Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2234 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2234 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18836-2012 proposto da:
JAUPI MARTIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI
FULVIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI ROMA,
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimati avverso l’ordinanza n. 1020/2012 del GIUDICE DI PACE di ROMA
del 2.7.2012, depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 03/02/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Fulvio Romanelli che si riporta ai
motivi del ricorso e deposita rinotifica del ricorso.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

proposto dal sig. Jaupi Martin, di nazionalità albanese, avverso il
decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della
stessa città ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il sig. Jaupi ha quindi proposto ricorso per cassazione con
quattro motivi di censura.
L’autorità intimata non ha svolto difese.
2. — E’ fondato il terzo, pregiudiziale motivo di ricorso, con il
quale si censura il rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di
espulsione per omissione delle dovute formalità di comunicazione.
Il Giudice di pace, infatti, ha ritenuto sufficiente la consegna
all’interessato di una copia non autenticata del provvedimento di
espulsione, soltanto perché dalla relata di notifica risultava che il
medesimo aveva preso visione dell’originale dell’atto. In tal modo,
però, egli ha contraddetto la consolidata giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale il radicale vizio della nullità del decreto di
espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria,
sussiste tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera
copia, libera ed informale, dell’atto, non sottoscritta dal prefetto né
recante attestazione di conformità all’originale, e senza che, neanche
successivamente, venga al medesimo consegnata altra copia
debitamente autenticata (Cass. 1760/2004; in senso analogo, in
precedenza, Cass. 8427/2004 e, successivamente, Cass. 28884/2005,
17569/2010). Né rileva, infine, la mera esibizione dell’originale in sede
Ric. 2012 n. 18836 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

<<1. — Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso di notifica, che nulla aggiunge ai fini della completezza della documentazione che l'interessato ha diritto di ricevere. I restanti motivi, con cui sono denunciati vizi di motivazione, sono assorbiti. > > ;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e

presentato conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui
sopra;
che il provvedimento impugnato va pertanto cassato;
che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in
narrativa; condanna il Prefetto di Roma alle spese processuali, liquidate
in € 1.100,00, di cui 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013

notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno

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