Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22337 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via

Ludovisi 35, presso l’avv. Massimo Lauro, rappresentata e difesa

dall’avv. Paolo Piccolo giusta, delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A.V., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi

21, presso l’avv. D’Angelo Antonietta, rappresentato e difeso

dall’avv. Grassi Paolo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2690 del

3.9.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26.9.2011 dal Relatore Cons. Dott. PICCININNI Carlo;

Uditi gli avv. Carello con delega per la ricorrente e G. per

D.A.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20.9.2001 D.N.M.G. adiva il Tribunale di Napoli affinchè pronunciasse la separazione personale dal marito D.A.V. con addebito di responsabilità a suo carico, domanda che analogamente proponeva quest’ultimo con ricorso che veniva riunito al precedente.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi determinando in Euro 270 l’assegno mensilmente dovuto dal D.A. alla moglie e quindi, con successiva decisione emessa in via definitiva, addebitava al marito la causa della separazione.

La sentenza, impugnata da entrambe le parti (dalla D.N. in via principale e dal D.A. in via incidentale), veniva confermata dalla Corte di appello che in particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame, riteneva provata la riconducibilità della crisi irreversibile del matrimonio al comportamento del D.A. e, con riferimento alle statuizioni di contenuto patrimoniale, riteneva che le stesse dovessero essere confermate essenzialmente per le seguenti ragioni: a) l’avvenuto accollo da parte del D.A. dell’onere di conduzione della casa coniugale; b) la contribuzione esclusiva per il mantenimento dei figli; c) la convivenza della D. N. con R.L., collega di lavoro (professore di scuola), ma beneficiario di un reddito superiore per effetto di parallela attività professionale.

Avverso la decisione la D.N. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il D.A. con controricorso poi ulteriormente illustrato da memoria, con i quali rispettivamente denunciava: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 184 e 184 bis c.p.c. e vizio di motivazione, in ragione della tardiva produzione dei documenti (deposizioni di testi escussi nel procedimento per separazione personale fra i coniugi R. – D. C. e sentenza del Tribunale di Napoli n. 04/9129 emessa all’esito del relativo giudizio), avvenuta all’udienza del 24.6.2004, mentre il termine concesso a tal fine era stato fissato per la data del 15.1.2003;

2) violazione dell’art. 156 c.c., L. n. 70 del 1898, art. 5, art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, per la rilevanza attribuita alla convivenza della D.N. con il R. nel giudizio relativo alla comparazione fra le posizioni economiche degli ex coniugi. Tale rilevanza sarebbe stata tuttavia riconosciuta a torto, e ciò anche in considerazione dell’assenza di prova circa il reddito goduto dal R., che sarebbe stato per di più gravato dall’onere di corresponsione degli assegni di mantenimento in favore di moglie e figlie;

3) nullità del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., atteso che il D.A., nel contestare la fondatezza della pretesa all’assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, non aveva in alcun modo dedotto, quale profilo rilevante al riguardo, la stabile convivenza di essa ricorrente con il R..

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, occorre innanzitutto rilevare l’inadeguatezza del prescritto quesito di diritto (la sentenza risale al settembre 2007). Ed infatti la stabile convivenza della D.N. con il R. era stata ricavata dalla Corte di appello dalla testimonianza del teste D.C., da quella del teste D.F., dal riepilogo della situazione contabile del condominio in via (OMISSIS) (nel quale la spesa relativa ad un appartamento è attribuita dall’amministratore dello stabile a ” D.A.V. – D.N.G. co. R.”), dalla sentenza di separazione del R.; con il quesito di diritto, viceversa, la D.N. ha richiesto se poteva trovare ingresso nel giudizio tra gli ex coniugi D.N. – D.A. la sentenza emessa nel processo instaurato tra D.C.B. e R.L., nonchè la deposizione del teste D.F..

Restano dunque esclusi dal quesito di diritto il riferimento alla testimonianza del teste D.C. ed al prospetto contabile sopra richiamato (elementi sui quali pure la Corte di appello, come detto, ha formato il proprio convincimento in ordine alla convivenza della D.N. con il R.), e ciò è dunque sufficiente per affermarne l’incompletezza.

Nel merito comunque, e per di più, la censura sarebbe priva di pregio alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (C. 10/21561, C. 10/14766, C. 10/11346, C. 07/12792, C. 07/5323), trattandosi di documentazione formatasi dopo la scadenza del termine fissato a tal fine dal giudice istruttore.

In ordine al secondo motivo, va poi rilevato che la statuizione censurata (attinente al mancato accertamento del divario economico esistente fra D.A. e D.N.) è riconducibile a valutazione di merito. In particolare la Corte territoriale ha formulato tale valutazione in considerazione del fatto che le condizioni economiche ed affettive (queste ultime con evidente riferimento alla sua relazione con il R.) della D.N., unitamente ai risparmi di spesa di cui ella aveva beneficiato per effetto degli oneri economici assunti dal D.A. per il mantenimento dei figli, non avrebbero consentito il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore, ed ha espresso dunque il proprio convincimento sulla base di argomentazioni sufficientemente motivate ed immuni da vizi logici, insindacabili pertanto in questa sede di legittimità.

Nè a diverse conclusioni può indurre (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente) la circostanza che la Corte di Appello non avrebbe avuto conoscenza del reddito del R., sicchè non sarebbe stata in grado di affermarne la consistenza.

Al riguardo va infatti precisato che la Corte territoriale non ha espresso giudizi circa l’entità del detto reddito ma, più semplicemente, si è limitata a rilevare che, stante l’accertata convivenza della D.N. con il R. e la duplicità di redditi da quest’ultimo goduti (uno fisso, quale insegnante ed uno da attività professionale), nonchè tenuto conto dei risparmi di cui la D.N. avrebbe beneficiato per l’acquisita possibilità di utilizzare lo stipendio a proprio esclusivo vantaggio, si sarebbe determinata una sostanziale coincidenza della situazione economica della ricorrente, quale goduta durante e dopo il matrimonio.

Anche sotto tale profilo, dunque, il giudizio di merito espresso sul punto dalla Corte territoriale appare correttamente motivato, e non suscettibile di sindacato nell’ambito di un giudizio di legittimità.

Resta infine il terzo motivo, in relazione al quale va chiarito che la questione relativa alla convivenza con altra persona di un coniuge separato, che sia istante per la condanna dell’ex coniuge alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, non rientra nel campo delle eccezioni in senso proprio, ma costituisce uno degli argomenti di cui il giudice, sulla base dei dati correttamente acquisiti nel corso dell’istruttoria, deve tener conto per decidere sul punto sottoposto al suo esame, consistente nell’esistenza o meno del diritto al riconoscimento del detto assegno.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA