Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2234 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2234 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 28725-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
DI BELLA ROSALIA, PECORARO ROBERTA, elettivamente
2017
1552

domiciliati in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO
CUVA;
– controricorrentí avverso la sentenza n. 127/2C11 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 30/01/2018

di PALERMO, depositata il 21/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO

CAMPANILE.

28725.2012
FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la decisione indicata
in epigrafe, con la quale la CTR di Palermo ha confermato la decisione
di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto

liquidazione relativo all’omessa registrazione di una sentenza con la
quale alcuni clienti di un notaio, in ordine a un atto di compravendita,
alla cui stipulazione avrebbe dato il proprio contributo anche il
ricorrente, avevano agito per il risarcimento dei danni conseguenti
all’emersione di alcune formalità pregiudizievoli.
In particolare, si è affermato che il Pecoraro non era tenuto

al

pagamento dell’imposta di registro, poiché era risultato vittorioso,
essendo stata nei suoi confronti esclusa ogni ipotesi di responsabilità
contrattuale o aquiliana, nella predetta controversia.
Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso, affidato a unico motivo, illustrato da memoria, nei confronti
degli eredi del Pecoraro, i quali, resistendo con controricorso, oltre a
contestare la fondatezza della censura, fanno presente che la
suddetta sentenza, previo pagamento della relativa l’imposta in data
26 gennaio 2012, è stata registrata, con conseguente carenza di
interesse all’impugnazione, proposta successivamente, in capo
all’ente impositore.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata.

i

dall’avv. Salvatore Pecoraro, il quale aveva impugnato l’avviso di

Come emerge dalla documentazione allegata al controricorso,
l’imposta di registro che costituisce l’oggetto del pretesa
dell’Amministrazione nel presente procedimento risulta interamente
pagata da una della parti del giudizio, obbligata in solido ai sensi
dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. del 1986.

sola, l’adempimento di uno dei condebitori solidali libera anche gli
altri secondo la regola fondamentale dettata dall’art. 1292 cod. civ.,
in maniera automatica, vale a dire senza che gli altri condebitori,
come avviene, ad esempio, nella previsione dell’art. 1306, c. 2, cod.
civ., dichiarino di volerne approfittare.
Deve pertanto rilevarsi che, una volta verificatosi (in conseguenza del
pagamento, come nella specie, da parte di altro debitore) l’effetto
estintivo

dell’obbligazione

adempiuta

nei

confronti

dell’Amministrazione finanziaria, tale effetto non può non
ripercuotersi sugli altri condebitori che, indipendentemente dalla loro
posizione soggettiva rispetto alla prestazione, identica per tutti, si
giovano oggettivamente della circostanza che la prestazione è stata
eseguita e che rispetto alla medesima si è avuto adempimento con
effetto liberatorio” (Cass., 24 giugno 2003, n. 10031; cass., 15
febbraio 2000, n. 1681).
Considerato, poi, che l’impugnazione è proposta dal solo ente
impositore, ragion per cui non si pongono problemi di rivalsa fra i
condebitori, il pieno soddisfacimento della pretesa comporta – come
sostanzialmente riconosciuto dalla stessa ricorrente nella memoria la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La peculiarità della vicenda, correlata al pagamento dell’imposta di
registro di sentenza di parziale accoglimento delle domande proposte

2

Poiché nelle obbligazioni solidali la prestazione è oggettivamente una

nei confronti di uno dei convenuti, comporta la compensazione delle
spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q. M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese

Roma, 28 giugno 2017
Il Presidente

compensate.

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