Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22337 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17191-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDOBALDO DEL

MONTE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ROMANO AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D.F. giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 02/05/2011 e depositata il

06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Ettore CIRILLO;

udito l’Avvocato D.F. per il controricorrente che insiste per

l’accoglimento precisando i motivi del ricorso;

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR Toscana ha accolto l’appello dell’avv. D.F. – gravame proposto contro la sentenza n. 9/01/2009 della CTR di Arezzo che aveva integralmente respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi d’imposta relativi agli anni (OMISSIS), ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente -esercente la professione di avvocato – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La CIR ha motivato la decisione evidenziando – per le annualità fino al 2002 – che il condono proposto dal contribuente non fosse di ostacolo al rimborso, perchè la normativa in materia di condono non statuirebbe l’implicita o la palese rinuncia alla domanda di rimborso. Tale rinuncia, essendo un fatto negativo per il contribuente, avrebbe dovuto essere prevista, necessariamente, in forma espressa dalla legge. Riguardo alle residue annualità, il giudice regionale, premesso di aver esaminato l’esaustiva documentazione prodotta dalla parte appellante e i chiarimenti attinenti alle modalità e ai tempi di svolgimento della professione, ha ritenuto il difetto di autonoma organizzazione in termini tali da rendere dovuto il rimborso.

Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte contribuente si è difesa con controricorso. A seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; indi la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/VI/16 del 29 luglio 2016.

Preliminarmente il controricorrente eccepisce l’inammissiblità del ricorso per errata indicazione del numero identificativo della sentenza impugnata riportata nell’atto come n. 65/15/11 del 2 maggio 2011 – 6 giugno 2012, invece di n. 63/5/11 del 2 maggio 2011 – 6 giugno 2012. Il rilievo non è fondato trattandosi di un evidente errore di scrittura e avendo il fisco ricorrente depositato l’esatta decisione impugnata, agevolmente identificabile dal contenuto stesso del ricorso (pag. 2) e in effetti correttamente identificata nello stesso controricorso.

Inoltre il controricorrente eccepisce l’inammissiblità del ricorso per omessa narrazione del fatto sostenziale controverso. Il rilievo va disatteso poiche l’ogetto del contendere, riassunto in apposito “abstract” nell’epigrafe del ricorso, è poi compendiato in forma schematica (fase amministrativa, giudizio davanti la CTP, appello davanti alla CTR) con indicazioni e riferimenti anche alla documentazione e atti processuali (pag. 2-3).

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta violazione della L. n. 289 del 2002, ART. 7 riguardo al capo di decisione con cui il giudicante ha ritenuto rimborsabili le imposte pagate per annualità (OMISSIS), nonostante l’avvenuto condono, da ritenersi, invece, preclusivo della rimborsabilità delle somme corrisposte nelle menzionate annualità. Osserva, in proposito, che il comma 13 dell’art. 7 cit. prevede che la definizione automatica, per ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, anche in riferimento alla “applicabilità di esclusioni”.

Il motivo è fondato sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità da ultima certificata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016. La legge di condono deroga, infatti, alla legge d’imposta e stabilisce, per i fruitori, un sistema d’imposizione, cioè di riparto della spesa pubblica, diversificato ma legittimato da quelle esigenze ritenute meritevoli di tutela dalla giurisprudenza costituzionale (conf. decisioni richiamate da Sez. U ult.cit.). Quindi la sanatoria derivante dal condono è l’effetto potestativo riconosciuto dalla legge all’adesione oblativa ivi prevista senza che il fisco possa esercitare alcun potere decisorio. Ne deriva che l’istituto del condono tributario opera secondo meccanismi di diritto pubblico diversi dalla modificazione negoziata dell’obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione. Le sanatorie fiscali pongono, in sintesi, il contribuente di fronte ad un’autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo – se del caso – anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (così Sez. U ult. cit.).

Con il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e riguardo al capo di decisione sul rimborso per gli anni (OMISSIS), l’Agenzia assume l’erroneità della decisione per avere il giudicante omesso di considerare che sarebbe sufficiente presupposto d’imposta l’esistenza di un’organizzazione autonoma, ancorchè minima e connotata da elementi di scarso valore aggiunto.

Il motivo è infondato.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, ha stabilito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organazzione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

L’assunto contrario, secondo cui qualunque genere di elemento organizzativo, anche minimo e di natura puramente esecutiva e strumentale, sarebbe elemento idoneo a integrare il presupposto d’imposta, va disatteso per la sua radicale enunciazione dovendosi, invece, ravvisare una modalità organizzativa fiscalmente rilevante laddove essa superi un soglia tale al di sopra della quale soltanto il requisito in questione assume valore di presupposto impositivo.

Con il terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5) la parte ricorrente assume che il giudicante avrebbe omesso di valorizzare dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni (OMISSIS) da cui in particolare si poteva desumere che il contribuente si avvaleva di un dipendente (apprendista part-time) e del possesso di due studi, sicchè doveva ritenersi integrato il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il motivo va disatteso.

Esso, sub specie di vizio motivazionale, censura è più che altro l’applicazione che il giudicante ha fatto della disciplina normativa, riguardo agli elementi sintomatici dell’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Peraltro la critica s’incentra su elementi che mancano di decisività. Infatti, non si comprende se e come la presenza di un apprendista a tempo parziale, di per sè stessa non sufficiente a integrare i presupposti impositivi (cfr. Sez. U ult. cit.), possa assumere una valenza diversa in correlazione alla mera duplice allocazione fisica dell’attività professionale senza ulteriori specificazioni.

In conclusione, rigettati il secondo e il terzo motivo, accolto il primo e cassata in relazione la sentenza d’appello, non sussiste esigenza di acquisizione di ulteriori elementi di fatto e può essere immediatamente rigettata nel merito la parte della domanda introduttiva per le annualità sino al (OMISSIS). Le spese processuali possono essere compensate per intero stante il recente consolidamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva per la parte sino al (OMISSIS); compensa interamente tutte le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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