Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22337 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.26/09/2017),  n. 22337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI MARCO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13180-2015 proposto da:

C.G., CA.GI. in proprio e nella qualità di

rappresentanti legali della SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA G. E

CA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO

BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MICHELI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VARESCO PORRI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato ARTURO IANNELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO TEDIOLI,

ANDREA TEDIOLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1351/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, con sentenza 23.7.2014 n. 648 accertava il credito vantato a titolo di contributi PAC per l’anno 2012 da A.R., proprietario del terreno agricolo, e dallo stesso richiesto con decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società semplice Agricola Giacomo e Giovanni Caronelli, affittuaria del fondo e dei due soci; accertava il diritto della società semplice e dei soci al risarcimento del danno emergente (liquidato in misura pari al canone di affitto versato per l’annata agraria 2007/2008) mentre rigettava, per difetto di prova, la domanda risarcitoria per danno da lucro cessante per inidoneità a causa della inagibilità strutturale dei locali affittati da destinare ad uso porcilaia nell’anno 2007/2008; revocava il decreto ingiuntivo opposto avendo provveduto l’affittuaria a corrispondere la somma dovuta a titolo a PAC e condannava l’ A. al risarcimento del danno come liquidato.

In parziale accoglimento dell’appello principale proposto da A. e rigettando l’appello incidentale della società semplice e dei soci, la Corte d’appello di Brescia sezione specializzata agraria, con sentenza 17.11.2014 n. 1351: 1 – confermava la decisione di prime cure in punto di accertamento del credito dell’ A., essendo tenuta la società semplice per contratto a corrispondere al proprietario la quota di contributi PAC alle date di riscossione delle due rate del finanziamento regionale; 2 – riteneva infondata la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale non aveva dichiarato una compensazione in assenza di domanda od eccezione di parte, ma si era limitato ad un semplice calcolo matematico di dare ed avere, tenendo conto anche delle somme corrisposte dalla società semplice a titolo contributi PAC anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo; 3 – ha riformato invece il capo di sentenza concernente la liquidazione del danno emergente a favore della società, essendo la pronuncia di condanna preclusa dall’accertamento con efficacia di giudicato della contenuto nelle sentenze del Tribunale di Brescia sez. spec. Agraria del 19.4.2012 n. 196 confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Brescia 9.10.2012 n. 1124, che avevano ritenuta infondata la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. relativa alla inidoneità dei locali affittati, proposta dalla società con riferimento anche al canone versato per l’anno 2007/2008, avendo la Corte d’appello accertato in quella causa, a seguito di c.t.u., che i C. avevano utilizzato le porcilaie nel periodo febbraio-settembre 2007 cosicchè non potevano “richiedere il rimborso di quanto avevano spontaneamente e doverosamente pagato” a titolo di affittanza; 4 – ha ritenuto infondato l’appello incidentale sul capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria dei danni da lucro cessante, atteso che lo stato di degrado dei locali del podere (OMISSIS), come risultante dai verbali di sopralluogo eseguiti nel luglio 2007 da ARPA e dalla ASL nel 2007, era risalente nel tempo e dunque doveva ritenersi conosciuto dalla società affittuaria che ciò nonostante si era determinata a stipulare un contratto di soccida essendo consapevole di non potere impiegare le porcilaie per il ricovero degli animali; 5 – ha rideterminato il regolamento delle spese di lite, compensando per la metà le spese del doppio grado e ponendo la residua metà a carico della società e dei soci.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla società semplice e dai soci personalmente con due motivi articolati in plurime censure ed illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., 1.

Resiste con controricorso A.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello per violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (vedi ricorso pag. 14 e 36).

Sostengono i ricorrenti che il Giudice di appello avrebbe errato nel rilevare la preclusione del giudicato esterno determinata dalle sentenze del Tribunale di Brescia sez. spec. agraria del 19.4.2012 n. 196 e della Corte d’appello di Brescia in data 9.10.2012 n. 1124, in quanto se era pur vero che essi – nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’ A. aveva richiesto il pagamento del canone delle annate agrarie 2008/2009 e 2009/2010 – avevano formulato eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. estesa anche alla inagibilità dei locali porcilaia nell’annata 2007-2008, tuttavia tale eccezione non aveva ampliato l’oggetto del giudizio, essendo stata considerata inefficace dal Tribunale la estensione anche alla annata 2007-2008 in quanto non oggetto di pretesa monitoria ed essendo stato, peraltro, già corrisposto il canone per quell’anno. In ogni caso non poteva ravvisarsi il giudicato nell’obiter dictum della Corte d’appello n. 1124/2012 laddove, riferendosi i Giudici di merito all’anno 2007-2008, avevano rilevato che i C. avevano spontaneamente pagato il canone annuale avendo utilizzato i locali (vedi ricorso pag. 25-26 ove è riportato l’estratto della motivazione della sentenza di appello n. 1124/2012).

Il motivo è infondato.

La questione sottoposta alla Corte va risolta alla stregua della portata delle statuizioni della sentenza della Corte d’appello di Brescia sez. spec. agraria n. 1124/2012passata in giudicato, al cui esame la Corte può accedere direttamente in considerazione della natura di elemento normativo che deve riconoscersi al giudicato.

Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

In tale compito la Corte non incontra limiti (l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce infatti oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo: Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011) ed ha accesso diretto agli atti in quanto “posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (cfr. Corte cass. SU 28.11.2007 n. 24664 che ha risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi tra le pronunce di legittimità rispettivamente adesive a Corte cass. SU n. 277/1999 -secondo cui la interpretazione del giudicato è “quaestio facti” riservata al giudice di merito -, ed a Corte cass. SU n. 226/2001 e n. 13916/2006, secondo cui il giudicato è costituivo della “regula iuris” ed in quanto elemento normativo della fattispecie il suo contento precettivo deve essere accertato alla stregua dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche. Conf. Corte cass. 1 sez. 5.10.2009n. 21200, id. sez. lav. 30.4.2010 n. 10537; id. 1 sez. 23.12.2010 n. 26041).

L’unica condizione cui è subordinata la eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della “regola di diritto” prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11889 del 22/05/2007). Tale condizione risulta nella specie osservata avendo i ricorrenti indicato il luogo in cui è dato rinvenire la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 9.10.2012 n. 1124 (doc 1 fasc. grado appello A.) corredata della attestazione in data 28.7.2014 del funzionario di Cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. del passaggio in giudicato.

Tanto premesso osserva il Collegio che le parti controvertono intorno alla effettiva portata della efficacia preclusiva della sentenza n. 1124/2012, sotto un duplice profilo:

a) sostengono i ricorrenti di non aver ampliato il “thema decidendum”, essendosi limitati a proporre la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. senza formulare domanda riconvenzionale sulla questione della debenza del canone per l’annata agraria 2007-2008, come doveva evincersi dalla domanda restitutoria, formulata con l’atto di appello incidentale, che aveva ad oggetto non il canone annuale di Euro 61.975,00 ma la “diversa somma” di Euro 61.927,11 riconosciuta come dovuta dal Tribunale in base alla pretesa monitoria -, somma che i C. avevano corrisposto all’ A. in esecuzione della pronuncia di condanna in primo grado (ricorso pag. 24; memoria pag. 7 e pag. 10 ove la “diversa somma” che era stata chiesta in restituzione è indicata nell’importo di Euro 63.452,68 comprensivo anche degli interessi): la tesi è contrastata dal resistente il quale afferma (controric. pag. 9) che i C., nell’appello incidentale, avrebbero richiesto, invece, proprio la restituzione del canone annuale 2007-2008 sostenendo che lo stesso non era dovuto perchè le porcilaie erano inidonee all’uso anche durante tale annata agraria;

b) sostengono i ricorrenti che l’affermazione contenuta nella sentenza di appello n. 1124/2012 concernente la debenza del canone di affitto per l’anno 2007-2008 essendo stata utilizzata la porcilaia dai C. nel corso di tale annata, debba ritenersi estranea alla efficacia del giudicato in quanto costituente un “obiter dictum”, atteso che era rivolta soltanto a rafforzare il rigetto della eccezione di inadempimento estesa anche al detto anno e non anche ad accertare il credito relativo al canone annuale che l’ A. non aveva richiesto con il decreto ingiuntivo.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato). Entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.3.2004 n. 5925).

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. sez. lav. Sentenza n. 7140 del 16/05/2002; id. SU 17.12.2007 n. 26482).

Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. 3 sez. 16.5.2006 n. 1365; id. 3 sez. 3.10.2005n. 19317; vedi 3 sez. 24.3.2006 n. 6628).

Tanto premesso risulta dalla lettura della sentenza n. 1124/2012 che nell’appello incidentale i C. avevano dedotto, tra l’altro, che “l’importo ritenuto dal tribunale dovuto di Euro 61.975, oltre accessori, corrisposto a seguito della sentenza di primo grado, non era in realtà dovuto perchè le porcilaie anche per l’anno 2007 non erano idonee all’uso” (sent. n. 1124/20102 in motiv. pag. 6) e la Corte d’appello ha espressamente preso in esame pertanto “la questione dell’indebito pagamento della rata di canone per il 2007, escluso dalla portata della eccezione ex art. 1460 c.c. dal giudice di primo grado” (ibidem, pag. 7).

La Corte territoriale ha, quindi, distinto nettamente la questione inerente alla exceptio inadimpleti contractus, condividendo la tesi del primo giudice che aveva limitato la eccezione alla pretesa monitoria concernente le annate agrarie 2008/2009 e 2009/2010, dall’altra questione, sollevata con il primo motivo del gravame incidentale, relativa alla non debenza del canone di affitto per l’anno precedente 2007/2008, e che era fondata sulla allegata inidoneità dei locali porcilaie, sin dall’anno 2007, all’uso garantito nel contratto di affitto, rigettando la impugnazione incidentale in base all’accertato utilizzo dei locali per l’allevamento, durante il periodo febbraio-settembre 2007, sicchè gli affittuari “non si potevano sottrarre all’obbligo di pagamento del canone, nè possono oggi legittimamente richiedere il rimborso di quanto avevano spontaneamente (e doverosamente) pagato a tale titolo” (ibidem, pag. 9-10).

Ne segue che l’accertamento relativo all’effettivo utilizzo dei locali ed alla conseguente insussistenza di una responsabilità contrattuale dell’ A., relativamente all’anno 2007, compiuto nella sentenza n. 1124/2012, deve ritenersi oggetto del giudicato e spiega efficacia preclusiva nel presente giudizio.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche nel caso in cui – come sembrano prospettare i ricorrenti – la Corte d’appello avesse inteso pronunciarsi, invece, sulla eccezione di inadempimento estesa all’anno 2007 (disconosciuta dal primo giudice), non essendo condivisibile la tesi difensiva secondo cui tale eccezione, non determinando un ampliamento del “thema decidendum” (a differenza della domanda riconvenzionale), non potrebbe ritenersi ricompresa nell’accertamento con efficacia di giudicato.

La eccezione ex art. 1460 c.c. è rimedio conservativo del contratto ed è intesa a paralizzare temporaneamente la pretesa sotto il profilo della inesigibilità della prestazione del debitore in difetto di contestuale esecuzione della prestazione corrispettiva (o in mancanza della esecuzione della prestazione corrispettiva ove previsto un termine di esigibilità anteriore già scaduto). Si inscrive, quindi, nell’ambito della stessa fattispecie costitutiva della pretesa (in quanto la esigibilità della pretesa azionata dipende dalla presunzione di – contemporanea – esecuzione della prestazione corrispettiva, presunzione che viene meno ove contestata dal convenuto attraverso la proposizione della “exceptio inadimpleti seu non rite adimpleti contractus” ex art. 1460 c.c.), come è dato desumere dalla disciplina dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. secondo cui non è l’eccipiente a dover provare il fatto dell’inadempimento costituivo della eccezione ex art. 1460 c.c., ma è il creditore a dover fornire la prova, se intende vedere accolta la pretesa, di avere adempiuto (esattamente) la propria controprestazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).

In relazione a tale aspetto la eccezione ex art. 1460 c.c. non introduce nel giudizio una situazione giuridica autonoma ed indipendente diversa rispetto a quella dedotta dal creditore che fa valere la propria pretesa, non comportando quindi una modifica nè del “petitum”, nè della “causa petendi”, ma non per questo rimane sottratta all’accertamento con efficacia di giudicato, atteso che il Giudice – chiamato a decidere anche sulla eccezione – nel momento in cui estende la propria cognizione sui fatti produttivi degli effetti “impeditivi, estintivi o modificativi” della pretesa, viene per ciò stesso ad accertare o negare il diritto controverso in base alla sussistenza od inesistenza di quei fatti, in quanto incidenti sulla fattispecie costitutiva del diritto (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010).

Ne segue che trova applicazione anche all’accertamento della eccezione ex art. 1460 c.c. – dedotta per paralizzare la pretesa del creditore monitorio fondata sul rapporto di affitto agrario – il principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015).

E’ irrilevante, pertanto, che la questione già risolta nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato (concernente l’accertamento dell’inadempimento dell’ A. alla obbligazione posta a carico del concedente ex art. 1617 c.c. – “il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso ed alla produzione a cui è destinata” – ed espressamente ribadita anche nella scrittura privata in data 9.10.2006, al punto 7, avendo specificamente garantito l’ A. la “idoneità all’esercizio della attività di allevamento di suini dei fabbricati oggetto dell’affitto….”-) non trovi corrispondenza nel “petitum” oggetto del nuovo giudizio (domanda di condanna al risarcimento dei danni), essendo comunque identico il fatto costitutivo (violazione della obbligazione contrattuale ex art. 1617 c.c., relativamente alla annata agraria 2007/2008) dedotto dalla società affittuaria a fondamento tanto della “eccezione d’inadempimento”, quanto del “diritto al risarcimento del danno”, con la conseguenza che l’accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, non può non esplicare efficacia preclusiva rispetto ad un nuovo riesame del medesimo fatto compiuto nel presente giudizio.

La statuizione della sentenza n. 1351/2014, impugnata, va dunque esente dal vizio di legittimità denunciato con il primo motivo di ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza in punto di rigetto della domanda risarcitoria del danno da lucro cessante (determinato dalla inagibilità dei locali porcilaia), per omessa considerazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, nonchè (cfr. ricorso pag. 36) per violazione degli artt. 1223,1225 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per violazione degli artt. 112,115,116,420 e 424 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’appello ha escluso la risarcibilità del danno da lucro cessante, per la mancata realizzazione dei maggiori utili derivanti dall’attività di allevamento dei suini causatiRdalla inagibilità dei locali, sostenendo che la società affittuaria alla data della stipula del contratto di soccida con la “società semplice agricola Preti Nicola e Luigi” era già a conoscenza della inidoneità dei locali (accertata con i verbali di sopralluogo della ASL e della ARPA in data 26 e 30 luglio 2007), avendo dichiarato gli stessi C. che “dal settembre 2007 la struttura fu abbandonata perchè non agibile”: con la conseguenza che la società avendo inteso egualmente conferire con il contratto di soccida anche detti fabbricati inutilizzabili, non poteva poi dolersi della impossibilità del loro utilizzo produttivo.

I ricorrenti sostengono di aver fornito le prove idonee a giustificare la liquidazione equitativa del danno (dichiarazioni teste P. e L.; perizia dott. L.; verbali ASL ed ARPA del 2007) e comunque censurano la sentenza in quanto l’inadempimento contrattuale dell’ A. alla obbligazione di garanzia di cui alla clausola 7 della scrittura privata del 9.10.2006 – accertato dalla sentenza di prime cure n. 648/2014 – era fatto idoneo ad imputare in via esclusiva il danno al concedente.

Il motivo è inammissibile.

Deve essere ribadito il principio di diritto enunciato da questo Giudice di legittimità secondo cui la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) (id est la formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), impedisce l’accesso del motivo di ricorso all’esame di legittimità le volte in cui l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno delle distinte censure non consenta di discernere le ragioni rispettivamente poste a fondamento di ciascuna di esse, non essendo demandabile al Giudice di legittimità il compito di sostituirsi al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).

Nella specie la esposizione degli argomenti a sostegno del coacervo di vizi di legittimità denunciati, non consente di discriminare le ragioni specificamente poste a sostegno di ciascuno di essi, risultando pertanto inosservato il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) richiesto per l’ammissibilità del motivo.

Quanto alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si aggiunge l’ulteriore rilievo di inammissibilità della mancata individuazione del fatto storico principale o secondario, provato in giudizio ed omesso dalla valutazione del Giudice di merito, mentre, quanto alle altre censure è del tutto omessa la trascrizione del motivo di gravame (appello incidentale) con il quale la Corte d’appello sarebbe stata investita della questione concernente la applicazione della clausola contrattuale, evitando in tal modo di incorrere nella preclusione per novità della questione proposta in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (controversia agraria).

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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