istituto ricorrente, l’onere di allegazione veniva addossato ad una delle parti in lite e l’onere probatorio all’altra, in contrasto con i principi di diritto processuale secondo cui tali oneri (di allegazione e prova) non possono che incombere sulla medesima parte. Infatti, chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (Cass. n. 160 del 2017; v. anche Cass. n. 24882 del 2017; Cass. n. 618 del 2017; Cass. n. 12101 del 2016; Cass. n. 5592 del 2016). Inoltre, con il nuovo orientamento questa Corte ha riconosciuto valido il ragionamento logico secondo cui l’opzione ermeneutica che configura a carico del prestatore di lavoro l’onere di segnalare una sua possibilità di ricollocazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale non appare coerente con la lettera e la ratio della L. n. 604 del 1966, art. 5 secondo cui l’onere della prova circa l’impossibilità ad adibire il lavoratore a mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore (Cass. n. 160 del 2017, cit.).

24. Detto questo, spetta evidentemente al giudice di merito la valutazione dell’assolvimento o meno da parte del datore di lavoro dell’onere probatorio relativamente all’impossibilità della ricollocazione del lavoratore.

25. Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che nel settembre 2008 l’Istituto aveva provveduto a plurime assunzioni e, nell’anno scolastico 2009/2010, aveva assegnato ad altro docente l’insegnamento conferito alla L. nell’anno scolastico precedente; inoltre nessuna prova era stata data, da parte dell’Istituto, in ordine a specifiche offerte lavorative alternative, risultate non gradite alla L., ritenendo generica la deduzione difensiva di un rifiuto opposto dalla lavoratrice alla proposta di un incarico diverso da quello di Preside, tra l’altro riferito al luglio 2007, mentre l’accettazione da parte della stessa di un incarico di docenza dà all’evidenza conto della volontà della stessa di rimanere nell’ambito dell’Istituto.

26. Si tratta di un accertamento in fatto che ad avviso del Collegio non viene adeguatamente censurato nel ricorso.

27.Il ricorrente deduce in primo luogo, nel terzo e nel quinto motivo, che sarebbe erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’assunzione di nuovo personale docente sarebbe incontestata, giacchè la contestazione vi sarebbe stata, per cui sarebbero stati violati l’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3. Viene riportato il punto n. 45 della memoria di costituzione in primo grado, nel quale la deduzione avversaria circa le nuove assunzioni viene contestata, trattandosi di semplici avvicendamenti o supplenze per discipline specifiche non aventi nulla a che vedere nè con il ruolo di preside nè con le materie di insegnamento della L.. Si deve qui convenire con la parte resistente, che sottolinea la genericità di questa contestazione, tra l’altro relativa a un passaggio incidentale della motivazione della sentenza impugnata, quindi non idonea ad inficiarne la conclusione circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte datoriale.

28. L’Istituto insiste poi sulla validità dell’offerta lavorativa del 2007. Si tratta qui di questione di puro fatto, inammissibilmente riproposta in questa sede.

29. Con il quarto motivo poi, in particolare, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti, cioè l’accordo sindacale dal quale si ricaverebbe l’impossibilità di adibire la controricorrente all’incarico che costei ricopriva all’atto del recesso. In realtà l’accordo conteneva l’impegno della scuola ad evitare licenziamenti per l’anno in corso, ma certamente non fornisce la prova che l’incarico d’insegnamento affidato alla L. non fosse disponibile per l’anno successivo. Come condivisibilmente osserva la controricorrente, è vero che l’accordo non comprendeva l’impegno a ricollocarla l’anno successivo, ma l’obbligo di ricollocazione nei limiti delle disponibilità dipende dalla legge e non dall’accordo. Manca quindi la decisività della circostanza invocata.

30. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ulteriormente, in particolare, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti, questa volta perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato che conferendo alla L. l’incarico a tempo parziale per un anno in ossequio agli accordi sindacali l’Istituto non aveva tolto l’incarico al titolare, Prof. D.G., come emerge dalle stesse affermazioni della lavoratrice, titolare che quindi ha ripreso naturalmente l’insegnamento l’anno successivo. Anche qui, l’invocata circostanza manca di decisività, perchè non riferita all’ambito temporale pertinente, cioè l’anno scolastico successivo a quello del licenziamento, cioè 2009/2010.

31.I motivi da tre a sei sono quindi da rigettare.

32.Il Collegio ritiene invece fondato il settimo motivo ricorso, relativo al demansionamento.

33. Non ritiene la Corte di dover seguire l’Istituto ricorrente nella sua tesi secondo cui la domanda della lavoratrice sarebbe stata generica, giacchè emerge dagli atti come essa sia stata ritualmente proposta e analiticamente dettagliata (nei punti da 3 a 17 e da 34 a 51 della narrativa del ricorso introduttivo, riportata nel controricorso).

34. Nemmeno è accoglibile la tesi del ricorrente per cui dovrebbe applicarsi l’art. 2103 c.c. nella sua nuova formulazione, risultante dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 3 norma che non contiene alcuna disposizione di natura retroattiva e nemmeno di diritto intertemporale.

35. Detto questo, e restando nell’ambito normativo di cui all’art. 2103 c.c. nel testo antecedente alla modifica del 2015, testo applicabile ratione temporis, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato in quanto, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, giurisprudenza alla quale si intende dare continuità, la richiamata disposizione consente l’adibizione a mansioni inferiori, ove configurata dal datore di lavoro come alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che tale circostanza sia oggettivamente riscontrabile. Da ultimo, confermando questo orientamento (Cass. n. 5621 del 2019 (ord.)), questa Corte ha affermato che è legittimo il patto di demansionamento, pur anteriormente alla riformulazione dell’art. 2103 c.c. disposta dal D.Lgs. n. 81 del 2015, in presenza di condizioni tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purchè il consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica in peius delle mansioni.

36. Nella fattispecie, come condivisibilmente osserva l’Istituto ricorrente, è la stessa sentenza impugnata, in un passo già sopra ricordato, a sottolineare la volontarietà dell’accettazione da parte della lavoratrice dell’incarico d’insegnamento in questione, quale alternativa al licenziamento, quando osserva che “Del resto l’assunzione, da parte della L., del minor incarico di docenza per l’a.s. 2008/2009 dà, all’evidenza, conto di una volontà della stessa di rimanere nell’ambito dell’Istituto appellato” (pag. 4 della sentenza della Corte territoriale).

37. Ne segue che la statuizione della sentenza impugnata relativa al ritenuto illegittimo demansionamento della lavoratrice si pone in contrasto con l’art. 2103 c.c., il che comporta l’accoglimento del motivo in esame. Restano assorbiti, per evidenti ragioni, gli ulteriori motivi ottavo e nono, sempre attinenti al demansionamento.

38. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto.

39. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

40. La domanda di risarcimento del danno da demansionamento proposta dalla lavoratrice va dunque rigettata.

41. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione per metà delle spese dell’intero processo, ponendo la residua metà a carico dell’Istituto ricorrente, spese liquidate per l’intero in dispositivo, con attribuzione agli avvocati Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbiti l’ottavo e il nono e rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda concernente il risarcimento del danno da demansionamento. Compensa per metà le spese dell’intero processo, ponendo la residua metà a carico dell’Istituto ricorrente, spese liquidate, per l’intero, in Euro 200 per esborsi, 2.500,00 per il primo grado, 3.500,00 per il secondo grado e 4.500,00 per il giudizio di legittimità per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione agli avvocati Patrizia Totaro e Giuseppe Marziale, antistatari.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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