Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22335 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/09/2017),  n. 22335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3303-2015 proposto da:

C.M., C.A., CA.AN.,

C.S., C.E., CA.MA. tutti in proprio e n.q. di

eredi di C.S. e R.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO giuste procure speciali autenticate

dai notai in atti separati;

– ricorrenti –

contro

P.D., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 121, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

MODONI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO BUDA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CA.MA., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 3, 4 motivo;

rigetto 1 e 2 motivo;

udito l’Avvocato FRANCESCO PIZZUTO;

udito l’Avvocato FABRIZIO MODONI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ca.An., C.S., C.A., C.M., Ca.Ma., C.E., tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.S. e R.C., hanno proposto ricorso per cassazione contro P.D. e P.R., nella qualità di eredi di D.B.C. (già erede di D.B.M.G.n.c. C.M. e nei confronti di B.A.

I.r.e.s.p.c.l.s.d.1.g.2.c.c.l.C.d.d.M.h.p.r.l.s.r.i.p.g.n.f.d.2.d.T.d.M.s.u.c.c.s.c.a.p.v.n.n.d.f.d.r.e.c.e.i.g.n.l.1.t.o.d.s.n.d.1.f.i.g.d.r. C.S. e R.C., di una scrittura privata con D.B.M.G., nella quale costei prometteva la vendita di un fondo sito in (OMISSIS).

2. Al ricorso, che prospetta quattro motivi, hanno resistito con congiunto controricorso soltanto i P..

3. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “violazione del’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti”.

Nella sua illustrazione si dichiara preliminarmente di voler censurare la sentenza impugnata, là dove, accogliendo parzialmente l’appello, ha quantificato in Euro 107.886,62 la somma dovuta ai ricorrenti per i miglioramenti apportati al fondo oggetto di lite.

La censura è, quindi, svolta: a) assumendo che “una tale quantificazione del dovuto si appalesa assolutamente inadeguata laddove, asserendo di aver fatto discendere gli importi riconosciuti da valori assolutamente individuati dal CTU dr. S.F. anche nella sua seconda relazione di perizia depositata presso il Tribunale di Catania, il GOA sostanzialmente ha omesso di pronunciarsi sulla complessiva spettanza di importi indennitari in ordine ai quali vi è stato ampio confronto tra le parti in corso di causa”; b) evocando, di seguito, l’assunto dell’atto di appello, con cui si era chiesta la quantificazione nell’equivalente in Lire di Euro 222.675,00; c) rilevando che la sentenza di appello ha dichiarato di volersi attenere alla quantificazione fatta “in due tempi dal dr. Ci.”; d) riportando un passo di quello che si dice “un elaborato peritale redatto proprio dal menzionato CTU, e presente agli atti di causa”; e) assumendo ancora che “delle superiori valutazioni la sentenza impugnata, senza valida motivazione sul punto, ha fatto proprie soltanto quelle afferenti il valore da riconoscersi ai C. per le opere di miglioramento generico del fondo e di collocazione di piantagioni mentre ha inspiegabilmente determinato una somma ben più modesta quale indennizzo per la integrale realizzazione, ad opera di parte ricorrente, del fabbricato originariamente abusivo, ma oggetto di valida regolarizzazione”, in tal modo disattendendo lo stesso criterio di valutazione che avrebbe dichiarato di condividere ed anche violando il giudicato di cui alla sentenza non definitiva emessa a suo tempo dalla stessa corte catanese nel giugno del 1969.

Dopo tali deduzioni, concluse con la richiesta di cassazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto l’importo di Euro 222.675,00, si chiede altresì la sua cassazione – così introducendo altre due censure – perchè non sarebbero stati riconosciute fondate altre conclusioni formulate in appello concernenti il rimborso di somme ed ancora la cassazione relativamente ad una parte in cui essa ha confermato la sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo si risolve, in realtà, nella prospettazione di tre distinte censure, la prima relativa all’inadeguatezza dell’importo per i miglioramenti, la seconda relativa al mancato riconoscimento di somme che erano state richieste ad altro titolo e la terza ad una parte della sentenza di primo grado che quella impugnata ha confermato.

1.2. Riguardo a tutte e tre le censure il motivo presenta plurime ragioni di inammissibilità.

In primo luogo si deve rilevare la sua assoluta genericità quanto alla seconda ed alla terza censura, che sono enunciate in modo assolutamente assertorio, cioè senza spiegare come e perchè esse sarebbero giustificate, con la conseguenza che il motivo riguardo ad esse risulta del tutto inidoneo allo scopo, atteso che difetta della benchè minima attività argomentativa anche solo riconoscibile come formalmente presente.

In secondo luogo, con riferimento alla prima censura, l’attività argomentativa, sebbene formalmente presente, risulta logicamente incomprensibile là dove, dopo avere riportato un passo della consulenza tecnica non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per cui la sentenza, pur dichiarando di rifarsi ad essa, non lo avrebbe fatto.

Sicchè, il motivo risulta privo di attività argomentativa sostanziale.

Non solo, nella prima argomentazione svolta, si evoca, in modo del tutto eccentrico rispetto alla censura rivolta contro la sentenza di appello, un’omissione di pronuncia del GOA, cioè del giudice di primo grado.

Le carenze argomentative formali e sostanziali palesano che il motivo è privo di specificità.

Si ricorda, al riguardo, che anche recentemente è stato ribadito che: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (Cass. sez. un. n. 14754 e 7074 del 2017, da ultimo.

In terzo luogo, la prima censura si fonda sul contenuto della c.t.u. e della sentenza non definitiva, ma, riguardo a tali atti non fornisce l’indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass., Sez. Un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010; adde, sempre ex multis, Cass. n. 7455 del 2013), giacchè: aa) la c.t.u. nemmeno viene individuata con la sua data, in un contesto in cui è pacifico che il c.t.u. redasse due relazioni (come dice la stessa illustrazione evocando la sentenza impugnata e come emerge dall’esposizione del fatto, che allude ad una “perizia” ed a successivi “chiarimenti”: p. 9) e non si dice nulla sulla sua localizzazione in questo giudizio di legittimità, atteso che non si precisa se e dove sia stata prodotta e sarebbe esaminabile e neppure si fa riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello (come ammette Cass., Sez. Un. n. 22726 del 2011); bb) la sentenza non definitiva non viene localizzata nel presente giudizio (cioè non si dice se sia stata prodotta, adempimento necessario ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e dove sarebbe esaminabile) e non se ne riproduce la parte che evidenzierebbe l’invocato giudicato, tenuto conto che ci si limita ad asserirne genericamente l’esistenza.

2. Il secondo motivo – deducente, con un’illustrazione di sole sedici righe, nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, senza nemmeno indicare quali norme sarebbero state violate – è anch’esso enunciato in modo del tutto assertorio, là dove: al) denuncia, in primo luogo, omissioni di pronuncia sulle domande risarcitorie senza precisamente identificarle e senza, soprattutto, chiarire in che termini il giudice d’appello ne fosse stato investito rispetto alla pronuncia di primo grado; a2) imputa, nei punti B1 e B2, alla sentenza impugnata, in modo altrettanto assertorio, “di non avere distinto i miglioramenti apportati al fondo da quelli apportati alle coltivazioni ed all’immobile” e di avere riconosciuto interessi legali dal 12 febbraio 2001, cioè dal deposito della “perizia” Sorrentino, “anzichè dagli anni 80 per il fabbricato (villino), e dagli anni 50 per le altre voci”.

Su entrambe le censure si omette di spiegare anche come e perchè di essi si dovesse occupare la corte territoriale, il che avrebbe richiesto la specifica evidenziazione del modo in cui su di esse aveva deciso il primo giudice e del modo in cui l’appello aveva censurato la sua decisione.

Peraltro, ove le domande sub a1) dovessero identificarsi in quelle stesse di cui si occupa il primo motivo, il rilievo di assertorietà non cesserebbe di essere giustificato, non bastando certo a superare il rilievo la mera riproduzione delle conclusioni dell’atto di appello, fatta a pagina 15 nell’illustrazione del detto motivo e che si è detta oggetto della prima censura con esso svolta.

Il motivo deve allora considerarsi del tutto privo di specificità ed anche carente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dell’indicazione specifica degli atti processuali sui quali si fonda, cioè delle prospettazioni che avrebbero dovuto giustificare le pretese censure, la cui individuazione avrebbe richiesto opportuni riferimenti alla decisione di primo grado e precisi riferimenti al contenuto dell’appello, ben al di là della mera riproduzione delle cennate conclusioni.

E’ da avvertire che i rilievi appena svolti non cesserebbero di essere giustificati anche se si procedesse – supplendo alla mancanza di specifici riferimenti nell’illustrazione del motivo, che richiamino l’esposizione del fatto – alla lettura del motivo stesso sulla base della riproduzione di parti dell’atto di appello nell’esposizione del fatto, nonchè dell’evocazione sempre in essa di atti e difese della controparte: è sufficiente osservare che le parti dell’appello riprodotte nelle pagine 10-12 evocano a loro volta risultanze processuali degli “atti”, che risultano non conosciute per il lettore del ricorso, sicchè, pur leggendo il motivo al lume dell’esposizione del fatto di cui alle citate pagine, il lettore si trova nell’impossibilità di percepire se la Corte territoriale sia incorsa nelle denunciate omissioni di pronuncia. Va tenuto conto, al riguardo, infatti, che il motivo non spiega in alcun modo come e perchè la motivazione della sentenza impugnata sarebbe incorsa in esse: si astiene, infatti, da qualsiasi argomentazione diretta ad evidenziare che la motivazione resa dalla corte territoriale, sia là dove ha evocato la c.t.u., sia là dove non ha accolto in parte l’appello, non avrebbe, nel condividerne le risultanze della c.t.u. e nel motivare le ragioni del mancato accoglimento, pronunciato su di esse. Sicchè, in ogni caso, il motivo continuerebbe a risultare privo del carattere della specificità, pur integrato con i cennati riferimenti all’esposizione del fatto.

3. Il terzo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – dell’art. 1450 c.c.”, ma, in realtà, ragiona di una violazione di un giudicato, che assume discendente sempre dalla sentenza non definitiva già evocata nel primo motivo.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (alla stregua della giurisprudenza già evocata) perchè evoca all’uopo quella sentenza, intervenuta nell’annosa vicenda di cui è processo, ma non indica se e dove essa sarebbe stata prodotta (anche ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e dove sia esaminabile in questo giudizio di legittimità. Inoltre, sempre in violazione di detta norma nemmeno identifica le statuizioni di detta sentenza, che evidenzierebbero la dedotta violazione del giudicato stesso: omette, infatti, di riprodurne direttamente il contenuto ovvero di riprodurlo indirettamente, indicando la parte dell’atto in cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza.

Il motivo, articolato in diciannove righe, è anche assolutamente generico e, dunque, ulteriormente inammissibile per tale ragione.

4. Il quarto motivo – denunciante “violazione e/o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – dell’art. 1448 c.c.” dichiara di fondarsi nuovamente sul giudicato di cui al motivo precedente, che assume giustificare la qualifica di possessori di buona fede dei ricorrenti, nonchè anche sul tenore della domanda riconvenzionale che si dice proposta in primo grado “dai coniugi ca.- D.B. all’udienza del 31/10/1994, con la quale ai signori C. è stato domandato il rendiconto dei frutti”.

Il motivo, quanto all’evocazione del giudicato risente della stessa inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 indicata per il motivo precedente, mentre, quanto al riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in un giudizio anteriore a quello di cui è processo, impinge nella stessa inammissibilità, là dove rinvia alla sentenza di primo grado omettendo di fornirne l’indicazione specifica nei termini richiesti dalla già evocata giurisprudenza.

5. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dei resistenti e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diecimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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