Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22338 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20926/2015 R.G. proposto da:

Tiberina Sangro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Calvieri ed

elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bafile n. 5, presso lo

studio dell’avv. Luca Fiormonte;

– ricorrente –

contro

Cotellessa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Merlino Elisabetta ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Di Pietralata n. 320-d, presso lo studio

dell’avv. Gigliola Mazza Ricci;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 2

febbraio 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata che, riformando la sentenza di primo

grado, ha rigettato la domanda ex art. 1337 c.c. proposta dalla

Tiberina Sangro s.r.l. nei confronti della Cortellessa s.r.l. (già

Co.Frigor s.r.l.);

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

la corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, ritenendo che le trattative relative all’acquisto di un fondo con annesso opificio non avevano raggiunto un grado di avanzamento tale da ingenerare un ragionevole affidamento nella controparte, per le seguenti ragioni:

-la Tiberina Sangro s.r.l. non aveva mai trattato direttamente con C.M., legale rappresentante della Co.Frigor s.r.l., bensì con i figli di quest’ultimo, che non avevano alcun potere di impegnare contrattualmente la società amministrata dal padre;

– non ha ritenuta raggiunta la prova che fra le parti fosse stato raggiunto un accordo sul prezzo della compravendita;

– ha ritenuto inverosimile, in carenza di prova piena di segno contrario, che la Co.Frigor s.r.l., che non aveva problemi di liquidità, avesse accettato di vendere l’immobile ad un prezzo (indicato da parte attrice nella misura di Euro 880.000,00) considerevolmente inferiore al valore di mercato (stimato all’epoca in Euro 1.600.000,00);

che pertanto la decisione impugnata è fondata su tre distinte rationes decidendi.

Diritto

CONSIDERATO

che le censure svolte dalla ricorrente riguardano solo le prime due rationes decidendi, nulla osservando sul terzo argomento posto a fondamento della decisione impugnata, basato sulla prova logica;

tale circostanza determina la carenza di interesse all’impugnazione; infatti, il ricorso per cassazione si caratterizza come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione perimetrata nell’ambito dei vizi dedotti, con la conseguenza che, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; da ultimo Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158);

in ogni caso, i motivi dedotti sarebbero altresì infondati;

con la prima censura si denuncia la falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., in forza del quale si sarebbe dovuta ritenere la Co.Frigor s.r.l. responsabile delle trattative svolte per suo conto dai figli del C.; la doglianza è manifestamente infondata, in quanto non risulta affatto che i figli del Cotellessa potessero ritenersi preposti o commessi della Co.Frigor s.r.l., a tal fine non bastando il semplice rapporto di parentela con il legale rappresentante; infatti, i soggetti muniti di capacità rappresentative delle società di capitali sono coloro che risultano dalla visura presso la camera di commercio e non coloro che, per ragioni di parentela, detengono o deterranno in futuro una parte considerevole del capitale sociale;

con il secondo e il terzo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., ma si tratta di censure in fatto in quanto volte a sollecitare una ricostruzione dello stato di avanzamento delle trattative diversa da quella ritenuta dalla corte d’appello;

la stessa società ricorrente riconosce che la questione rientra nell’ambito del principio di libera determinazione del giudice, ma tenta di circoscriverne l’efficacia richiamando un precedente di questa Corte che, nel 2008, pone il limite “di supportare la decisione con adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici”; ciò dimostra, a ben vedere, che le doglianze ineriscono, al più, al vizio di motivazione, però non più previsto come motivo di ricorso a decorrere dalle sentenze pubblicate successivamente all’il settembre 2012;

peraltro, qualora le cose stessero – in punto di fatto – nei termini illustrati dalla società ricorrente (ossia che le parti avessero raggiunto un accordo preliminare per la vendita dell’opificio), l’art. 1337 c.c., di cui si lamenta la falsa applicazione, non sarebbe applicabile: infatti, ove alla stipulazione del contratto preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non inadempiente può agire nei confronti di quella inadempiente facendone valere esclusivamente la responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacchè queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria (Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016, Rv. 639457);

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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