Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22335 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA Monte dei Paschi di Siena s.p.a. domiciliata in ROMA, C.so

Vittorio Emanuele ti 326 presso gli avv.ti Scognamiglio Renato e

Claudio che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Milano coop a r.l. Unicredit Banca s.p.a.

G.M.F.E., A.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1855 in data 27.4.2005 della Corte di Appello

di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 21.09.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’avv. V. Porcelli, in sostituzione degli

avv.ti Scognamiglio;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ZENO Immacolata

che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14.03.1997 G.M.F.E. convenne in giudizio la s.p.a. Credito Italiano per ottenerne la condanna alla restituzione della somma di L. 11.770.000 per avere pagato in sede di stanza di compensazione 9 assegni di c.c. i cui moduli erano stati, come denunziato ai Carabinieri, illecitamente sottratti e recavano firma di traenza falsificata nonchè girate per l’incasso (2 a Ina-Banca di Marino e 7 a Montepaschi di Siena) non identificabili. Si costituì Credito Italiano, addebitando al correntista la negligenza alla base della sottrazione e la tardiva denunzia di smarrimento nonchè chiedendo ed ottenendo chiamata in garanzia delle banche negoziatrici dei titoli e di A.B. (probabile autrice dei falsi). Si costituirono le banche chiamate ed all’esito di istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza 15.1.2002 condannò le tre banche in solido – sull’assunto di una comprovata falsificazione della firma di traenza degli assegni circolari non trasferibili e della accertata negligenza nel non verificare le alterazioni della clausola escludente la circolabilità dei titoli – a pagare all’attore la somma richiesta con accessori di legge.

La sentenza venne appellata da Banca Popolare di Milano (incorporante Ina Banca di Marino) e venne anche impugnata in via incidentale da Credito Italiano (poi Unicredit Banca s.p.a.) e da Monte Paschi di Siena, e si costituì il G..

La Corte di Roma – con sentenza 27.4.2005 – in riforma parziale della sentenza condannò Unicredit a pagare al G. la somma di Euro 6.078 oltre accessori e Monte Paschi e B.P.M. a restituire ad Unicredit le somme, rispettive, di Euro 4.813 e di Euro 1.265. Nella motivazione della sentenza la Corte di Roma ha affermato: che doveva essere radicalmente emendata la ricostruzione dei fatti erroneamente data dal giudice di primo grado, essendo emerso, contrariamente a quanto affermato, che erano stati emessi assegni di c.c. con firma di traenza falsa e con firme di girata per l’incasso non leggibili, che sulla base della errata ricostruzione il primo giudice era pervenuto ad affermare, extra petita, una unica responsabilità aquiliana della banca trattaria e delle due banche negoziatrici nel mentre l’attore aveva solo formulato a carico di Credito italiano una domanda di restituzione di quanto pagato in violazione del mandato ed il convenuto istituto aveva proposto domande verso le chiamate di restituzione dell’indebito oggettivo; che, venendo al merito e prendendo atto della pacificità della falsificazione delle firme di traenza, e della facile riconoscibilità dei falsi, andava escluso che le banche negoziatrici avessero al proposito alcuna responsabilità per negligenza, essa gravando sulla sola trattaria che la doveva rilevare dopo la negoziazione ed in stanza di compensazione nel mentre ad essa non spettava la verifica della regolarità delle firme di girata; che non avevano pregio le difese de Credito Italiano sulla pretesa negligente custodia o tardiva denunzia da parte dell’attore G., il suo contegno essendo incolpevole di fronte alla maliziosa sottrazione dei moduli da parte della dipendente A.; che, quanto alla posizione delle due banche negoziatrici di fronte alla domanda di Credito Italiano, se ad esse non competeva alcuna verifica della autenticità delle firme di traenza, nondimeno esse restavano esposte alla azione di indebito oggettivo esercitata dalla banca trattaria, posto che l’inesistenza di obbligo di pagamento da parte della trattarla che pur aveva pagato legittimava questa a ripetere quanto pagato e non dovuto; che la condanna delle negoziatrici alla restituzione delle somme andava però incrementata degli interessi dalla sola domanda, stante la buona fede delle giratane stesse.

Per la cassazione di tale sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso notificato il 12.6.2006 a Banca Popolare di Milano, a Unicredit Banca, alla A. ed al G., che non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza che, in difetto di difese, si debbano regolare le spese. Nel ricorso, con il primo motivo, viene addebitata alla sentenza violazione degli artt. 2033 e 1223 c.c. e contraddizione argomentativa, nell’aver ritenuto essa ricorrente responsabile a fronte della svolta azione di ripetizione di indebito, nel mentre, nel secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2033 c.c., per avere assolto la A. sulla base della supposta, ma errata, assenza di domanda di garanzia.

Quanto al primo motivo si osserva che la Corte di Roma ha ritenuto di decidere facendo applicazione del principio posto da questa Corte con la sentenza 8911 del 2003: ivi infatti si è affermato che nei rapporti tra le due banche – la trattaria e l’altra che, in forza di una girata piena, abbia ottenuto in stanza di compensazione, il pagamento dell’assegno che presso la trattarla risulti essere stato emesso con riferimento ad un conto di traenza estinto – come e1 avvenuto net caso all’epoca esaminato – si configura come indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. il quale si ha o perchè manca una causa originaria giustificativa del pagamento o perchè la causa del rapporto, originariamente esistente, sia poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo).

Orbene, il primo motivo, la cui rubrica lamenta falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e pertanto preannunzia una affermazione di inapplicabilità alla specie del principio testè richiamato, dalla pag. 8 (la prima del motivo) alla pagina 17 trascrive la motivazione della sentenza impugnata e quindi, nel breve periodare successivo, deduce una contraddizione tra le contrastanti affermazioni dell’esonero da responsabilità diretta di essa negoziatrice, in quanto immune da dolo o colpa grave, e della soggezione alla azione di ripetizione cui nondimeno sarebbe esposta. La denunzia di contraddizione (o di applicazione su premesse equivoche della norma rubricata) appare frutto di una non comprensione della sentenza (che pur accuratamente si trascrive) nel punto in cui ha affermato che la banca negoziatrice, immune da alcun dolo o colpa, era nondimeno girataria “piena” e come tale esposta, stante la inesistenza originaria della obbligazione della trattaria, alla giusta richiesta ex art. 2033 c.c. di detta banca che si venne a trovare nella posizione di solvens. Priva di alcuna pertinenza al decisum è quindi la censura di contraddizione. Il secondo motivo, che si duole del fatto che non si sia “considerata” la domanda di rivalsa proposta da MPS a carico della A., manca di alcuna autosufficienza nell’indicare quando e quale domanda di rivalsa, verso la A., essa MPS abbia mai proposto (certamente non una domanda potendo ritenersi la “notazione di meraviglia” che a pag. 20 del ricorso si afferma essere stata sollevata in appello).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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