Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2234 del 02/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10172/2016 R.G., proposto da:
C.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Perrone e
dall’Avv. Francesco Maria Fucci, con studio in Bari, Concetta
Gambino, con studio in Eboli (SA), elettivamente domiciliata presso
il Dott. Alfredo Placidi, con studio in Roma, giusta procura in
calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Bari il 21 ottobre 2015 n. 2201/14/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
C.P. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 21 ottobre 2015 n. 2201/14/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari l’11 luglio 2013 n. 104/06/2013, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Premesso che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l’amministrazione finanziaria ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La contribuente ha depositato anche dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per cassazione.
Ritenuto che:
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della ricorrente per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021